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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20384/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e 4 e 7 L. 895/67, aggravati ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatti commessi in Manduria il 12 agosto 2019); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che deduce, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, come contestata e ritenuta, di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); che l'ulteriore censura, sviluppata con lo stesso motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena operato a sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha dato atto di come, a fronte della ritenuta recidiva, l'aumento per la continuazione, operato dal primo giudice fosse stato contenuto nella minima misura possibile e non fosse, perciò, possibile modificarlo a vantaggio dell'imputato (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il motivo di appello al riguardo articolato fosse inammissibile, non avendo il deducente formulato alcuna specifica censura per contrastare quanto ritenuto ed affermato dal Tribunale, ossia che, nella fattispecie al vaglio non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'istituto invocato, essendosi, invero, l'appellante limitato ad illustrare le finalità dell'istituto stesso: donde, nessuna più articolata motivazione era dovuta dal giudice d'appello per respingere il motivo di gravame); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e 4 e 7 L. 895/67, aggravati ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatti commessi in Manduria il 12 agosto 2019); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che deduce, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, come contestata e ritenuta, di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); che l'ulteriore censura, sviluppata con lo stesso motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena operato a sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha dato atto di come, a fronte della ritenuta recidiva, l'aumento per la continuazione, operato dal primo giudice fosse stato contenuto nella minima misura possibile e non fosse, perciò, possibile modificarlo a vantaggio dell'imputato (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il motivo di appello al riguardo articolato fosse inammissibile, non avendo il deducente formulato alcuna specifica censura per contrastare quanto ritenuto ed affermato dal Tribunale, ossia che, nella fattispecie al vaglio non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'istituto invocato, essendosi, invero, l'appellante limitato ad illustrare le finalità dell'istituto stesso: donde, nessuna più articolata motivazione era dovuta dal giudice d'appello per respingere il motivo di gravame); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C
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