CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del loro difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato, previa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena„ la condanna emessa nei loro confronti per il delitto di furto pluriaggravato ex artt. 624 e 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Giorgini e Fabioli, con cui si contestano rispettivamente violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di responsabilità, sono inammissibili in quanto versati integralmente in fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giorgini, con cui ci si duole della mancata osservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen., è inammissibile, posto che deduce profili involgenti accertamenti tecnico- valutativi in tema di ricognizione assolutamente non consentiti dalla legge in sede di legittimità; considerato che il terzo motivo del ricorso dello stesso Giorgini, con il quale si insiste sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione di una prova decisiva ai fini del giudizio, è parimenti inammissibile, sia perché la Corte territoriale ha chiarito che il verbale non ha assunto un rilievo probatorio diretto, sia perché il ricorrente non specifica, rispetto a siffatta argomentazione, che rilevanza avrebbero le parti che sarebbero state illegittimamente aggiunte; rilevato, infatti, che, poiché i ricorso sono inammissibili, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente". E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila a favore della Cassa