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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21746/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERLISI MANUELA2026 JENNIFER, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2508 GUGLIELMI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -avverso la sentenza n. 3903/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/12/2023 R.G.N. 72/2022;Numero registro generale 8197/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 21746/202620/05/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 25/06/20261.

La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di TizianoBrodolini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Claudio LoCascio e [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza diprimo grado, ha dichiarato la nullità della cessione dei contrattidi lavoro da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA] di cui all’atto di trasferimento del ramo di aziendadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la prosecuzione dei rapporti di lavoro alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA].).2.

Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi.

I signori [OSCURATO:PERSONA],Greco e Ferlisi hanno resistito con controricorso.

I restantilavoratori e la [OSCURATO:PERSONA] spa non hanno svoltodifese.

È stata depositata memoria nell’interesse della societàricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.416, comma 3, c.p.c. e 2697, comma 1, c.c.

La ricorrenteassume di avere assolto all’onere di prova in ordine allaautonomia funzionale del ramo ceduto, composto da beni,materiali e immateriali, e da lavoratori dotati di specificaprofessionalità ed enumera una serie di documenti che reputanon esaminati o erroneamente valutati dai giudici di appello.Numero registro generale 8197/2024Numero sezionale 2508/20262.

Con il secondo motivo la società denuncia, ai sensi dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 21746/2026Data pubblicazione 25/06/2026360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti che provanol’esistenza di un’organizzazione funzionalmente autonoma(composta da strutture, materiali e immateriali, e da personale)specificamente, l’omesso esame del valore economico del ramoceduto e della sua composizione come risultante dalla stimaeffettuata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e asseverata con giuramento, dicui riporta ampi stralci; sottolinea il carattere decisivo dei fattinon esaminati idonei a dimostrare come il ramo d’aziendaceduto fosse in grado di svolgere lo stesso servizio eseguitoprima del passaggio; aggiunge, quale ulteriore aspettodeterminante, che le attività già svolte dagli attualicontroricorrenti non rientrano nel proprio raggio di gestionetanto da non aver potuto provvedere, in esecuzione delladecisione d’appello, alla reintegra dei medesimi nelle posizionipregresse.3.

Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112c.c. con riferimento alla figura del trasferimento d’aziendadematerializzato.

La società censura la decisione d’appello peravere escluso che costituisse trasferimento di ramo d’azienda ilpassaggio di un gruppo di lavoratori organizzati tra loro e dotatidi specifico Know how, individuati come struttura unitariafunzionalmente autonoma, con conservazione degli altri fattoriin capo alla cedente.4.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112c.c. come interpretato dalla giurisprudenza, per avere lapronuncia impugnata ritenuto che l’esistenza di contratti diNumero registro generale 8197/2024Numero sezionale 2508/2026servizio tra cedente e cessionaria precludesse la configuNruamberiol idti àra ccolta generale 21746/2026Data pubblicazione 25/06/2026della autonomia del ramo ceduto.5.

I motivi di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente per la stretta connessione logica, non possonotrovare accoglimento.5.1.

La Corte territoriale ha accertato che il trasferimento percui è causa, come ricavabile dalla informativa resa ai sensidell’art. 47 della legge 428 del 1990, ha avuto ad oggetto ilramo “[OSCURATO:PERSONA]”, avente 152 dipendenti; checontestualmente al trasferimento venne stipulato un accordoquadro tra cedente e cessionaria per la fornitura e gestione deiservizi di [OSCURATO:PERSONA] che è andato ad integrareuna serie di contratti di service affidati da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che il trasferimento hariguardato il personale che era adibito alla Direzione “GamingMachines”, mentre sono rimasti in capo alla cedente tutti i benie servizi strumentali allo svolgimento dell’attività lavorativa, lepostazioni di lavoro dei dipendenti, l’infrastruttura tecnologicadella rete necessaria per il funzionamento delle macchine per ilgioco lecito, i servizi di riparazione e assistenza delle macchine,i servizi di fornitura, sviluppo e manutenzione dell'hardware edel software, la struttura di controllo economico, l'ufficioamministrazione, compresa la gestione del personale trasferito,l'ufficio legale, quello di protocollo e il reparto logistica.

In basea tale accertamento fattuale e rilevata la stretta interdipendenzatra i beni strumentali e il know how, i giudici di appello hannoritenuto che il personale trasferito non fosse in grado di operarecon il necessario grado di autonomia funzionale rispetto alcomplesso di servizi e beni immateriali messi a disposizionedella cessionaria mediante una serie di contratti di servizio.Hanno quindi escluso che potesse individuarsi una operazione diNumero registro generale 8197/2024cessione di un ramo d’azienda riconducibile alla fattispecieN umero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 21746/2026descritta dall’art. 2112 c.c.Data pubblicazione 25/06/20265.2.

Con tale statuizione, la sentenza impugnata si è uniformataall’orientamento di questa Corte (v.

Cass. n. 22249 del 2021;Cass. n. 18947 del 2025) che, in maniera costante, haindividuato quale elemento costitutivo del trasferimentodel ramo d'azienda, di cui all'art. 2112 c.c., l'autonomiafunzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già almomento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivocon i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere- autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo daparte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultavafinalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento dellacessione.

L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale vaquindi letto in reciproca integrazione con il requisito dellapreesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine"conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve,in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017).5.3.

Ciò posto, le censure mosse con i quattro motivi di ricorso,se pure formulate come violazione di plurime norme di legge,sostanziale e processuale, si limitano ad una critica, peraltroespressa e diretta, all’apprezzamento dei dati probatori, allainterpretazione dei documenti e alla valutazione degli elementifattuali, e si risolvono nella contrapposizione, a quella data daigiudici di appello, di una diversa ricostruzione in fatto, che nonpuò trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Un similemodo di procedere esula, anzitutto, dal raggio di azione dell’art.Numero registro generale 8197/2024360 n. 3 c.p.c. che, come costantemente statuito da questaN umero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 21746/2026Corte, attiene alla interpretazione delle norme di diritto ed allaData pubblicazione 25/06/2026sussunzione in esse della fattispecie concreta e che presupponeun accertamento in fatto incontestato (v.

Cass. n. 3340 del2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017;n. 195 del 2016).5.4.

Non vi è spazio per ritenere integrata la violazione dell’art.2697 c.c. poiché i giudici di appello si sono attenuti al principioper cui incombe su chi intende avvalersi degli effetti previstidall'art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessarioconsenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornirela prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività (Cass.n. 11247 del 2016; Cass. n. 19034 del 2017).5.5.

Parimenti insussistente è il vizio denunciato ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c. atteso che con esso si prospetta non l’omessoesame di un fatto, inteso in senso storico – fenomenico, aventerilievo decisivo, tale cioè da condurre, ove esaminato, ad unesito diverso della lite (v.

Cass., Sez.

U., n. 8053 e n. 8054 del2014) bensì l’errata valutazione di plurimi dati probatori,nessuno di per sé decisivo.6.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confrontidei controricorrenti segue il criterio di soccombenza, conliquidazione come in dispositivo.

Non si provvede sulle spese neiconfronti delle parti rimaste intimate.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 8197/2024Numero sezionale 2508/2026Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giuNduimzeiroo ddi rai ccolta generale 21746/2026Data pubblicazione 25/06/2026legittimità nei confronti dei controricorrenti che liquida in euro5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatari.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERLISI MANUELA2026 JENNIFER, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2508 GUGLIELMI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimata -avverso la sentenza n. 3903/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 22/12/2023 R.G.N. 72/2022;Numero registro generale 8197/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 21746/202620/05/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 25/06/20261. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di TizianoBrodolini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Claudio LoCascio e [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza diprimo grado, ha dichiarato la nullità della cessione dei contrattidi lavoro da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA] di cui all’atto di trasferimento del ramo di aziendadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la prosecuzione dei rapporti di lavoro alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA].).2. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi. I signori [OSCURATO:PERSONA],Greco e Ferlisi hanno resistito con controricorso. I restantilavoratori e la [OSCURATO:PERSONA] spa non hanno svoltodifese. È stata depositata memoria nell’interesse della societàricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.416, comma 3, c.p.c. e 2697, comma 1, c.c. La ricorrenteassume di avere assolto all’onere di prova in ordine allaautonomia funzionale del ramo ceduto, composto da beni,materiali e immateriali, e da lavoratori dotati di specificaprofessionalità ed enumera una serie di documenti che reputanon esaminati o erroneamente valutati dai giudici di appello.Numero registro generale 8197/2024Numero sezionale 2508/20262. Con il secondo motivo la società denuncia, ai sensi dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 21746/2026Data pubblicazione 25/06/2026360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti che provanol’esistenza di un’organizzazione funzionalmente autonoma(composta da strutture, materiali e immateriali, e da personale)specificamente, l’omesso esame del valore economico del ramoceduto e della sua composizione come risultante dalla stimaeffettuata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e asseverata con giuramento, dicui riporta ampi stralci; sottolinea il carattere decisivo dei fattinon esaminati idonei a dimostrare come il ramo d’aziendaceduto fosse in grado di svolgere lo stesso servizio eseguitoprima del passaggio; aggiunge, quale ulteriore aspettodeterminante, che le attività già svolte dagli attualicontroricorrenti non rientrano nel proprio raggio di gestionetanto da non aver potuto provvedere, in esecuzione delladecisione d’appello, alla reintegra dei medesimi nelle posizionipregresse.3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112c.c. con riferimento alla figura del trasferimento d’aziendadematerializzato. La società censura la decisione d’appello peravere escluso che costituisse trasferimento di ramo d’azienda ilpassaggio di un gruppo di lavoratori organizzati tra loro e dotatidi specifico Know how, individuati come struttura unitariafunzionalmente autonoma, con conservazione degli altri fattoriin capo alla cedente.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112c.c. come interpretato dalla giurisprudenza, per avere lapronuncia impugnata ritenuto che l’esistenza di contratti diNumero registro generale 8197/2024Numero sezionale 2508/2026servizio tra cedente e cessionaria precludesse la configuNruamberiol idti àra ccolta generale 21746/2026Data pubblicazione 25/06/2026della autonomia del ramo ceduto.5. I motivi di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente per la stretta connessione logica, non possonotrovare accoglimento.5.1. La Corte territoriale ha accertato che il trasferimento percui è causa, come ricavabile dalla informativa resa ai sensidell’art. 47 della legge 428 del 1990, ha avuto ad oggetto ilramo “[OSCURATO:PERSONA]”, avente 152 dipendenti; checontestualmente al trasferimento venne stipulato un accordoquadro tra cedente e cessionaria per la fornitura e gestione deiservizi di [OSCURATO:PERSONA] che è andato ad integrareuna serie di contratti di service affidati da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che il trasferimento hariguardato il personale che era adibito alla Direzione “GamingMachines”, mentre sono rimasti in capo alla cedente tutti i benie servizi strumentali allo svolgimento dell’attività lavorativa, lepostazioni di lavoro dei dipendenti, l’infrastruttura tecnologicadella rete necessaria per il funzionamento delle macchine per ilgioco lecito, i servizi di riparazione e assistenza delle macchine,i servizi di fornitura, sviluppo e manutenzione dell'hardware edel software, la struttura di controllo economico, l'ufficioamministrazione, compresa la gestione del personale trasferito,l'ufficio legale, quello di protocollo e il reparto logistica. In basea tale accertamento fattuale e rilevata la stretta interdipendenzatra i beni strumentali e il know how, i giudici di appello hannoritenuto che il personale trasferito non fosse in grado di operarecon il necessario grado di autonomia funzionale rispetto alcomplesso di servizi e beni immateriali messi a disposizionedella cessionaria mediante una serie di contratti di servizio.Hanno quindi escluso che potesse individuarsi una operazione diNumero registro generale 8197/2024cessione di un ramo d’azienda riconducibile alla fattispecieN umero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 21746/2026descritta dall’art. 2112 c.c.Data pubblicazione 25/06/20265.2. Con tale statuizione, la sentenza impugnata si è uniformataall’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 22249 del 2021;Cass. n. 18947 del 2025) che, in maniera costante, haindividuato quale elemento costitutivo del trasferimentodel ramo d'azienda, di cui all'art. 2112 c.c., l'autonomiafunzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già almomento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivocon i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere- autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo daparte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultavafinalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento dellacessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale vaquindi letto in reciproca integrazione con il requisito dellapreesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine"conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve,in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017).5.3. Ciò posto, le censure mosse con i quattro motivi di ricorso,se pure formulate come violazione di plurime norme di legge,sostanziale e processuale, si limitano ad una critica, peraltroespressa e diretta, all’apprezzamento dei dati probatori, allainterpretazione dei documenti e alla valutazione degli elementifattuali, e si risolvono nella contrapposizione, a quella data daigiudici di appello, di una diversa ricostruzione in fatto, che nonpuò trovare ingresso in questa sede di legittimità. Un similemodo di procedere esula, anzitutto, dal raggio di azione dell’art.Numero registro generale 8197/2024360 n. 3 c.p.c. che, come costantemente statuito da questaN umero sezionale 2508/2026Numero di raccolta generale 21746/2026Corte, attiene alla interpretazione delle norme di diritto ed allaData pubblicazione 25/06/2026sussunzione in esse della fattispecie concreta e che presupponeun accertamento in fatto incontestato (v. Cass. n. 3340 del2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017;n. 195 del 2016).5.4. Non vi è spazio per ritenere integrata la violazione dell’art.2697 c.c. poiché i giudici di appello si sono attenuti al principioper cui incombe su chi intende avvalersi degli effetti previstidall'art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessarioconsenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornirela prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività (Cass.n. 11247 del 2016; Cass. n. 19034 del 2017).5.5. Parimenti insussistente è il vizio denunciato ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c. atteso che con esso si prospetta non l’omessoesame di un fatto, inteso in senso storico – fenomenico, aventerilievo decisivo, tale cioè da condurre, ove esaminato, ad unesito diverso della lite (v. Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del2014) bensì l’errata valutazione di plurimi dati probatori,nessuno di per sé decisivo.6. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confrontidei controricorrenti segue il criterio di soccombenza, conliquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese neiconfronti delle parti rimaste intimate.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 8197/2024Numero sezionale 2508/2026Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giuNduimzeiroo ddi rai ccolta generale 21746/2026Data pubblicazione 25/06/2026legittimità nei confronti dei controricorrenti che liquida in euro5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatari.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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