CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07778/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato condanna per il reato di cui al'art. 624-bis cod. pen.; mentre, riconoscendo la continuazione con un reato già giudicato, ha diminuito notevolmente la pena, applicando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso è apodittico e contraddittorio nella sua stessa struttura interna: censura la sentenza "ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 133 cod. pen.", ma poi fa riferimento al tentativo di "sottrarre qualcosa che era già sato sottratto" e alla identificazione dell'imputato, lasciando appena intuire che, forse, il motivo potrebbe afferire non alla pena, ma alla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il