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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31286/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 11 luglio 2023 che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; considerato che il primo motivo di impugnazione, che assume la violazione dell'art. 40 cod. pen. in relazione alla ritenuta «sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e l'evento distrattivo» e censura la sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo, è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (che non richiede la produzione di alcun evento), l'imputato (amministratore e liquidatore della fallita) è stato ritenuto responsabile di esso per aver trasferito merci di ingente valore ad altra società (della cui compagine era parte), senza alcun corrispettivo, pur avendo piena contezza cje il credito vantato dalla fallita non sarebbe mai stato riscosso; e rispetto a tale iter argomentativo l'impugnazione si limita a prospettare una diverso apprezzamento della prova senza neppure assumerne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo (con cui quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in merito alla mancata derubricazione della fattispecie nel reato meno grave di cui all'art. 217, comma 1, n. 2, legge fall.), e il terzo motivo (con cui si deduce l'illogicità della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato), sono privi della necessaria specificità poiché non si confrontano in alcun modo con la motivazione (che ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi di fatto in ragione dei quali ha considerato corretta la qualificazione giuridica del fatto e ha escluso che il ricorrente abbia posto in essere operazioni manifestamente imprudenti), affidandosi ad asserti del tutto generici oltre che versati in fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 11 luglio 2023 che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; considerato che il primo motivo di impugnazione, che assume la violazione dell'art. 40 cod. pen. in relazione alla ritenuta «sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e l'evento distrattivo» e censura la sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo, è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (che non richiede la produzione di alcun evento), l'imputato (amministratore e liquidatore della fallita) è stato ritenuto responsabile di esso per aver trasferito merci di ingente valore ad altra società (della cui compagine era parte), senza alcun corrispettivo, pur avendo piena contezza cje il credito vantato dalla fallita non sarebbe mai stato riscosso; e rispetto a tale iter argomentativo l'impugnazione si limita a prospettare una diverso apprezzamento della prova senza neppure assumerne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo (con cui quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in merito alla mancata derubricazione della fattispecie nel reato meno grave di cui all'art. 217, comma 1, n. 2, legge fall.), e il terzo motivo (con cui si deduce l'illogicità della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato), sono privi della necessaria specificità poiché non si confrontano in alcun modo con la motivazione (che ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi di fatto in ragione dei quali ha considerato corretta la qualificazione giuridica del fatto e ha escluso che il ricorrente abbia posto in essere operazioni manifestamente imprudenti), affidandosi ad asserti del tutto generici oltre che versati in fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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