CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il Tribunale di Noia aveva condannato gli imputati, BUCCINO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Nicola, per il delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, commi 1 e 3 e 625 n. 2 c.p. Fatto di aprile 2019. Avvero la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia. 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico motivo, con cui si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., ritenendo la sanzione irrogata dal Giudice eccessivamente gravosa rispetto al disvalore del fatto oggetto di giudizio; in particolar modo si lamenta la mancata considerazione da parte dell'organo giudicante del corretto comportamento processuale dell'imputato ovvero della collaborazione prestata dal medesimo durante le indagini. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine agli articoli 420 ter e 178, lett. c) c.p.p. e 111 Cost., avendo la difesa depositato, per mano del difensore del coimputato, apposita istanza corredata da documentazione medica, volta a dimostrare che l'assenza del difensore era dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dello stesso, prontamente comunicato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 625 n. 2 c.p. in relazione all'art 624 bis c.p., sostenendo la difesa dell'imputato che l'utilizzo della chiave dell'abitazione, precedentemente sottratta al legittimo proprietario, integra la condotta materiale del delitto di furto in abitazione e non costituisce circostanza aggravante ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p., bensì azione strettamente necessaria al fine di attuare la condotta tipica ai sensi dell'art. 624 bis c.p. 2.3. Con il terzo motivo del ricorso, si lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 133 e 62 bis c.p., avendo dovuto la Corte territoriale, previa esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento contestata, rideterminare la pena, nonché considerare le circostanze attenuanti prevalenti sulla contestata recidiva, in virtù del comportamento processuale assunto dall'imputato. 3. Per tali motivi entrambi gli imputati tramite i rispettivi ricorsi chiedono all'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telennaticannente conclusioni scritte, anche in replica alla requisitoria del PM, con le quali ha ribadito le ragioni per l'accoglimento dei motivi ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art 624 bis cp in relazione all'art 656 cpp.[OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] propongono una inammissibile censura al trattamento sanzionatorio riservato agli imputati,anche sotto il profilo del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva ([OSCURATO:PERSONA]). Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. La Corte, infatti, ha evidenziato che la pena non era oltremodo riducibile sia per l'entità della refurtiva, sia per le modalità insidiose dell'azione criminale, tenendo altresì conto della spiccata capacità a delinquere dei giudicabili, desumibile dai precedenti penali, anche specifici, di entrambi ed i coerenza con tale premesse si è esattamente giudicato che il comportamento processuale di ammissione delle responsabilità tenuto da Buccino non poteva in nessun modo elidere la gravità del fatto. Le argomentazioni sviluppate in tema di trattamento sanzionatorio dalla Corte territoriale, in nulla arbitrarie e/o illogiche, risultano così corrette,anche in relazione al criticato giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti ex art 62 bis cp e la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA]. All'invocato giudizio di prevalenza osta, del resto, il divieto di cui all'art 69/4 cp circa la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti in ipotesi, come nel presente giudizio, di contestazione della recidiva ex art 99/4 cp. Ex multis : Sez. 4, Sentenza n. 16628 del 31/03/2016 Ud. dep. 21/04/2016 Rv. 266530. 2. Inammissibili gli altri motivi di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Col primo la difesa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], si duole del rigetto dell'istanza volta a far valere il legittimo impedimento del difensore per motivi di salute, respinta per la presenza di un secondo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. In proposito occorre porre in luce che non solo nel decreto di fissazione dell'udienza preliminare e nel decreto di citazione a giudizio in appello - come asserisce lo stesso ricorrente attribuendo l'annotazione ad un refuso - ma anche dall'intestazione della sentenza di primo grado si ricava che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano difensori di fiducia di entrambi gli imputati. Sostiene la difesa attualmente impugnante che la nomina del secondo difensore sarebbe stata revocata nel momento del conferimento del mandato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ma neppure deduce né tantomeno allega elementi specifici sul punto a confutazione dei dati informativi emergenti dagli atti di segno contrario alla deduzione.2.1 D'altra parte dai verbali dell'udienza, doverosamente consultati dal Collegio in ragione della natura processuale dell'eccezione, si ricava che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del coimputato e presente in aula, al quale secondo la tesi difensiva era stata affidata la documentazione probante l'impedimento del collega per ragioni di salute, non ha rappresentato alla Corte territoriale la mancanza di mandato difensivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto al secondo motivo dì ricorso la proposta difensiva, secondo la quale l'uso delle chiavi, precedentemente sottratte alla persona offesa al fine di accedere alla sua abitazione, costituisce la condotta materiale necessaria ad integrare il furto e non la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondata in diritto. In linea generale va osservato, infatti, che la lezione esegetica di questa Corte regolatrice ha costantemente ritenuto che in tema di furto l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. (Sez. 5 , Sentenza n. 32847 del 03/04/2019 Ud. (dep. 22/07/2019 ) Rv. 276924. 3.1 Nel caso in esame agli imputati è addebitata la condotta dì aver prevìamente sottratto alla persona offesa nel corso di una cena le chiavi di casa, adoperandole in seguito per accedervi, e coerentemente con il suindicato principio è stata ritenuta integrare l'aggravante in parola. 3.1 Quanto alla specifica doglianza avanzata nel motivo ora in scrutinio si osserva che negli esatti termini di fatto presenti nella fattispecie in esame si è affermato che in tema di furto in abitazione, non ricorre una violazione del principio del "ne bis in idem" nel caso in cui sia contestata l'aggravante del mezzo fraudolento, atteso che l'inganno non è elemento costitutivo del furto in abitazione, che si connota e distingue dal furto semplice per il luogo in cui avviene la sottrazione, mentre le modalità con cui avviene l'introduzione rilevano solo sotto il profilo circostanziale (Cass. pen., sez. II, 12.05.2021, n. 32086). 4.Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale, peraltro confusamente enunciata dalla difesa per la prima volta nelle conclusioni scritte, va osservato che essa appare irrilevante nel presente giudizio, poiché fondata sull'ipotesi della diminuzione della pena da scontare per liberazione anticipata, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, argomento - come ovvio - non proponibile in questa sede. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore