CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 21654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4 aprile 2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.. q) Infatti, irrilevante, nella fattispecie in esame, è la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita la facoltà di ricorso solo per motivi attinenti all'espressione di volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, escludendo invece la ricorribilità della sentenza di applicazione pena con riferimento alla erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.. Nella fattispecie in esame né dalla richiesta dell'imputato né dal verbale di udienza risulta che è stata chiesta, in sede di accordo, l'applicazione della continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza di condanna del 6 marzo 2021. Né risulta che in tale richiesta abbia evocato i poteri di ufficio del giudice della cognizione — richiamati con il ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2022 Il liere estensore nte RI Amoroso i ,Stefano A