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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16002/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e indeducibile avendo la Corte territoriale correttamente rilevato come l'eventuale compressione ' della possibilità di rivolgere al teste, in controesame, ulteriori domande, non determinando inutilizzabilità delle dichiarazioni ma nullità relativa ex art. 181 cod. proc. pen., doveva essere eccepita non oltre la chiusura dell'udienza, al contempo rilevando come, a conclusione del controesame del teste, la difesa avesse dichiarato di non avere "nessuna altra domanda" da formulare, senza altro eccepire; rilevato che il secondo motivo di Faccilongo è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha rilevato come all'identificazione del ricorrente si fosse giunti, non solo sottoponendo in visione alla persona offesa, guardia particolare giurata, i documenti di identità degli imputati (evenienza che non produce alcuna inutilizzabilità dell'atto di indagine atipico in concreto posto in essere), ma specie grazie all'attività investigativa che portava ad identificare i soggetti che erano a bordo del mezzo ripreso dalle telecamere capillarmente presenti sulla pubblica via; rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto privo di effettiva censura , risulta generico; che, invero, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e indeducibile avendo la Corte territoriale correttamente rilevato come l'eventuale compressione ' della possibilità di rivolgere al teste, in controesame, ulteriori domande, non determinando inutilizzabilità delle dichiarazioni ma nullità relativa ex art. 181 cod. proc. pen., doveva essere eccepita non oltre la chiusura dell'udienza, al contempo rilevando come, a conclusione del controesame del teste, la difesa avesse dichiarato di non avere "nessuna altra domanda" da formulare, senza altro eccepire; rilevato che il secondo motivo di Faccilongo è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha rilevato come all'identificazione del ricorrente si fosse giunti, non solo sottoponendo in visione alla persona offesa, guardia particolare giurata, i documenti di identità degli imputati (evenienza che non produce alcuna inutilizzabilità dell'atto di indagine atipico in concreto posto in essere), ma specie grazie all'attività investigativa che portava ad identificare i soggetti che erano a bordo del mezzo ripreso dalle telecamere capillarmente presenti sulla pubblica via; rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto privo di effettiva censura , risulta generico; che, invero, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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