CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGENZIA DELLE ENTRATE-intimata-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DIMOLISE n. 101/2024 depositata il 29/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26357/2024Numero sezionale 4105/2026Numero di raccolta generale 14833/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il Comune di Campomarino (CB) notificò al contribuente, quale titolaredell’impresa individuale svolgente attività di bar ristorante in unostabilimento balneare, un avviso d’accertamento IMU e uno TASI,entrambi per l’anno 2016, comprensivi di sanzioni e interessi.Avverso tale atto il contribuente propose ricorso alla commissioneTributaria Provinciale di Campobasso lamentando l’attribuzione d’unarendita catastale eccessiva e comunque non giustificata.Il primo giudice, con sentenza n. 323/2022, respinse il ricorso.Sull’appello del contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado delMolise, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e mediante lasentenza indicata in epigrafe, dichiarò inammissibile il gravame proposto.Secondo il giudice d’appello, l’impugnazione doveva essere notificata alComune di Campomarino, ritenuto parte necessaria nel giudizio in quantogli avvisi impugnati erano stati emessi dall’ente locale, non potendo ilgiudice annullarne gli atti ove esso non sia parte del procedimento. Ilcontribuente, inoltre e per la stessa ragione, non avrebbe interesseall’impugnazione, non potendo ottenere l’effetto d’annullamento sperato.Non rileverebbe la contumacia del Comune in primo grado, atteso che,sempre secondo la Corte di Giustizia Tributaria, l’ente locale rimarrebbeparte necessaria atteso che, benché sotto il profilo sostanziale si contestila rendita attribuita, sotto quello formale sono proprio gli avvisi comunali acostituire oggetto di quel procedimento.Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo.Il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA] mal’intimata non si è costituita.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione degli artt. 53 comma 2, deld.lgs. 546/92, 331 e 332, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.Numero registro generale 26357/2024Numero sezionale 4105/2026Numero di raccolta generale 14833/2026Data pubblicazione 18/05/2026Sostiene che la norma preveda la notifica dell’appello alle parti che hannopartecipato al giudizio di primo grado sicché, non sussistendo ipotesi dilitisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, sarebbe illegittima enulla la pronuncia d’inammissibilità. Atteso che il Comune era statoregolarmente notificato del ricorso in primo grado ed aveva scelto di noncostituirsi, del tutto legittima sarebbe la scelta di non notificare l’attod’appello all’ente locale.Inoltre, dovrebbe ritenersi scindibile la controversia sulla rendita catastalerispetto a quella avente ad oggetto l’atto impositivo (Cass. 5861/22,421/14). Afferma che i riferimenti al difetto di motivazione degli avvisisarebbero stati, in sede di ricorso in appello, esclusivamente riportati perrelationem avendo inoltre rinunciato all’eccezione sulla sottoscrizione deglistessi. Sostiene inoltre che la Corte di merito abbia comunque errato,anche ove avesse ravvisato un litisconsorzio necessario con inscindibilitàdelle cause, dovendo in tal caso ordinare l’integrazione del contraddittorioex art. 331 c.p.c. (Cass. 27616/18).1.1 Il motivo è fondato.1.2 Secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, ord.n. 19447 del 15/7/2024), ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992, il ricorso in appello è proposto «nei confronti di tutte le parti chehanno partecipato al giudizio di primo grado», con conseguentesussistenza d’un litisconsorzio necessario di natura processuale ancheladdove non fosse sussistente un originario litisconsorzio di naturasostanziale (cfr. Cass. n. 27616 del 30/10/2018; Cass. n. 10934 del27/05/2015). Ne consegue non già l’inammissibilità dell’appello, comeritenuto dalla Corte di merito, ma semplicemente la nullità del giudizio disecondo grado, con conseguente cassazione della sentenza impugnata enecessità d’integrare il contraddittorio in appello.2. In conclusione, va accolto il ricorso, cassata la sentenza con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversaNumero registro generale 26357/2024Numero sezionale 4105/2026Numero di raccolta generale 14833/2026Data pubblicazione 18/05/2026composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorionei confronti del litisconsorte pretermesso, e per le spese del presentegiudizio. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia di II grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere altresì per la liquidazione delle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteMilena Balsamo