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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1970

ECLI:EU:C:1970:31
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61968C0012(01)

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 22 APRILE 1970 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] visione dei risultati della perizia, dovete oggi pronunciarvi definitivamente sul ricorso proposto dal sig.

X contro la decisione di destituzione 26 marzo 1968, adottata nei suoi confronti dalla Commissione di controllo delle Comunità europee.

Vari punti controversi sono già stati risolti dalla vostra sentenza interlocutoria 7 maggio 1969, nella quale avete respinto i mezzi diretti contro la regolarità del procedimento disciplinare, come pure quello inteso a mettere in dubbio la realtà di certi fatti che avevano determinato la sanzione.

Tali fatti — come ricorderete — sono i seguenti: furto, il 14 novembre 1964, di sei bottiglie di whisky in un grande emporio e sottrazione, nel corso dell'estate successiva, di documenti amministrativi negli uffici della Commissione, documenti utilizzati dal ricorrente per una memoria anonima inviata, il 22 novembre 1965, ad un alto funzionario dell' Euratom.

Potevano tuttavia sussistere dubbi sull'effettiva responsabilità disciplinare dell'autore di questi fatti.

A norma dell'articolo 86 dello statuto, qualsiasi mancanza ai suoi obblighi da parte di un dipendente dà luogo a sanzione disciplinare, purché commessa «volontariamente o per negligenza».

Tenuto conto di alcuni elementi che risultano dal fascicolo, in particolare dalle dichiarazioni del ricorrente e dai certificati medici da lui prodotti nella fase ultima del procedimento disciplinare, avete ritenuto che né il testo della decisione, né i chiarimenti forniti dalla convenuta consentissero di valutare i motivi della decisione impugnata per quanto riguarda l'imputabilità dei fatti.

La sentenza disponeva quindi una perizia, al fine di stabilire se, all'epoca in cui erano avvenuti i fatti, il ricorrente fosse affetto da un disturbo psichico «tale da escludere la sua responsabilità» o — per riprendere l'espressione adoperata nel dispositivo — «tale da far escludere la volontarietà degli atti che gli sono stati addebitati».

I

1. Il perito da voi nominato, prof.

Volcher, ha depositato una relazione molto approfondita, ch'egli ha commentato oralmente; nel rispondere alle domande che gli sono state rivolte, egli ha avuto modo di sviluppare e precisare le sue conclusioni.

E da questa relazione che si devono prendere le mosse per decidere quale sorte debba essere riservata al ricorso.

Tuttavia, prima di riassu merne il contenuto, è bene fare due osservazioni preliminari. — La prima riguarda — come ha sottolineato lo stesso perito — la delicatezza del compito affidatogli.

Egli doveva esprimere il suo parere, nel 1969, sullo stato mentale del ricorrente, in epoca anteriore di parecchi anni e senza disporre di molti elementi obiettivi.

Oltre che della nota elaborata dagli uffici della Commissione di controllo, egli si è servito essenzialmente delle dichiarazioni del ricorrente (esaminandole a varie riprese), nonché delle relazioni dei medici che lo avevano avuto in cura. — L'altra osservazione riguarda il fatto che il perito si è espressamente astenuto dal rispondere al quesito posto nella vostra sentenza 7 maggio 1969, o meglio dal riprendere i termini nei quali esso era stato formulato, parlando di «volontarietà» o meno degli atti imputati al ricorrente.

Egli ne spiega le ragioni, e dice perché ' gli è sembrato che alla risposta pura e semplice si dovesse sostituire la descrizione dello stato mentale dell'interessato nelle varie fasi, nonché del nesso esistente fra questo stato ed i fatti a lui addebitati.

A parte questo, che sembrerebbe voler dimostrare che la mentalità della Corte è ancora più vicina a [OSCURATO:PERSONA] che a Freud, troverete nel testo della relazione e nelle relative conclusioni gli elementi necessari a formare il vostro convincimento.

Senza esaminare per intero questo documento che avete sottocchio, mi soffermerò soltanto su due serie d'indicazioni fornite dal perito, sull'evoluzione di tale stato fisico e mentale del ricorrente e sulla valutazione di tale stato al momento dei fatti.

2. Dopo aver ricordato che il ricorrente era stato sempre bene di salute fino al momento della sua assunzione alle dipendenze della Commissione, la relazione indica che, dal luglio 1963, egli aveva sofferto di disturbi gastrici, per i quali entrava in osservazione in clinica dal 24 al 28 luglio 1963; egli veniva nuovamente ricoverato dal 12 al 19 dicembre 1963, in seguito ad un incidente in ufficio, che gli aveva procurato un grave choc emotivo.

I suoi disturbi digestivi venivano curati con un farmaco a base di psicoplegici, che possono provocare fenomeni di eccitazione neuropsichica abbastanza acuta.

Questi farmaci erano somministrati in dosi relativamente piccole, aumentate poi nell'ottobre 1964.

Tuttavia, mentre le dosi avrebbero dovuto essere di 25 mg. tre volte al giorno, il ricorrente dichiarava di averne presa una di 50 mg. la mattina del 14 novembre, cioè prima del furto nel supermercato.

Già al momento in cui iniziò questa cura, il ricorrente — afferma il perito — si trovava a disagio presso la Commissione di controllo; egli cominciava a lamentarsi dell'ambiente; poi la situazione andò peggiorando ed egli divenne sempre più irritabile, suscettibile, nervoso.

Il punto critico fu raggiunto nel novembre 1967, quando — alcune settimane dopo l'emanazione del parere del Consiglio di disciplina — egli entrava in osservazione all'istituto di psichiatria dell'[OSCURATO:PERSONA], come esterno, per rimanervi fino al 31 maggio 1968.

Il perito dichiara di condividere la diagnosi fatta a quell'epoca: il ricorrente soffriva di delirio di persecuzione e di rivendicazione (relazione pag. 19).

3. Ma qual era precisamente la situazione al momento in cui avvennero i fatti di cui si fa carico al ricorrente, cioè negli anni 1964 e 1965 ? Sappiamo — come ha precisato il perito, rispondendo ad alcune domande rivoltegli all'udienza — che dalla metà del 1963 si delinea la sindrome, che andrà aggravandosi fino al ricovero in una clinica psichiatrica.

Il ricorrente si trova allora in una situazione «che si può definire come uno stato prepsicopatico», non privo di nesso con gli atti a lui addebitati, come il furto nel supermercato, dati i fenomeni di eccitazione che può provocare l'uso di psicoplegici (ricorderò che il medico di fiducia della Commissione di controllo aveva ammes so, per l'appunto, ampie circostanze attenuanti).

Il furto dei documenti e la redazione del libello — che il ricorrente nega e che perciò non possono essere valutati a fondo dal perito — potrebbero inserirsi, secondo il prof.

Volcher, nel contesto del comportamento morboso: i documenti e il libello sarebbero serviti a fare giustizia, ad ottenere soddisfazione nelle varie rivendicazioni, a vendicarsi dei «persecutori» (relazione pag. 20).

La conclusione è la seguente: i fatti che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare possono interpretarsi come manifestazioni dello stato patologico descritto (relazione pag. 21).

Tale conclusione è stata precisata, all'udienza, nei seguenti termini : «Sono atti che possono effettivamente comprendersi e spiegarsi in base allo stato in cui si trovava allora il sig.

X, che in un certo senso derivano logicamente dal suo stato e dalle sue convinzioni del momento».

A questo punto, s'incontra l'ostacolo costituito dalla formulazione del quesito da voi posto.

Poiché il perito non si ritiene in diritto o in grado di stabilire la «volontarietà» di tali atti, è possibile almeno sapere se ed in qual misura il ricorrente può esserne ritenuto responsabile? Supponendo che non si tratti d'infrazioni disciplinari, ma di contravvenzioni alla legge penale, e qualora il problema dello stato mentale dell'imputato fosse stato sollevato in sede penale, il perito sarebbe giunto alla conclusione della responsabilità o dell'irresponsabilità penale dell'interessato? La risposta è precisa: il perito avrebbe riscontrato una diminuzione media della responsabilità.

II E ora necessario trarre le conclusioni suggerite, sul piano giuridico, dai dati di ordine psicologico e medico forniti dal perito, che spero di aver fedelmente riassunto.

A mio avviso, questi dati non possono indurre all'annullamento della decisione adottata dalla Commissione di controllo.

Rileggendo la sentenza interlocutoria, si constata che non avete ritenuto opportuno prendere una decisione immediata, senza essere esattamente informati dello stato mentale del ricorrente, che nella fase scritta vi era stato dipinto a fosche tinte.

Nella replica, ad esempio, s'insisteva sul fatto che «la demenza, come in materia penale, esclude il carattere colposo dei fatti addebitati in via disciplinare».

L'imputabilità degli atti al ricorrente non vi è sembrata risultare, allo stato degli atti, dal testo della decisione o delle informazioni fornite dalla convenuta; tuttavia, da ciò non può dedursi che la minima alterazione dello stato mentale dell'interessato, il minimo squilibrio, avrebbe secondo voi necessariamente privato i fatti addebitati al ricorrente del carattere di atti passibili di sanzione disciplinare.

Al contrario, la perizia doveva per l'appunto stabilire se il ricorrente fosse affetto da un disturbo psichico « tale da escludere la sua responsabilità ».

Sono questi i termini usati nella motivazione della sentenza, termini cui ci atterremo, date le riserve espresse dal perito su quelli che figurano nel dispositivo.

Ora, tutto ciò che si può dire, è che, da un punto di vista penale, la responsabilità del ricorrente deve considerarsi alquanto attenuata.

Senza dubbio egli non era pienamente responsabile, ma neppure si può dire che non lo fosse affatto.

Di fronte a questi dati di fatto, il giudice penale avrebbe modo di infliggere una sanzione proporzionata, di dosare quest'ultima per tener conto del grado di responsabilità di colui che avesse commesso un atto di per sé punibile.

Il diritto disciplinare, però, non si identifica col diritto penale.

L'autorità investita di poteri disciplinari non può infliggere sanzioni di alcun genere, qualora la responsabilità del dipendente sia esclusa, perché in tal caso non esiste alcun fatto punibile; il giudice competente ad accertare l'esistenza del fatto e la sua punibilità dovrebbe annullare una decisione che violasse tale principio.

Ma non è questo il nostro caso.

Per contro, qualora una sanzione possa essere legittimamente irrogata, la determinazione della gravità della sanzione stessa e l'opportunità di graduarla, per tener conto di eventuali «circostanze attenuanti», rientrano nel potere di apprezzamento della autorità disciplinare e, al limite, nelle sue facoltà discrezionali.

Ora, il giudice si pronunzia esclusivamente sulla legittimità della decisione impugnata.

In altri termini, se dalla perizia fosse risultato che, a causa dello stato mentale del ricorrente all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, la sua responsabilità era esclusa, voi sareste stati indotti ad annullare la decisione della Commissione.

Ma, ripeto, non sono queste le conclusioni che si possono trarre dalla relazione del perito e dalla discussione orale: il dubbio, che vi aveva portato ad emettere una sentenza interlocutoria al fine di chiarire questo punto, è risolto.

A mio parere, il solo mezzo che restava controverso va quindi respinto, come pure, di conseguenza, il ricorso di annullamento.

III Restano ancora da esaminare due punti.

1. La sentenza interlocutoria non conteneva statuizioni circa la domanda di risarcimento, giustificata, secondo il ricorrente, dal danno morale e materiale da lui subito a causa dell'illecito commesso dalla Commissione di controllo nei suoi confronti.

Il rigetto del ricorso d'annullamento porta logicamente a respingere anche queste conclusioni: alla convenuta non si può infatti far carico di alcun illecito.

2. Esisteva inoltre una riserva sulle spese.

Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, ciascuna delle parti, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, dovrebbe normalmente sopportare le spese rispettivamente incontrate.

Tuttavia, poiché la perizia si è resa necessaria allo scopo di chiarire un punto che risultava oscuro nella decisione impugnata, sembra giusto porre le spese successive alla sentenza interlocutoria a carico della Commissione di controllo.

Conclude che : — il ricorso d'annullamento e la domanda di risarcimento del ricorrente vanno respinti; — ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese, ad eccezione di quelle successive alla sentenza 7 maggio 1969, che vanno poste a carico esclusivo della Commissione di controllo. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61968C0012(01) CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 22 APRILE 1970 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] visione dei risultati della perizia, dovete oggi pronunciarvi definitivamente sul ricorso proposto dal sig. X contro la decisione di destituzione 26 marzo 1968, adottata nei suoi confronti dalla Commissione di controllo delle Comunità europee. Vari punti controversi sono già stati risolti dalla vostra sentenza interlocutoria 7 maggio 1969, nella quale avete respinto i mezzi diretti contro la regolarità del procedimento disciplinare, come pure quello inteso a mettere in dubbio la realtà di certi fatti che avevano determinato la sanzione. Tali fatti — come ricorderete — sono i seguenti: furto, il 14 novembre 1964, di sei bottiglie di whisky in un grande emporio e sottrazione, nel corso dell'estate successiva, di documenti amministrativi negli uffici della Commissione, documenti utilizzati dal ricorrente per una memoria anonima inviata, il 22 novembre 1965, ad un alto funzionario dell' Euratom. Potevano tuttavia sussistere dubbi sull'effettiva responsabilità disciplinare dell'autore di questi fatti. A norma dell'articolo 86 dello statuto, qualsiasi mancanza ai suoi obblighi da parte di un dipendente dà luogo a sanzione disciplinare, purché commessa «volontariamente o per negligenza». Tenuto conto di alcuni elementi che risultano dal fascicolo, in particolare dalle dichiarazioni del ricorrente e dai certificati medici da lui prodotti nella fase ultima del procedimento disciplinare, avete ritenuto che né il testo della decisione, né i chiarimenti forniti dalla convenuta consentissero di valutare i motivi della decisione impugnata per quanto riguarda l'imputabilità dei fatti. La sentenza disponeva quindi una perizia, al fine di stabilire se, all'epoca in cui erano avvenuti i fatti, il ricorrente fosse affetto da un disturbo psichico «tale da escludere la sua responsabilità» o — per riprendere l'espressione adoperata nel dispositivo — «tale da far escludere la volontarietà degli atti che gli sono stati addebitati». I 1. Il perito da voi nominato, prof. Volcher, ha depositato una relazione molto approfondita, ch'egli ha commentato oralmente; nel rispondere alle domande che gli sono state rivolte, egli ha avuto modo di sviluppare e precisare le sue conclusioni. E da questa relazione che si devono prendere le mosse per decidere quale sorte debba essere riservata al ricorso. Tuttavia, prima di riassu merne il contenuto, è bene fare due osservazioni preliminari. — La prima riguarda — come ha sottolineato lo stesso perito — la delicatezza del compito affidatogli. Egli doveva esprimere il suo parere, nel 1969, sullo stato mentale del ricorrente, in epoca anteriore di parecchi anni e senza disporre di molti elementi obiettivi. Oltre che della nota elaborata dagli uffici della Commissione di controllo, egli si è servito essenzialmente delle dichiarazioni del ricorrente (esaminandole a varie riprese), nonché delle relazioni dei medici che lo avevano avuto in cura. — L'altra osservazione riguarda il fatto che il perito si è espressamente astenuto dal rispondere al quesito posto nella vostra sentenza 7 maggio 1969, o meglio dal riprendere i termini nei quali esso era stato formulato, parlando di «volontarietà» o meno degli atti imputati al ricorrente. Egli ne spiega le ragioni, e dice perché ' gli è sembrato che alla risposta pura e semplice si dovesse sostituire la descrizione dello stato mentale dell'interessato nelle varie fasi, nonché del nesso esistente fra questo stato ed i fatti a lui addebitati. A parte questo, che sembrerebbe voler dimostrare che la mentalità della Corte è ancora più vicina a [OSCURATO:PERSONA] che a Freud, troverete nel testo della relazione e nelle relative conclusioni gli elementi necessari a formare il vostro convincimento. Senza esaminare per intero questo documento che avete sottocchio, mi soffermerò soltanto su due serie d'indicazioni fornite dal perito, sull'evoluzione di tale stato fisico e mentale del ricorrente e sulla valutazione di tale stato al momento dei fatti. 2. Dopo aver ricordato che il ricorrente era stato sempre bene di salute fino al momento della sua assunzione alle dipendenze della Commissione, la relazione indica che, dal luglio 1963, egli aveva sofferto di disturbi gastrici, per i quali entrava in osservazione in clinica dal 24 al 28 luglio 1963; egli veniva nuovamente ricoverato dal 12 al 19 dicembre 1963, in seguito ad un incidente in ufficio, che gli aveva procurato un grave choc emotivo. I suoi disturbi digestivi venivano curati con un farmaco a base di psicoplegici, che possono provocare fenomeni di eccitazione neuropsichica abbastanza acuta. Questi farmaci erano somministrati in dosi relativamente piccole, aumentate poi nell'ottobre 1964. Tuttavia, mentre le dosi avrebbero dovuto essere di 25 mg. tre volte al giorno, il ricorrente dichiarava di averne presa una di 50 mg. la mattina del 14 novembre, cioè prima del furto nel supermercato. Già al momento in cui iniziò questa cura, il ricorrente — afferma il perito — si trovava a disagio presso la Commissione di controllo; egli cominciava a lamentarsi dell'ambiente; poi la situazione andò peggiorando ed egli divenne sempre più irritabile, suscettibile, nervoso. Il punto critico fu raggiunto nel novembre 1967, quando — alcune settimane dopo l'emanazione del parere del Consiglio di disciplina — egli entrava in osservazione all'istituto di psichiatria dell'[OSCURATO:PERSONA], come esterno, per rimanervi fino al 31 maggio 1968. Il perito dichiara di condividere la diagnosi fatta a quell'epoca: il ricorrente soffriva di delirio di persecuzione e di rivendicazione (relazione pag. 19). 3. Ma qual era precisamente la situazione al momento in cui avvennero i fatti di cui si fa carico al ricorrente, cioè negli anni 1964 e 1965 ? Sappiamo — come ha precisato il perito, rispondendo ad alcune domande rivoltegli all'udienza — che dalla metà del 1963 si delinea la sindrome, che andrà aggravandosi fino al ricovero in una clinica psichiatrica. Il ricorrente si trova allora in una situazione «che si può definire come uno stato prepsicopatico», non privo di nesso con gli atti a lui addebitati, come il furto nel supermercato, dati i fenomeni di eccitazione che può provocare l'uso di psicoplegici (ricorderò che il medico di fiducia della Commissione di controllo aveva ammes so, per l'appunto, ampie circostanze attenuanti). Il furto dei documenti e la redazione del libello — che il ricorrente nega e che perciò non possono essere valutati a fondo dal perito — potrebbero inserirsi, secondo il prof. Volcher, nel contesto del comportamento morboso: i documenti e il libello sarebbero serviti a fare giustizia, ad ottenere soddisfazione nelle varie rivendicazioni, a vendicarsi dei «persecutori» (relazione pag. 20). La conclusione è la seguente: i fatti che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare possono interpretarsi come manifestazioni dello stato patologico descritto (relazione pag. 21). Tale conclusione è stata precisata, all'udienza, nei seguenti termini : «Sono atti che possono effettivamente comprendersi e spiegarsi in base allo stato in cui si trovava allora il sig. X, che in un certo senso derivano logicamente dal suo stato e dalle sue convinzioni del momento». A questo punto, s'incontra l'ostacolo costituito dalla formulazione del quesito da voi posto. Poiché il perito non si ritiene in diritto o in grado di stabilire la «volontarietà» di tali atti, è possibile almeno sapere se ed in qual misura il ricorrente può esserne ritenuto responsabile? Supponendo che non si tratti d'infrazioni disciplinari, ma di contravvenzioni alla legge penale, e qualora il problema dello stato mentale dell'imputato fosse stato sollevato in sede penale, il perito sarebbe giunto alla conclusione della responsabilità o dell'irresponsabilità penale dell'interessato? La risposta è precisa: il perito avrebbe riscontrato una diminuzione media della responsabilità. II E ora necessario trarre le conclusioni suggerite, sul piano giuridico, dai dati di ordine psicologico e medico forniti dal perito, che spero di aver fedelmente riassunto. A mio avviso, questi dati non possono indurre all'annullamento della decisione adottata dalla Commissione di controllo. Rileggendo la sentenza interlocutoria, si constata che non avete ritenuto opportuno prendere una decisione immediata, senza essere esattamente informati dello stato mentale del ricorrente, che nella fase scritta vi era stato dipinto a fosche tinte. Nella replica, ad esempio, s'insisteva sul fatto che «la demenza, come in materia penale, esclude il carattere colposo dei fatti addebitati in via disciplinare». L'imputabilità degli atti al ricorrente non vi è sembrata risultare, allo stato degli atti, dal testo della decisione o delle informazioni fornite dalla convenuta; tuttavia, da ciò non può dedursi che la minima alterazione dello stato mentale dell'interessato, il minimo squilibrio, avrebbe secondo voi necessariamente privato i fatti addebitati al ricorrente del carattere di atti passibili di sanzione disciplinare. Al contrario, la perizia doveva per l'appunto stabilire se il ricorrente fosse affetto da un disturbo psichico « tale da escludere la sua responsabilità ». Sono questi i termini usati nella motivazione della sentenza, termini cui ci atterremo, date le riserve espresse dal perito su quelli che figurano nel dispositivo. Ora, tutto ciò che si può dire, è che, da un punto di vista penale, la responsabilità del ricorrente deve considerarsi alquanto attenuata. Senza dubbio egli non era pienamente responsabile, ma neppure si può dire che non lo fosse affatto. Di fronte a questi dati di fatto, il giudice penale avrebbe modo di infliggere una sanzione proporzionata, di dosare quest'ultima per tener conto del grado di responsabilità di colui che avesse commesso un atto di per sé punibile. Il diritto disciplinare, però, non si identifica col diritto penale. L'autorità investita di poteri disciplinari non può infliggere sanzioni di alcun genere, qualora la responsabilità del dipendente sia esclusa, perché in tal caso non esiste alcun fatto punibile; il giudice competente ad accertare l'esistenza del fatto e la sua punibilità dovrebbe annullare una decisione che violasse tale principio. Ma non è questo il nostro caso. Per contro, qualora una sanzione possa essere legittimamente irrogata, la determinazione della gravità della sanzione stessa e l'opportunità di graduarla, per tener conto di eventuali «circostanze attenuanti», rientrano nel potere di apprezzamento della autorità disciplinare e, al limite, nelle sue facoltà discrezionali. Ora, il giudice si pronunzia esclusivamente sulla legittimità della decisione impugnata. In altri termini, se dalla perizia fosse risultato che, a causa dello stato mentale del ricorrente all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, la sua responsabilità era esclusa, voi sareste stati indotti ad annullare la decisione della Commissione. Ma, ripeto, non sono queste le conclusioni che si possono trarre dalla relazione del perito e dalla discussione orale: il dubbio, che vi aveva portato ad emettere una sentenza interlocutoria al fine di chiarire questo punto, è risolto. A mio parere, il solo mezzo che restava controverso va quindi respinto, come pure, di conseguenza, il ricorso di annullamento. III Restano ancora da esaminare due punti. 1. La sentenza interlocutoria non conteneva statuizioni circa la domanda di risarcimento, giustificata, secondo il ricorrente, dal danno morale e materiale da lui subito a causa dell'illecito commesso dalla Commissione di controllo nei suoi confronti. Il rigetto del ricorso d'annullamento porta logicamente a respingere anche queste conclusioni: alla convenuta non si può infatti far carico di alcun illecito. 2. Esisteva inoltre una riserva sulle spese. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, ciascuna delle parti, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, dovrebbe normalmente sopportare le spese rispettivamente incontrate. Tuttavia, poiché la perizia si è resa necessaria allo scopo di chiarire un punto che risultava oscuro nella decisione impugnata, sembra giusto porre le spese successive alla sentenza interlocutoria a carico della Commissione di controllo. Conclude che : — il ricorso d'annullamento e la domanda di risarcimento del ricorrente vanno respinti; — ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese, ad eccezione di quelle successive alla sentenza 7 maggio 1969, che vanno poste a carico esclusivo della Commissione di controllo. ( 1 ) Traduzione dal francese.
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