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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04559/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge ed erronea applicazione dei criteri in materia di legalità della pena contenuti negli artt. 133 e 133-bis cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. non è consentito dalla legge, in quanto del tutto reiterativo in assenza di confronto con le logiche considerazioni in tema di dosimetria della pena rese dai giudici di merito in senso conforme tra loro; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nella definizione del trattamento sanzionatorio (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove sono stati richiamati i precedenti penali del ricorrente e l’evidente tendenza recidivante dello stesso, con considerazione specifica delle censure relative al discostamento da parte del giudice di primo grado rispetto al minimo edittale in relazione alle caratteristiche della azione imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge ed erronea applicazione dei criteri in materia di legalità della pena contenuti negli artt. 133 e 133-bis cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. non è consentito dalla legge, in quanto del tutto reiterativo in assenza di confronto con le logiche considerazioni in tema di dosimetria della pena rese dai giudici di merito in senso conforme tra loro; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nella definizione del trattamento sanzionatorio (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove sono stati richiamati i precedenti penali del ricorrente e l’evidente tendenza recidivante dello stesso, con considerazione specifica delle censure relative al discostamento da parte del giudice di primo grado rispetto al minimo edittale in relazione alle caratteristiche della azione imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere este