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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19889/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 28 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari che aveva respinto la richiesta di permesso premio presentata dal detenuto ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Ritenuto che avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 28 novembre 2023, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva.

Ritenuto che il mancato deposito del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Amato, né il suo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 28 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari che aveva respinto la richiesta di permesso premio presentata dal detenuto ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 28 novembre 2023, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva. Ritenuto che il mancato deposito del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Amato, né il suo difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 apri
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