CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 50534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17842/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso relativo all'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione, ritenuto illegittimo attesa la natura unitaria del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato attesa la diversità si sostanza stupefacente illecitamente detenuta e ceduta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.