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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 472/1995

ECLI:IT:COST:1995:472
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, pervenuta il 14 settembre 1994, con cui è stata respinta la richiesta della Regione di voler impartire idonee istruzioni all'ACI affinché i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993.

Ritiene al riguardo la Regione ricorrente che la nota ministeriale violi sia l'art. 36 dello statuto che l'art. 2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in base alle cui disposizioni devono ritenersi spettanti alla Regione tutte le entrate tributarie erariali, ad eccezione di quelle destinate a soddisfare particolari finalità, allorché tali finalità siano direttamente specificate nella legge istitutiva della nuova entrata.

Nel caso di specie, risulterebbero assenti entrambe le condizioni, in quanto dai lavori preparatori delle norme statali emergerebbe il carattere ordinario delle nuove entrate fiscali, non qualificabili come imposte di scopo.

Sarebbero inoltre privi di pregio sia il rilievo relativo alla mancata impugnazione in via principale delle norme statali, sia l'eccezione di tardività della pretesa della ricorrente, attesa l'inapplicabilità al conflitto di attribuzione dell'istituto dell'acquiescenza.

In ogni caso, qualora l'interpretazione delle norme statali richiamate fosse nel senso della devoluzione integrale allo Stato delle nuove entrate tributarie, esse dovrebbero essere dichiarate in contrasto con gli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 sotto il riflesso che la clausola devolutiva allo Stato dei relativi proventi non è integrata dalla specificazione delle particolari finalità a cui questi ultimi sarebbero destinati.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo con un'istanza di rigetto del ricorso.

Nel rilevare che i tributi di cui trattasi sono stati costantemente riscossi e fatti propri dallo Stato senza opposizione da parte della Regione, si sottolinea come soltanto a seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la Sicilia, reputando superata la riserva a favore dello Stato, ha chiesto al Ministero delle finanze di dare disposizioni all'ACI per il versamento alla Regione degli importi relativi ai predetti tributi.

A parere della difesa erariale, non sarebbe possibile discutere oggi della legittimità di norme del 1976 e del 1984, chiarissime nel senso di riservare allo Stato il gettito dei tributi.

Né potrebbe estendersi alla Sicilia la disciplina introdotta per le regioni a statuto ordinario: se così fosse, infatti, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima.

Ed infatti, l'art. 4, lettera c), numero 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contestualmente alla attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle imposte già riservate allo Stato, ha operato una riduzione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970: ma è evidente che il rapporto fra risorse proprie e finanza derivata è per la Regione Siciliana del tutto particolare e non comparabile con quello delle regioni a statuto ordinario, sì che una disciplina differenziata deve ritenersi legittima.

1. - [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, con la quale è stata respinta la richiesta della stessa Regione a che il Ministro impartisse idonee istruzioni all'ACI affinché i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993.

2. - Prima di valutare il merito del conflitto, occorre esaminarne l'ammissibilità, alla luce della natura del conflitto di attribuzione, come precisata dalla giurisprudenza di questa Corte.

È principio consolidato, in ordine a quest'ultima, che il conflitto di attribuzione fra Stato e regione può sorgere allorché un atto, dello Stato o di una regione, sia invasivo dell'altrui sfera di competenza, ed allorché "la negazione o lesione della competenza sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione" (sentenza n. 206 del 1975).

Con particolare riferimento al rapporto fra atto (amministrativo) impugnato e legge (o atto con forza di legge) di cui esso atto è attuazione, questa Corte ha in più occasioni affermato che "in sede di conflitto di attribuzione non (è) possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati" (sentenza n. 126 del 1990; analogamente, sentenze nn. 337 del 1989, 245 del 1988, 28 del 1979, 78 del 1971).

Alla luce di tali principi, si tratta di valutare se l'atto oggetto del presente conflitto sia immediatamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione, o se invece la lesione che si assume non debba farsi risalire alle disposizioni legislative di cui tale atto è esecuzione.

In realtà, con la nota del 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, il Ministero delle finanze altro non ha fatto che dare esecuzione a quanto chiaramente disposto dalle norme in materia (artt. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362), per le quali la sovrattassa per le autovetture e per gli autoveicoli funzionanti con motore diesel, nonché per quelli muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio o con gas metano, è dovuta "a favore dello Stato".

Secondo la Regione Siciliana, invece, sulla base degli artt. 36 dello statuto e 2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, devono ritenersi spettanti alla Regione tutte le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle destinate a soddisfare particolari finalità.

3. - Com'è evidente, con il ricorso in questione la Regione Siciliana lamenta, più che l'invasione della propria competenza causata dalla nota ministeriale, la violazione delle norme statutarie, integrate dalla normativa di attuazione, operata dalle disposizioni legislative sopra richiamate, esaurendosi per intero la censura relativa al conflitto in una censura d'incostituzionalità delle norme di legge cui la nota ministeriale ha dato esecuzione.

Così impostato, il conflitto non si riferisce al rapporto instauratosi tra gli enti interessati nell'esercizio delle rispettive competenze, quanto piuttosto alla questione relativa all'assetto normativo della specifica materia, come risultante dalle leggi n. 786 del 1976 e n. 362 del 1984.

Esso pertanto si trasforma in un modo surrettizio di sollevare (fuori dai termini tassativamente stabiliti dagli artt. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87) la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative che stanno alla base dell'atto impugnato, e deve pertanto dichiararsi, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, inam-missibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, pervenuta il 14 settembre 1994, con cui è stata respinta la richiesta della Regione di voler impartire idonee istruzioni all'ACI affinché i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993. Ritiene al riguardo la Regione ricorrente che la nota ministeriale violi sia l'art. 36 dello statuto che l'art. 2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in base alle cui disposizioni devono ritenersi spettanti alla Regione tutte le entrate tributarie erariali, ad eccezione di quelle destinate a soddisfare particolari finalità, allorché tali finalità siano direttamente specificate nella legge istitutiva della nuova entrata. Nel caso di specie, risulterebbero assenti entrambe le condizioni, in quanto dai lavori preparatori delle norme statali emergerebbe il carattere ordinario delle nuove entrate fiscali, non qualificabili come imposte di scopo. Sarebbero inoltre privi di pregio sia il rilievo relativo alla mancata impugnazione in via principale delle norme statali, sia l'eccezione di tardività della pretesa della ricorrente, attesa l'inapplicabilità al conflitto di attribuzione dell'istituto dell'acquiescenza. In ogni caso, qualora l'interpretazione delle norme statali richiamate fosse nel senso della devoluzione integrale allo Stato delle nuove entrate tributarie, esse dovrebbero essere dichiarate in contrasto con gli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 sotto il riflesso che la clausola devolutiva allo Stato dei relativi proventi non è integrata dalla specificazione delle particolari finalità a cui questi ultimi sarebbero destinati. 2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo con un'istanza di rigetto del ricorso. Nel rilevare che i tributi di cui trattasi sono stati costantemente riscossi e fatti propri dallo Stato senza opposizione da parte della Regione, si sottolinea come soltanto a seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la Sicilia, reputando superata la riserva a favore dello Stato, ha chiesto al Ministero delle finanze di dare disposizioni all'ACI per il versamento alla Regione degli importi relativi ai predetti tributi. A parere della difesa erariale, non sarebbe possibile discutere oggi della legittimità di norme del 1976 e del 1984, chiarissime nel senso di riservare allo Stato il gettito dei tributi. Né potrebbe estendersi alla Sicilia la disciplina introdotta per le regioni a statuto ordinario: se così fosse, infatti, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima. Ed infatti, l'art. 4, lettera c), numero 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contestualmente alla attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle imposte già riservate allo Stato, ha operato una riduzione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970: ma è evidente che il rapporto fra risorse proprie e finanza derivata è per la Regione Siciliana del tutto particolare e non comparabile con quello delle regioni a statuto ordinario, sì che una disciplina differenziata deve ritenersi legittima. 1. - [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, con la quale è stata respinta la richiesta della stessa Regione a che il Ministro impartisse idonee istruzioni all'ACI affinché i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993. 2. - Prima di valutare il merito del conflitto, occorre esaminarne l'ammissibilità, alla luce della natura del conflitto di attribuzione, come precisata dalla giurisprudenza di questa Corte. È principio consolidato, in ordine a quest'ultima, che il conflitto di attribuzione fra Stato e regione può sorgere allorché un atto, dello Stato o di una regione, sia invasivo dell'altrui sfera di competenza, ed allorché "la negazione o lesione della competenza sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione" (sentenza n. 206 del 1975). Con particolare riferimento al rapporto fra atto (amministrativo) impugnato e legge (o atto con forza di legge) di cui esso atto è attuazione, questa Corte ha in più occasioni affermato che "in sede di conflitto di attribuzione non (è) possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati" (sentenza n. 126 del 1990; analogamente, sentenze nn. 337 del 1989, 245 del 1988, 28 del 1979, 78 del 1971). Alla luce di tali principi, si tratta di valutare se l'atto oggetto del presente conflitto sia immediatamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione, o se invece la lesione che si assume non debba farsi risalire alle disposizioni legislative di cui tale atto è esecuzione. In realtà, con la nota del 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, il Ministero delle finanze altro non ha fatto che dare esecuzione a quanto chiaramente disposto dalle norme in materia (artt. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362), per le quali la sovrattassa per le autovetture e per gli autoveicoli funzionanti con motore diesel, nonché per quelli muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio o con gas metano, è dovuta "a favore dello Stato". Secondo la Regione Siciliana, invece, sulla base degli artt. 36 dello statuto e 2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, devono ritenersi spettanti alla Regione tutte le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle destinate a soddisfare particolari finalità. 3. - Com'è evidente, con il ricorso in questione la Regione Siciliana lamenta, più che l'invasione della propria competenza causata dalla nota ministeriale, la violazione delle norme statutarie, integrate dalla normativa di attuazione, operata dalle disposizioni legislative sopra richiamate, esaurendosi per intero la censura relativa al conflitto in una censura d'incostituzionalità delle norme di legge cui la nota ministeriale ha dato esecuzione. Così impostato, il conflitto non si riferisce al rapporto instauratosi tra gli enti interessati nell'esercizio delle rispettive competenze, quanto piuttosto alla questione relativa all'assetto normativo della specifica materia, come risultante dalle leggi n. 786 del 1976 e n. 362 del 1984. Esso pertanto si trasforma in un modo surrettizio di sollevare (fuori dai termini tassativamente stabiliti dagli artt. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87) la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative che stanno alla base dell'atto impugnato, e deve pertanto dichiararsi, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, inam-missibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 31 ottobre 1995. Il cancelliere: Fruscella