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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 22008/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 10120/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 108 -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dal secondo (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA] 78 -Controricorrente - avverso la sentenza n. 3698/2016 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 17.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.01.2022 dal presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - partecipante (insieme ai fratelli Paolo, Antonio, Domenico, Italo e Gilda) alla comunione ereditaria di un fabbricato relitto dalla madre [OSCURATO:PERSONA] -convenne davanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il coerede Antonio, proprietario esclusivo di un fabbricato adiacente a quello in comunione ereditaria, per sentirlo condannare chiudere i varchi di collegamento esistenti fra i due fabbricati fin da epoca anteriore all'apertura della successione della signora Coppola. [OSCURATO:PERSONA] resistette alla domanda assumendosi titolare del diritto mantenimento dei varchi.

Il primo giudice, ritenuta non provate l’esistenza dei varchi, rigettò tanto la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] di chiusura degli stessi, quanto quella riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] di usucapione del diritto di mantenerli.

La Corte d'appello di Napoli, adita dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (frattanto deceduto), sigg. ri Roberto e [OSCURATO:PERSONA], ha così deciso: - ha accolto la domanda principale di chiusura dei varchi - proposta da [OSCURATO:PERSONA] e reiterata in appello dai suoi eredi Roberto e Raffaele - rilevando come la loro esistenza fosse incontestata e la loro illegittimità fosse provata dalla consulenza tecnica svolta in primo grado; nell'impugnata sentenza si legge, infatti: «risulta provato che indebitamente quest'ultimo (Antonio, n.d.r.) ha praticato dei varchi tra la sua proprietà limitrofa e quella attualmente in comunione ereditaria, come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata alla CTU» (pag. 4, secondo capoverso della sentenza); - ha rilevato come l’appellato [OSCURATO:PERSONA] «non avesse inteso riproporre con il necessario appello incidentale» (pag. 4, terzo capoverso della sentenza) la statuizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di tenere aperti i varchi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli frattanto deceduto), hanno impugnato per cassazione la sentenza di appello sulla scorta di quattro motivi.

Raffaele e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 14 gennaio 2022, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata perché priva dell'indicazione del numero della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di appello.

Il motivo va giudicato infondato, avendo questa Suprema Corte già avuto modo di enunciare il principio – espressamente dettato con riferimento all'ipotesi dell'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata ma da ritenere riferibile anche all'analoga ipotesi della omessa indicazione di tale numero - che «l'erronea indicazione nella sentenza di appello del numero della sentenza impugnata é irrilevante, non essendo richiesta la menzione del predetto numero per l'esistenza giuridica della decisione» (così Cass. n. 2747/1979).

Con il secondo motivo di ricorso - rubricato «omessa motivazione della sentenza ed error in procedendo in relazione all'articolo 360 numero 5 cpc» i ricorrenti denunciano, in sostanza, la mancanza di motivazione «circa le argomentazioni giuridiche che l'hanno condotta (la Corte di appello, n.d.r .) ad ordinare le immediate chiusura dei varchi - esistenti fin dal 1973 e non certo creati al momento della comunione ereditaria - tra la proprietà esclusiva dell'appellato [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti, e la proprietà della de cuiusCoppola Eufemia».

Il motivo è inammissibile perché il giudizio di illegittimità dei varchi è un giudizio di diritto e non può essere censurato sotto il profilo della omessa motivazione (cfr. Cass. 19618/2003: «il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti, non anche l'interpretazione di norme giuridiche; quest'ultima, infatti, può essere apprezzata sotto il profilo dell'error in iudicando e può portare o alla Cassazione della sentenza, se la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ha dato luogo ad un dispositivo contrario alla legge, ovvero alla integrazione o correzione, a norma dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.»; conforme, Cass.19567/2017).

Né ricorre, come pure si adombra nella seconda parte del motivo, una ipotesi di violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione, giacché la decisione della corte napoletana è comunque sorretta da una motivazione che soddisfa il minimo costituzionale (cfr.

SSUU n. 8053/2014), in quanto si fonda sul giudizio di fatto dell'esistenza dei varchi e sul giudizio di diritto dell’illegittimità degli stessi; giudizio di diritto astrattamente censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sotto il profilo del vizio di violazione di legge, ma la cui mancata giustificazione, con apposita argomentazione, non costituisce, per il principio di diritto richiamato sopra, vizio autonomamente deducibile come motivo di ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo, riferito all’articolo 360, n. 5 c.p.c., i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame dei fatti - asseritamente decisivi e dibattuti tra le parti -che: a) i varchi preesistevano da circa vent'anni al momento del decesso di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, della costituzione della comunione ereditaria sul fabbricato dalla stessa relitto; b) tali varchi erano stati consentiti da [OSCURATO:PERSONA]; c) essi varchi costituivan o e costituiscono l’unico modo per accedere alla proprietà esclusiva del sig. [OSCURATO:PERSONA], ora dei suoi eredi.

Il motivo è inammissibile per difetto di decisività dei fatti di cui lamenta l'omesso esame.

Quanto all'epoca di realizzazione dei varchi, la sua non decisività discende dal rilievo che i ricorrenti non hanno censurato la statuizione dell’impugnata sentenza che ha ritenuto la domanda di usucapione del loro dante causa preclusa dalla mancata riproposizione della stessa in secondo grado con il mezzo dell’appello incidentale.

Quanto al consenso asseritamente prestato da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dei varchi, la sua non decisività discende dal rilievo che i ricorrenti non hanno censurato la statuizione dell’impugnata sentenza che ha ritenuto che tale consenso dovesse essere espresso per iscritto, trattandosi di consenso alla costituzione di un diritto reale di servitù.

Quanto alla dedotta indispensabilità dei varchi per accedere alla proprietà esclusiva degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la sua non decisività discende dal rilievo che dall’impugnata sentenza non risulta –né nel ricorso per cassazione si deduce - che [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto una domanda giudiziale di costituzione di servitù coattiva (in disparte, ovviamente, la questione della fondatezza di tale eventuale domanda, anche alla luce del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1051 c.c.).

Con il quarto motivo, riferito all’articolo 360, n. 3 c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1102 c.c., sostenendo che la presenza dei varchi sarebbe loro consentita in quanto costituirebbe una modalità di godimento della cosa comune.

Il motivo deve ritenersi ammissibile, ancorché la questione della riconducibilità dell'apertura dei varchi all’esercizio dei poteri riconosciuti a ciascun comproprietario della cosa comune dall’art.1102 c.c. non risulti trattata nella sentenza impugnata, giacché si tratta di questione di mero diritto, la cui soluzione non richiede accertamenti di fatto (cfr. Cass. 25863/18: «La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso»).

Esso va, tuttavia, giudicato infondato, alla luce del principio che «È illegittima l'apertura di un varco praticata da un condomino nel muro dell'edificio condominiale, al fine di mettere in comunicazione l'appartamento di sua proprietà esclusiva con l'andito di una scala destinata a servire un'altra parte di fabbricato, comportando tale utilizzazione l'imposizione sul bene di un peso che dà luogo ad una servitù in favore di una unità immobiliare esterna alla limitata contitolarità di esso, con conseguente alterazione della destinazione di cosa comune. (Principio affermato in una controversia proposta da un condominio, avente un'unica entrata e due scale, nei confronti di un condomino che aveva aperto un varco sul pianerottolo della scala che non serviva l'appartamento di sua proprietà)» (Cass. n. 35955/2021; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 5060/2020, Cass. n. 32437/19, Cass. n. 4501/2015, Cass.n. 9036/2006 Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.500, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, di un u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 10120/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 108 -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dal secondo (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA] 78 -Controricorrente - avverso la sentenza n. 3698/2016 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 17.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.01.2022 dal presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - partecipante (insieme ai fratelli Paolo, Antonio, Domenico, Italo e Gilda) alla comunione ereditaria di un fabbricato relitto dalla madre [OSCURATO:PERSONA] -convenne davanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il coerede Antonio, proprietario esclusivo di un fabbricato adiacente a quello in comunione ereditaria, per sentirlo condannare chiudere i varchi di collegamento esistenti fra i due fabbricati fin da epoca anteriore all'apertura della successione della signora Coppola. [OSCURATO:PERSONA] resistette alla domanda assumendosi titolare del diritto mantenimento dei varchi. Il primo giudice, ritenuta non provate l’esistenza dei varchi, rigettò tanto la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] di chiusura degli stessi, quanto quella riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] di usucapione del diritto di mantenerli. La Corte d'appello di Napoli, adita dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (frattanto deceduto), sigg. ri Roberto e [OSCURATO:PERSONA], ha così deciso: - ha accolto la domanda principale di chiusura dei varchi - proposta da [OSCURATO:PERSONA] e reiterata in appello dai suoi eredi Roberto e Raffaele - rilevando come la loro esistenza fosse incontestata e la loro illegittimità fosse provata dalla consulenza tecnica svolta in primo grado; nell'impugnata sentenza si legge, infatti: «risulta provato che indebitamente quest'ultimo (Antonio, n.d.r.) ha praticato dei varchi tra la sua proprietà limitrofa e quella attualmente in comunione ereditaria, come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata alla CTU» (pag. 4, secondo capoverso della sentenza); - ha rilevato come l’appellato [OSCURATO:PERSONA] «non avesse inteso riproporre con il necessario appello incidentale» (pag. 4, terzo capoverso della sentenza) la statuizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di tenere aperti i varchi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli frattanto deceduto), hanno impugnato per cassazione la sentenza di appello sulla scorta di quattro motivi. Raffaele e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 14 gennaio 2022, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata perché priva dell'indicazione del numero della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di appello. Il motivo va giudicato infondato, avendo questa Suprema Corte già avuto modo di enunciare il principio – espressamente dettato con riferimento all'ipotesi dell'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata ma da ritenere riferibile anche all'analoga ipotesi della omessa indicazione di tale numero - che «l'erronea indicazione nella sentenza di appello del numero della sentenza impugnata é irrilevante, non essendo richiesta la menzione del predetto numero per l'esistenza giuridica della decisione» (così Cass. n. 2747/1979). Con il secondo motivo di ricorso - rubricato «omessa motivazione della sentenza ed error in procedendo in relazione all'articolo 360 numero 5 cpc» i ricorrenti denunciano, in sostanza, la mancanza di motivazione «circa le argomentazioni giuridiche che l'hanno condotta (la Corte di appello, n.d.r .) ad ordinare le immediate chiusura dei varchi - esistenti fin dal 1973 e non certo creati al momento della comunione ereditaria - tra la proprietà esclusiva dell'appellato [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti, e la proprietà della de cuiusCoppola Eufemia». Il motivo è inammissibile perché il giudizio di illegittimità dei varchi è un giudizio di diritto e non può essere censurato sotto il profilo della omessa motivazione (cfr. Cass. 19618/2003: «il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti, non anche l'interpretazione di norme giuridiche; quest'ultima, infatti, può essere apprezzata sotto il profilo dell'error in iudicando e può portare o alla Cassazione della sentenza, se la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ha dato luogo ad un dispositivo contrario alla legge, ovvero alla integrazione o correzione, a norma dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.»; conforme, Cass.19567/2017). Né ricorre, come pure si adombra nella seconda parte del motivo, una ipotesi di violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione, giacché la decisione della corte napoletana è comunque sorretta da una motivazione che soddisfa il minimo costituzionale (cfr. SSUU n. 8053/2014), in quanto si fonda sul giudizio di fatto dell'esistenza dei varchi e sul giudizio di diritto dell’illegittimità degli stessi; giudizio di diritto astrattamente censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sotto il profilo del vizio di violazione di legge, ma la cui mancata giustificazione, con apposita argomentazione, non costituisce, per il principio di diritto richiamato sopra, vizio autonomamente deducibile come motivo di ricorso per cassazione. Con il terzo motivo, riferito all’articolo 360, n. 5 c.p.c., i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame dei fatti - asseritamente decisivi e dibattuti tra le parti -che: a) i varchi preesistevano da circa vent'anni al momento del decesso di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, della costituzione della comunione ereditaria sul fabbricato dalla stessa relitto; b) tali varchi erano stati consentiti da [OSCURATO:PERSONA]; c) essi varchi costituivan o e costituiscono l’unico modo per accedere alla proprietà esclusiva del sig. [OSCURATO:PERSONA], ora dei suoi eredi. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività dei fatti di cui lamenta l'omesso esame. Quanto all'epoca di realizzazione dei varchi, la sua non decisività discende dal rilievo che i ricorrenti non hanno censurato la statuizione dell’impugnata sentenza che ha ritenuto la domanda di usucapione del loro dante causa preclusa dalla mancata riproposizione della stessa in secondo grado con il mezzo dell’appello incidentale. Quanto al consenso asseritamente prestato da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dei varchi, la sua non decisività discende dal rilievo che i ricorrenti non hanno censurato la statuizione dell’impugnata sentenza che ha ritenuto che tale consenso dovesse essere espresso per iscritto, trattandosi di consenso alla costituzione di un diritto reale di servitù. Quanto alla dedotta indispensabilità dei varchi per accedere alla proprietà esclusiva degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la sua non decisività discende dal rilievo che dall’impugnata sentenza non risulta –né nel ricorso per cassazione si deduce - che [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto una domanda giudiziale di costituzione di servitù coattiva (in disparte, ovviamente, la questione della fondatezza di tale eventuale domanda, anche alla luce del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1051 c.c.). Con il quarto motivo, riferito all’articolo 360, n. 3 c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1102 c.c., sostenendo che la presenza dei varchi sarebbe loro consentita in quanto costituirebbe una modalità di godimento della cosa comune. Il motivo deve ritenersi ammissibile, ancorché la questione della riconducibilità dell'apertura dei varchi all’esercizio dei poteri riconosciuti a ciascun comproprietario della cosa comune dall’art.1102 c.c. non risulti trattata nella sentenza impugnata, giacché si tratta di questione di mero diritto, la cui soluzione non richiede accertamenti di fatto (cfr. Cass. 25863/18: «La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso»). Esso va, tuttavia, giudicato infondato, alla luce del principio che «È illegittima l'apertura di un varco praticata da un condomino nel muro dell'edificio condominiale, al fine di mettere in comunicazione l'appartamento di sua proprietà esclusiva con l'andito di una scala destinata a servire un'altra parte di fabbricato, comportando tale utilizzazione l'imposizione sul bene di un peso che dà luogo ad una servitù in favore di una unità immobiliare esterna alla limitata contitolarità di esso, con conseguente alterazione della destinazione di cosa comune. (Principio affermato in una controversia proposta da un condominio, avente un'unica entrata e due scale, nei confronti di un condomino che aveva aperto un varco sul pianerottolo della scala che non serviva l'appartamento di sua proprietà)» (Cass. n. 35955/2021; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 5060/2020, Cass. n. 32437/19, Cass. n. 4501/2015, Cass.n. 9036/2006 Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.500, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, di un u
Sentenza Cassazione n. 22008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris