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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00805/2026

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15162-2020proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 169 del 2020 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 29 g ennai o 20 2 0 (R.G.N. 320/2017).

R.G.N.15162/2020 Cron.

Rep.

C.C. 21/10/2025 giurisdizione Assegno sociale e indebito assistenziale.

Presupposti della ripetibilità. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 21 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA] con esclusivo riguardo alla condanna alla rifusione delle spese di lite e ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva respinto le domande dell’appellante, volte a contestare la pretesa restitutoria dell’INPS per l’importo di Euro 6.883,52, in relazione all’assegno sociale indebitamente corrisposto. 1.1.–La Corte di merito argomenta che, per gli anni 2013 e 2014 e per il mese di gennaio 2015, l’appellante non possedeva i requisiti reddituali previsti dalla legge per l’erogazione dell’assegno sociale, requisiti che impongono il computo anche del reddito da pensione del coniuge della beneficiaria.

Sotto tale profilo, le doglianze dell’appellante devono essere disattese e si dimostra, dunque, fondata l’azione di ripetizione intentata dall’Istituto. 1.2.–Per contro, l’appello dev’essere accolto in ordine alla dedotta violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

È stata acquisita rituale dichiarazione di esonero e, pertanto, sono irripetibili le spese del giudizio di primo grado. 2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando due motivi di censura. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] -3 - 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29, dell’art. 3, comma 9, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291, dell’art. 52della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell’art. 13, comma 6, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

La pronuncia impugnata avrebbe violato la regola di settore, che sancisce la ripetibilità dell’indebito assistenziale «solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali»(pagina 10 del ricorso per cassazione), salvo che nell’ipotesi di dolo dell’accipiens.

Dolo che, nel caso di specie, non si potrebbe in alcun modo ravvisare, in quanto le dichiarazioni dei redditi sarebbero state regolarmente trasmesse all’amministrazione finanziaria. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e concernente la «rituale presentazione della dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria per ognuno dei periodi oggetto di revisione da parte dell’Istituto» (pagina 12). 3.– Il giudizio trae origine da una richiesta di restituzione dell’assegno sociale, indebitamente corrisposto all’odierna ricorrente, sprovvista degl’indispensabili requisiti reddituali.

Profilo, quest’ultimo, non più controverso, come anche l’Istituto non manca di rilevare (pagina 5 del controricorso).

Le censure, pur menzionando anche la normativa sull’indebito previdenziale, nella loro parte saliente invoca no l’applicazione delle regole sull’indebito assistenziale, che si attagliano alla restituzione dell’assegno sociale (Cass., sez. lav., 2 luglio 2021, n. 18820, e, di -4 - recente, Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n. 23032) e consentono all’Istituto di agire in ripetizione, nell’ipotesi di carenza dei requisiti reddituali, solo a far data dal provvedimento che accerti il venir meno dei presupposti, salvo che non si riscontri il dolo dell’accipiens(Cass., sez.

VI-L, 30 giugno 2020, n. 13223). 4.–Dalla normativa sull’indebito assistenziale si può evincere «un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).

In virtù di tale principio, «inluogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito,trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento » (Cass., sez. lav., 23 gennaio 2008, n. 1446, punto

3.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, e 20 maggio 2021, n. 13915). 5.– A supporto delle critiche, la ricorrente rimarca che solo una condotta dolosa potrebbe escludere lo ius retentionis dell’assegno sociale percepito e che nessun dolo si può addebitare a chi ha trasmesso regolarmente le dichiarazioni all’amministrazione finanziaria, così consentendo anche all’Istituto di averne puntuale conoscenza.

A tali argomenti il controricorrente replica che l’acclarata insussistenza dei requisiti reddituali, derivante dalla piana applicazione della disciplina vigenteche i consociati sono tenuti a conoscere, implica la ripetibilità dell’indebitosin dall’origine e rende superflua la disamina dell’elemento soggettivodell’accipiens (pagine 5 e 6 del controricorso) .

In questa prospettiva, non sarebbe necessaria alcuna indagine sul dolo -5 - della beneficiaria e si coglierebbe in re ipsa l’insussistenza di un affidamento meritevole di tutela, che rappresenterebbe il solo elemento suscettibile di paralizzare la pretesa restitutoria dell’ente. 6.–Il ricorso interpella, dunque, questa Corte sulla rilevanza e sugli elementi qualificantidel coefficiente doloso e sui tratti distintivi della situazione idonea a generare affidamento (da ultimo, in generale, Cass., sez. lav., 28 giugno 2025, n. 17396),a fronte della carenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione e, per altro verso, dell’adombrata possibilità, concessa all’Istituto, di conoscere le dichiarazioni tempestivamente trasmesse all’amministrazione finanziaria.

Sui presupposti dell’irripetibilità della peculiare prestazione dell’assegno sociale – questione suscettibile di riproporsi in una molteplicità di casi– si rivela utile la trattazione in pubblica udienza, con l’apporto della Procura generale e della discussione tra le parti.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza delle questioni indicate in motivazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15162-2020proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 169 del 2020 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 29 g ennai o 20 2 0 (R.G.N. 320/2017). R.G.N.15162/2020 Cron. Rep. C.C. 21/10/2025 giurisdizione Assegno sociale e indebito assistenziale. Presupposti della ripetibilità. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 21 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA] con esclusivo riguardo alla condanna alla rifusione delle spese di lite e ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva respinto le domande dell’appellante, volte a contestare la pretesa restitutoria dell’INPS per l’importo di Euro 6.883,52, in relazione all’assegno sociale indebitamente corrisposto. 1.1.–La Corte di merito argomenta che, per gli anni 2013 e 2014 e per il mese di gennaio 2015, l’appellante non possedeva i requisiti reddituali previsti dalla legge per l’erogazione dell’assegno sociale, requisiti che impongono il computo anche del reddito da pensione del coniuge della beneficiaria. Sotto tale profilo, le doglianze dell’appellante devono essere disattese e si dimostra, dunque, fondata l’azione di ripetizione intentata dall’Istituto. 1.2.–Per contro, l’appello dev’essere accolto in ordine alla dedotta violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. È stata acquisita rituale dichiarazione di esonero e, pertanto, sono irripetibili le spese del giudizio di primo grado. 2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando due motivi di censura. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] -3 - 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29, dell’art. 3, comma 9, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291, dell’art. 52della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell’art. 13, comma 6, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. La pronuncia impugnata avrebbe violato la regola di settore, che sancisce la ripetibilità dell’indebito assistenziale «solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali»(pagina 10 del ricorso per cassazione), salvo che nell’ipotesi di dolo dell’accipiens. Dolo che, nel caso di specie, non si potrebbe in alcun modo ravvisare, in quanto le dichiarazioni dei redditi sarebbero state regolarmente trasmesse all’amministrazione finanziaria. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e concernente la «rituale presentazione della dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria per ognuno dei periodi oggetto di revisione da parte dell’Istituto» (pagina 12). 3.– Il giudizio trae origine da una richiesta di restituzione dell’assegno sociale, indebitamente corrisposto all’odierna ricorrente, sprovvista degl’indispensabili requisiti reddituali. Profilo, quest’ultimo, non più controverso, come anche l’Istituto non manca di rilevare (pagina 5 del controricorso). Le censure, pur menzionando anche la normativa sull’indebito previdenziale, nella loro parte saliente invoca no l’applicazione delle regole sull’indebito assistenziale, che si attagliano alla restituzione dell’assegno sociale (Cass., sez. lav., 2 luglio 2021, n. 18820, e, di -4 - recente, Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n. 23032) e consentono all’Istituto di agire in ripetizione, nell’ipotesi di carenza dei requisiti reddituali, solo a far data dal provvedimento che accerti il venir meno dei presupposti, salvo che non si riscontri il dolo dell’accipiens(Cass., sez. VI-L, 30 giugno 2020, n. 13223). 4.–Dalla normativa sull’indebito assistenziale si può evincere «un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). In virtù di tale principio, «inluogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito,trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento » (Cass., sez. lav., 23 gennaio 2008, n. 1446, punto 3.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, e 20 maggio 2021, n. 13915). 5.– A supporto delle critiche, la ricorrente rimarca che solo una condotta dolosa potrebbe escludere lo ius retentionis dell’assegno sociale percepito e che nessun dolo si può addebitare a chi ha trasmesso regolarmente le dichiarazioni all’amministrazione finanziaria, così consentendo anche all’Istituto di averne puntuale conoscenza. A tali argomenti il controricorrente replica che l’acclarata insussistenza dei requisiti reddituali, derivante dalla piana applicazione della disciplina vigenteche i consociati sono tenuti a conoscere, implica la ripetibilità dell’indebitosin dall’origine e rende superflua la disamina dell’elemento soggettivodell’accipiens (pagine 5 e 6 del controricorso) . In questa prospettiva, non sarebbe necessaria alcuna indagine sul dolo -5 - della beneficiaria e si coglierebbe in re ipsa l’insussistenza di un affidamento meritevole di tutela, che rappresenterebbe il solo elemento suscettibile di paralizzare la pretesa restitutoria dell’ente. 6.–Il ricorso interpella, dunque, questa Corte sulla rilevanza e sugli elementi qualificantidel coefficiente doloso e sui tratti distintivi della situazione idonea a generare affidamento (da ultimo, in generale, Cass., sez. lav., 28 giugno 2025, n. 17396),a fronte della carenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione e, per altro verso, dell’adombrata possibilità, concessa all’Istituto, di conoscere le dichiarazioni tempestivamente trasmesse all’amministrazione finanziaria. Sui presupposti dell’irripetibilità della peculiare prestazione dell’assegno sociale – questione suscettibile di riproporsi in una molteplicità di casi– si rivela utile la trattazione in pubblica udienza, con l’apporto della Procura generale e della discussione tra le parti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza delle questioni indicate in motivazion
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