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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 00941/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6216/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

IN L.C.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 244/2025 depositata il 27/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 6216/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 941/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 6216/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 941/2026 Data pubblicazione 16/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6216/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. IN L.C.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 244/2025 depositata il 27/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 6216/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 941/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 6216/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 941/2026 Data pubblicazione 16/01/2026
Decreto Cassazione n. 00941/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris