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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 26868/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3069/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] IIn. 326 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 5 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura in atti - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 134 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza n. 2446/2017 del 31/10/2017, della Corte D'Appello di Venezia udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 31/10/2017, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Padova che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Luigina e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], preso atto della inottemperanza della Banca, nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA], alla presentazione del rendiconto, aveva accertato l’irregolarità di numerose operazioni bancarie condannando l’istituto di credito al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 389.436,58 oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla morte del de cuius. 2.1 La Corte territoriale rileva: a) che la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non impediva all’organo giudicante l’integrazione della CTU, mezzo di prova ammissibile d’ufficio; b) che dagli accertamenti espletati dal CTU era emerso che numerose operazioni (conversioni di assegni in certificati di deposito incassati da una terza persona, emissioni di assegni da parte di soggetti non autorizzati) aventi ad oggetto cospicue disponibilità finanziarie, affluite nel conto corrente [OSCURATO:PERSONA] a seguito della vendita dell’[OSCURATO:PERSONA], erano irregolari, prive di giustificazione e non accompagnate da adeguata documentazione. 3 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e Paolo, Luigina e [OSCURATO:PERSONA], mentre non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace nel giudizio di secondo grado.

La ricorrente e Paolo, Luigi, [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia « nullità della sentenza per avere pronunciato su una domanda non proposta dalla parte attrice (in relazione all’art. 360 co. 1 nr 4 cpc) »; sostiene che, con riferimento alla posta di «€ 79.562,44 per responsabilità della Banca relativa alle operazioni non considerate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (nelle quali è compreso l’importo di € 46.065,42 relativo agli assegni di conto corrente) », il Tribunale abbia statuito su una questione non ritualmente proposta in quanto solo con l’integrazione della CTU, a seguito della tardiva contestazione degli attori, sarebbero stati esaminati gli assegni addebitati in conto corrente per un valore di € 46.065,62. 2.Il motivo è inammissibile. 2.1.La banca ricorrente lamenta che i giudici veneziani, rigettando uno specifico motivo di appello, siano incorsi nel vizio di ultrapetizione pronunciandosi su una domanda non ritualmente e tempestivamente proposta dalle attrici.

2.2. Sennonché resta del tutto oscuro il contenuto del motivo di appello di cui trattasi, dato che nella trascrizione dello stesso riportata nel ricorso si omette del tutto di precisare quale fosse la specifica statuizione del tribunale oggetto di censura che sembra invece indirizzata nei confronti della CTU.

2.3. Del resto la Corte distrettuale non dà conto di una siffatta doglianza dell’appellante, che rimane, dunque, del tutto opaca con conseguente inintellegibilità della censura in questa sede rivolta nei confronti della sentenza di appello, mentre risulta articolata dalla ricorrente una critica rivolta, di fatto, alla sentenza del tribunale, ma che si ignora se sia stata o meno, e in quali termini eventualmente, riproposta in grado di appello.

2.4. Ora, è noto che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (cfr. tra le tante Cass, 6733/2014 e 11816/2021).

3. Con il secondo motivo la banca deduce «violazione o falsa applicazione dell’art.112 anche in relazione all’art 263 cpc , all’art 2697 cc e 119 comma 4 d.lvo 385/93 » per aver la Corte riconosciuto un credito che neppure era stato domandato, nell’ambito del procedimento speciale ex art 263 e segg. cpc con attenuazione degli oneri di allegazione e di prova gravanti sull’attore in giudizio e in deroga ai principi della domanda. 4.Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

4.1. Dalla lettura delle argomentazioni poste a sostegno della doglianza non è dato comprendere con chiarezza quale sia la specifica critica rivolta alla Corted’appello.

4.2. Ove si dovesse ritenere, come sembrerebbe potersi desumer e dalla rubrica e dalla lettura dell’ultimo capoverso del motivo, che la censura fosse, come il primo mezzo di impugnazione, riferibile alla questione della irrituale e tardiva introduzione in giudizio della domanda, valgono le stesse considerazioni, svolte in sede di disamina del primo motivo, circa il difetto di specificazione e l’attinenza della doglianza alla sentenza di primo e non di secondo grado.

5. Con il terzo motivo la Banca prospetta «violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cc anche in relazione agli artt. 191 e ss cpc eagli artt. 191 e 88 cpc (in relazione all’art 360 comma 1 nr 3 cpc)», per aver la Corte ritenuto provata la posta creditoria di € 79.562,44 per mezzo della seconda consulenza tecnica d’ufficio che non poteva essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova del fatti costitutivi del credito. 5.1.Anche tale motivo è inammissibile in quanto la parte, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, si duole, in realtà, del carattere esplorativo della CTU, sulla base della quale la domanda è stata accolta, segnatamente quanto alla posta creditoria oggetto dei due precedenti motivi di ricorso, con ciò formulando una critica, oltre che generica, di puro merito richiedendosi a questa Corte una valutazione che presuppone il riesame degli atti processuali. 6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di Paolo, Franca e [OSCURATO:PERSONA] in € 8.000 per compensi oltre ad € 200 per esbors i, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] in € 7.500 per compensi oltre ad€ 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3069/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] IIn. 326 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 5 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura in atti - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 134 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza n. 2446/2017 del 31/10/2017, della Corte D'Appello di Venezia udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 31/10/2017, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Padova che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Luigina e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], preso atto della inottemperanza della Banca, nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA], alla presentazione del rendiconto, aveva accertato l’irregolarità di numerose operazioni bancarie condannando l’istituto di credito al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 389.436,58 oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla morte del de cuius. 2.1 La Corte territoriale rileva: a) che la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non impediva all’organo giudicante l’integrazione della CTU, mezzo di prova ammissibile d’ufficio; b) che dagli accertamenti espletati dal CTU era emerso che numerose operazioni (conversioni di assegni in certificati di deposito incassati da una terza persona, emissioni di assegni da parte di soggetti non autorizzati) aventi ad oggetto cospicue disponibilità finanziarie, affluite nel conto corrente [OSCURATO:PERSONA] a seguito della vendita dell’[OSCURATO:PERSONA], erano irregolari, prive di giustificazione e non accompagnate da adeguata documentazione. 3 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e Paolo, Luigina e [OSCURATO:PERSONA], mentre non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace nel giudizio di secondo grado. La ricorrente e Paolo, Luigi, [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia « nullità della sentenza per avere pronunciato su una domanda non proposta dalla parte attrice (in relazione all’art. 360 co. 1 nr 4 cpc) »; sostiene che, con riferimento alla posta di «€ 79.562,44 per responsabilità della Banca relativa alle operazioni non considerate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (nelle quali è compreso l’importo di € 46.065,42 relativo agli assegni di conto corrente) », il Tribunale abbia statuito su una questione non ritualmente proposta in quanto solo con l’integrazione della CTU, a seguito della tardiva contestazione degli attori, sarebbero stati esaminati gli assegni addebitati in conto corrente per un valore di € 46.065,62. 2.Il motivo è inammissibile. 2.1.La banca ricorrente lamenta che i giudici veneziani, rigettando uno specifico motivo di appello, siano incorsi nel vizio di ultrapetizione pronunciandosi su una domanda non ritualmente e tempestivamente proposta dalle attrici. 2.2. Sennonché resta del tutto oscuro il contenuto del motivo di appello di cui trattasi, dato che nella trascrizione dello stesso riportata nel ricorso si omette del tutto di precisare quale fosse la specifica statuizione del tribunale oggetto di censura che sembra invece indirizzata nei confronti della CTU. 2.3. Del resto la Corte distrettuale non dà conto di una siffatta doglianza dell’appellante, che rimane, dunque, del tutto opaca con conseguente inintellegibilità della censura in questa sede rivolta nei confronti della sentenza di appello, mentre risulta articolata dalla ricorrente una critica rivolta, di fatto, alla sentenza del tribunale, ma che si ignora se sia stata o meno, e in quali termini eventualmente, riproposta in grado di appello. 2.4. Ora, è noto che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (cfr. tra le tante Cass, 6733/2014 e 11816/2021). 3. Con il secondo motivo la banca deduce «violazione o falsa applicazione dell’art.112 anche in relazione all’art 263 cpc , all’art 2697 cc e 119 comma 4 d.lvo 385/93 » per aver la Corte riconosciuto un credito che neppure era stato domandato, nell’ambito del procedimento speciale ex art 263 e segg. cpc con attenuazione degli oneri di allegazione e di prova gravanti sull’attore in giudizio e in deroga ai principi della domanda. 4.Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 4.1. Dalla lettura delle argomentazioni poste a sostegno della doglianza non è dato comprendere con chiarezza quale sia la specifica critica rivolta alla Corted’appello. 4.2. Ove si dovesse ritenere, come sembrerebbe potersi desumer e dalla rubrica e dalla lettura dell’ultimo capoverso del motivo, che la censura fosse, come il primo mezzo di impugnazione, riferibile alla questione della irrituale e tardiva introduzione in giudizio della domanda, valgono le stesse considerazioni, svolte in sede di disamina del primo motivo, circa il difetto di specificazione e l’attinenza della doglianza alla sentenza di primo e non di secondo grado. 5. Con il terzo motivo la Banca prospetta «violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cc anche in relazione agli artt. 191 e ss cpc eagli artt. 191 e 88 cpc (in relazione all’art 360 comma 1 nr 3 cpc)», per aver la Corte ritenuto provata la posta creditoria di € 79.562,44 per mezzo della seconda consulenza tecnica d’ufficio che non poteva essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova del fatti costitutivi del credito. 5.1.Anche tale motivo è inammissibile in quanto la parte, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, si duole, in realtà, del carattere esplorativo della CTU, sulla base della quale la domanda è stata accolta, segnatamente quanto alla posta creditoria oggetto dei due precedenti motivi di ricorso, con ciò formulando una critica, oltre che generica, di puro merito richiedendosi a questa Corte una valutazione che presuppone il riesame degli atti processuali. 6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di Paolo, Franca e [OSCURATO:PERSONA] in € 8.000 per compensi oltre ad € 200 per esbors i, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] in € 7.500 per compensi oltre ad€ 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i
Sentenza Cassazione n. 26868/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris