CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 25018/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello, perché tardivo, avendo la corte territoriale omesso di considerare la sospensione feriale dei termini - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso. (Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619; Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]