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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 21308/2023

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sul ricorso 3960-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.3960/2017 Cron.

Rep.

C.C. 22/03/2023 giurisdizione Accertamento dei contributi e definizione fiscale della lite -2 - per la cassazione della sentenza n. 285 del 201 6 della C ORTE D’APPELLO DIANCONA, depositata l’8 nov embre 201 6 (R.G.N. 321/2015).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 marzo 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 65 del 12 febbraio 2015, ha accolto l’opposizione proposta dal signor [OSCURATO:PERSONA], socio della società in nome collettivo “Mimosa” di [OSCURATO:PERSONA] C., contro l’avviso di addebito che ha ordinato il pag amento di Euro 5.822,86, oltre alle sanzioni civili, «per contributi previdenziali nella misura eccedente il minimale, nella gestione commercianti».

Il giudice di primo grado ha evidenziato che il contribuente ha impugnato l’accertamento e l’ha definito ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Pertanto, i redditi indicati nell’accertamento in rettifica non si possono considerare accertati in modo definitivo e occorre avere riguardo all’originario «reddito di partecipazione dichiarato dal contribuente». 2.–Con sentenza n. 285 del 2016, depositata l’8 novembre 2016, la Corte d’appello di Ancona ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione contro l’avviso di addebito e ha condannato la parte appellata a rifondere le spese del giudizio dinanzi al Tribunale e del giudizio d’appello. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la definizione della lite fiscale, peraltro fra parti diverse, investe la sola «determinazione dell’imposta dovuta», senza incidere sulla pretesa contributiva e senza precludere al giudice la valutazione degli «elementi sintomatici della maggiore capacità contributiva segnalata negli atti di accertamento in rettifica dei redditi -3 - dichiarati».

Nessuna «efficacia extratributaria», difatti,il legislatore ha previsto e l’atto di rettifica «resta valido ed efficace». 2.2.–Nel caso di specie, la parte appellata ha fatto leva, in via esclusiva, sulla definizione della lite fiscale e ha formulato contestazioni generiche in ordine alla pretesa avanzata dall’INPSe avvalorata da dati puntuali, acquisiti «in contraddittorio».

Le irregolarità e le anomalie «riscontrate in sede di verifica ispettiva iniziata il 18 maggio 2010 dall’Agenzia delle Entrate di Ancona» conducono a ritenere ineccepibile la determinazione dei «maggiori ricavi non dichiarati», «con conseguente rideterminazione in aumento del reddito d’impresa».

Gli elementi richiamati, in definitiva,comprovano «i fatti costitutivi del recupero a contribuzione sul reddito eccedente il minimale». 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Ancona, con ricorso notificato il 20 gennaio 2017. 4.–L’INPS resiste con controricorso. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] procede per tre motivi. 1.1.–Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) e per violazione del giudicato (art. -4 - 329 cod. proc. civ.) e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,prospetta la violazione dell’art. 2909 cod. civ.

Il Tribunale di Ancona avrebbe annullato l’avviso di addebito sulla base di quattro ragioni,«autosufficienti tra loro a reggere la decisione», e l’INPS avrebbe censurato solo una di tali ragioni, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.

La Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla specifica eccezione d’inammissibilità dell’appello e avrebbe arbitrariamente riformato la sentenza del Tribunale, a dispetto della sua definitivitàe in contrasto con l’art. 2909 cod. civ. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell’art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e del «principio comunitario dell’affidamento».

La sentenza impugnata avrebbe conferito rilievo a un accertamento fiscale impugnato e dunque carente del carattere di definitività.

La definizione della lite implicherebbe «rinunzia dello Stato alla pretesa contributiva» e l’INPS non avrebbe condotto «un autonomo accertamento sui maggiori imponibili».

Sarebbe stato leso , pertanto, il legittimo affidamento del contribuente nel fatto che non vi fossero ulteriori somme da pagare, anche sul versante previdenziale, e non si riscontrerebbero i presupposti per l’emissione di un avviso di addebito, legati a un provvedimento definitivo o a un accertamento giudiziale.

Inoltre, la nullità radicale e assoluta dell’avviso di accertamento, in quanto firmato da dirigente privo «del relativo potere» in forza della -5 - declaratoria d’incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 37 del 2015, sarebbe destinata a ripercuotersi anche sull’avviso di addebito. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

La Corte territoriale avrebbe «travalicato l’oggetto del decidere», concernente i soli «rapporti tra Avviso di addebito e definizione liti fiscali», e avrebbe attribuito all’avviso di addebito «contenuti inesistenti».

In assenza di un accertamento definitivo e di una domanda riconvenzionale dell’INPS, volta a chiedere «l’accertamento dei presupposti in ordine alla debenza dei contributi», il contribuente non avrebbe né potuto né dovuto esaminare il merito della vicenda.

Il giudizio trarrebbe pur sempre origine dall’impugnazione di un avviso di addebito, che si sarebbe limitato arichiamare l’atto di accertamento, «come mero fatto storico». 2.–Il primo motivo è inammissibile e colgono dunque nel segno le eccezioni formulate dall’INPS, in linea preliminare, nel controricorso (pagine 3 e 4). 2.1.–La denuncia dell’error in procedendo, pur abilitando questa Corte alla cognizione del fatto processuale e all’esame diretto degli atti di causa,presuppone che la censura sia formulata in termini specifici e conformi alle prescrizioni del codice di rito e, in particolare, alle regole dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077).

È necessario, a tal fine,che la parte ricorrente indichi gli elementi cheindividuano e caratterizzan o il fatto processuale e illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea,prescelta dai giudici di merito .

Solo un’indicazione puntuale di tali elementi consente a questa Corte la verifica dell’ error in procedendo censur ato dalla parte ricorrente e, in pari tempo, l’emenda del vizio, alla stregua della -6 - prospettazione alternativa propugnata nel ricorso (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181).

A tali oneri la parte ricorrente non ha ottemperato. 2.2.–La Corte di merito, nel delibare i motivi di gravame proposti dall’INPS, reputa “dirimente” l’accesso dell’obbligato al «condono fiscale», che preclude l’accertamento definitivo dei redditi «indicati nell’accertamento in rettifica» e priva di ogni valore l’avviso di addebito correlato a tale accertamento (pagina 3, punto 1.1.), e disattendecosì in maniera univoca le eccezioni preliminari d’inammissibilità dell’appello.

Le censure dell’INPS investono quello che la Corte d’appello di Ancona individua come il fulcro della controversia e sono formulate in modo da consentireai giudici del gravame la disamina d el merito. 2.3.–La doglianza, illustrata con il primo mezzo, non contesta in modo circostanziato il carattere dirimente che la sentenza d’appello ha attribuito al profilo enunciato e che traspare, peraltro, dal le difese svolte nel giudizio di cassazione.

Nel ripercorrere gli antecedenti processuali e gli argomenti addotti nell’opposizione contro l’avviso di addebito, è la stessa parte ricorrente a rilevare che la definizione della lite “delegittima” l’avviso di addebito impugnato (pagina 5 del ricorso per cassazione, punto A) e a confermare che il punto nodale del contendere è proprio quello enucleato dalla Corte di merito.

Anche il secondo e il terzo mezzo confermano che, nella prospettiva del ricorrente, è proprio l’insussistenza della definitività dell’accertamento il nucleo delle questioni controverse. 2.4.– Il ricorrente neppure mostra di cimentarsi con la giurisprudenza costante di questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683), che ha delimitato l’unità minima di decisione suscettibile di assurgere all’autorità di giudicato. -7 - Il giudicato– ha puntualizzato questa Corte – non si forma su ogni affermazione della sentenza impugnata, ma solo su quelle statuizioni che a un fatto, qualificato da una norma, riconnettano un determinato effetto giuridico.

È la stessa parte ricorrente, nel dar conto di quelle che configura come distinte e autonome rationes decidendi(pagine 5 e 6 del ricorso per cassazione, punto B), a dimostrare che si tratta di argomenti di mero rincalzo, finalizzati a puntellare quello che rappresenta il caposaldo della decisione di primo grado. 2.5.– La paventata violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., in conseguenza dell’omessa indicazione delle parti del provvedimento che s’intendono impugnare, non è sorrettada un supporto argomentativo adeguatoanche sotto un distinto, e non meno decisivo, profilo.

Il motivo di ricorso non si attarda sul tenore delle argomentazioni spese dall’INPS nell’atto di gravame e, a tale riguardo, si rivela assertivo, sguarnito degli elementi necessari a corroborarela dedotta violazione della legge processuale.

Su questo profilo, imprescindibile per dare contorni precisi al fatto processuale che si chiede di riesaminare, il motivo non offre ragguagli di sorta.

La genericità delle censure non può che essere apprezzata alla luce di una considerazione complessiva dell’atto d’appello.

Considerazione che il motivo di ricorso pretermette e che non correda con gl’indispensabili riferimenti testuali e argomentativi. 2.6.–Dai rilievi svolti consegue l’inammissibilità della censura, in quanto irrimediabilmente generica. 3.–Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo mezzo, in quanto inscindibilmente connessi.

Essi sono infondati. 4.–Occorre ribadire, in questa sede, le conclusioni cui è giunta questa Corte, nell’interpretare l’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del -8 - 2011, nella sua interrelazione con l’accertamento della pretesa contributiva.

L’accettazione del condono tributario obbedisce alla finalità di sfoltire il contenzioso e d esplica un’ e fficacia circoscritta al le controversie fiscal i .

In difetto di un’espressa disposizione di legge, la definizione concordata del giudizio tributario non dispiega i suoi effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia ai fini extrafiscali (Cass., sez. lav., 20 maggio 2021, n. 952).

Ne consegue cheil più elevato reddito , accertato dall ’ Agenzia delle entrate in sede di verifica, assume valore presuntivo , suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell’interessato(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541).

Il consolidamento e la definitività dell’accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell’obbligato, e dunque dall’offerta di prove di segno contrario.

In assenza di contestazione, i fatti, oggetto dell ’ accertamento, devono r eputarsi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull’obbligazione contributiva(Cass., sez. lav., 3 ottobre 2019, n. 24774).

La giurisprudenza di questa Corte è dunque costante nel ribadire che, nell’ipotesi di definizione concordata della lite, l ’ atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul più cospicuoreddito accertato. 5.–A tali principi, che il ricorrente non induce a rimeditare con argomenti degni di nota, si è conformata la sentenza d’appello.

La Corte territoriale ha vagliato, con analisi accurata, tutti gli elementi offerti dall’atto di accertamento e ha esposto con dovizia di dettagli le ragioni che avvalorano la correttezza delle stime poste a fondamento dell’avviso impugnato (pagine 5 e 6, punti 3.2., 3.3., 3.4.,

3.5. e 3.6.). -9 - Tutti gli elementi difatto sono stati scrutinati, per ognuno di essi la Corte di merito ha saggiato la forza persuasiva, idonea a sostanziare la portata presuntiva dell’accertamento che l’INPS ha invocato a sostegno delle pretese.

Né la parte ricorrente ha indicato in manier a tempestiva e particolareggiata elementi di segno contrario, suscettibili d’infirmare l’accertamento in questione. 6.–Tale accertamento, che costituisce applicazione di parametri matematici, volti a verificare l’esistenza di redditi ulteriori, è dunque sufficiente a suffragare la pretesa contributiva, in quanto non è stato contraddetto da prove di sorta (in tal senso, fra le molte, Cass., sez. lav., 24 maggio 2021, n. 14194).

Né giova alla parte ricorrente invocare, in sede di legittimità, la “nullità derivata” dell’avviso di addebito, che si raccorda a un atto impositivo sottoscritto da un dirigente privo dei necessari poteri, sulla base della sentenza n. 37 del 2015, pronunciata dal giudice delle leggi.

Il tema non risulta trattato nella sentenza d’appello e il ricorrente non ha assolto l’onere di dimostrarne la rituale devoluzione e non ha indicato, neppure nel presente giudizio, gli elementi di fatto che dovrebbero avvalorare una questione che configura come rilevabile d’ufficio.

Ad ogni modo, tale contestazione, d’indole meramente formale, non vale a scalfire la fondatezza della pretesa, che rappresenta l’oggetto del processo, nei termini correttamente indicati e valutati dalla sentenza impugnata. 7.–Il ricorso, nel suo complesso, dev’essere respinto. 8.–Il ricorrente dev’essere condannato al pagamento delle spese a favore della controparte (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo. 9.– L’integrale rigetto del r icorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un -10 - ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 3960-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.3960/2017 Cron. Rep. C.C. 22/03/2023 giurisdizione Accertamento dei contributi e definizione fiscale della lite -2 - per la cassazione della sentenza n. 285 del 201 6 della C ORTE D’APPELLO DIANCONA, depositata l’8 nov embre 201 6 (R.G.N. 321/2015). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 marzo 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 65 del 12 febbraio 2015, ha accolto l’opposizione proposta dal signor [OSCURATO:PERSONA], socio della società in nome collettivo “Mimosa” di [OSCURATO:PERSONA] C., contro l’avviso di addebito che ha ordinato il pag amento di Euro 5.822,86, oltre alle sanzioni civili, «per contributi previdenziali nella misura eccedente il minimale, nella gestione commercianti». Il giudice di primo grado ha evidenziato che il contribuente ha impugnato l’accertamento e l’ha definito ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Pertanto, i redditi indicati nell’accertamento in rettifica non si possono considerare accertati in modo definitivo e occorre avere riguardo all’originario «reddito di partecipazione dichiarato dal contribuente». 2.–Con sentenza n. 285 del 2016, depositata l’8 novembre 2016, la Corte d’appello di Ancona ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione contro l’avviso di addebito e ha condannato la parte appellata a rifondere le spese del giudizio dinanzi al Tribunale e del giudizio d’appello. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la definizione della lite fiscale, peraltro fra parti diverse, investe la sola «determinazione dell’imposta dovuta», senza incidere sulla pretesa contributiva e senza precludere al giudice la valutazione degli «elementi sintomatici della maggiore capacità contributiva segnalata negli atti di accertamento in rettifica dei redditi -3 - dichiarati». Nessuna «efficacia extratributaria», difatti,il legislatore ha previsto e l’atto di rettifica «resta valido ed efficace». 2.2.–Nel caso di specie, la parte appellata ha fatto leva, in via esclusiva, sulla definizione della lite fiscale e ha formulato contestazioni generiche in ordine alla pretesa avanzata dall’INPSe avvalorata da dati puntuali, acquisiti «in contraddittorio». Le irregolarità e le anomalie «riscontrate in sede di verifica ispettiva iniziata il 18 maggio 2010 dall’Agenzia delle Entrate di Ancona» conducono a ritenere ineccepibile la determinazione dei «maggiori ricavi non dichiarati», «con conseguente rideterminazione in aumento del reddito d’impresa». Gli elementi richiamati, in definitiva,comprovano «i fatti costitutivi del recupero a contribuzione sul reddito eccedente il minimale». 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Ancona, con ricorso notificato il 20 gennaio 2017. 4.–L’INPS resiste con controricorso. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione del signor [OSCURATO:PERSONA] procede per tre motivi. 1.1.–Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) e per violazione del giudicato (art. -4 - 329 cod. proc. civ.) e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,prospetta la violazione dell’art. 2909 cod. civ. Il Tribunale di Ancona avrebbe annullato l’avviso di addebito sulla base di quattro ragioni,«autosufficienti tra loro a reggere la decisione», e l’INPS avrebbe censurato solo una di tali ragioni, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado. La Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla specifica eccezione d’inammissibilità dell’appello e avrebbe arbitrariamente riformato la sentenza del Tribunale, a dispetto della sua definitivitàe in contrasto con l’art. 2909 cod. civ. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell’art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e del «principio comunitario dell’affidamento». La sentenza impugnata avrebbe conferito rilievo a un accertamento fiscale impugnato e dunque carente del carattere di definitività. La definizione della lite implicherebbe «rinunzia dello Stato alla pretesa contributiva» e l’INPS non avrebbe condotto «un autonomo accertamento sui maggiori imponibili». Sarebbe stato leso , pertanto, il legittimo affidamento del contribuente nel fatto che non vi fossero ulteriori somme da pagare, anche sul versante previdenziale, e non si riscontrerebbero i presupposti per l’emissione di un avviso di addebito, legati a un provvedimento definitivo o a un accertamento giudiziale. Inoltre, la nullità radicale e assoluta dell’avviso di accertamento, in quanto firmato da dirigente privo «del relativo potere» in forza della -5 - declaratoria d’incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 37 del 2015, sarebbe destinata a ripercuotersi anche sull’avviso di addebito. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La Corte territoriale avrebbe «travalicato l’oggetto del decidere», concernente i soli «rapporti tra Avviso di addebito e definizione liti fiscali», e avrebbe attribuito all’avviso di addebito «contenuti inesistenti». In assenza di un accertamento definitivo e di una domanda riconvenzionale dell’INPS, volta a chiedere «l’accertamento dei presupposti in ordine alla debenza dei contributi», il contribuente non avrebbe né potuto né dovuto esaminare il merito della vicenda. Il giudizio trarrebbe pur sempre origine dall’impugnazione di un avviso di addebito, che si sarebbe limitato arichiamare l’atto di accertamento, «come mero fatto storico». 2.–Il primo motivo è inammissibile e colgono dunque nel segno le eccezioni formulate dall’INPS, in linea preliminare, nel controricorso (pagine 3 e 4). 2.1.–La denuncia dell’error in procedendo, pur abilitando questa Corte alla cognizione del fatto processuale e all’esame diretto degli atti di causa,presuppone che la censura sia formulata in termini specifici e conformi alle prescrizioni del codice di rito e, in particolare, alle regole dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077). È necessario, a tal fine,che la parte ricorrente indichi gli elementi cheindividuano e caratterizzan o il fatto processuale e illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea,prescelta dai giudici di merito . Solo un’indicazione puntuale di tali elementi consente a questa Corte la verifica dell’ error in procedendo censur ato dalla parte ricorrente e, in pari tempo, l’emenda del vizio, alla stregua della -6 - prospettazione alternativa propugnata nel ricorso (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181). A tali oneri la parte ricorrente non ha ottemperato. 2.2.–La Corte di merito, nel delibare i motivi di gravame proposti dall’INPS, reputa “dirimente” l’accesso dell’obbligato al «condono fiscale», che preclude l’accertamento definitivo dei redditi «indicati nell’accertamento in rettifica» e priva di ogni valore l’avviso di addebito correlato a tale accertamento (pagina 3, punto 1.1.), e disattendecosì in maniera univoca le eccezioni preliminari d’inammissibilità dell’appello. Le censure dell’INPS investono quello che la Corte d’appello di Ancona individua come il fulcro della controversia e sono formulate in modo da consentireai giudici del gravame la disamina d el merito. 2.3.–La doglianza, illustrata con il primo mezzo, non contesta in modo circostanziato il carattere dirimente che la sentenza d’appello ha attribuito al profilo enunciato e che traspare, peraltro, dal le difese svolte nel giudizio di cassazione. Nel ripercorrere gli antecedenti processuali e gli argomenti addotti nell’opposizione contro l’avviso di addebito, è la stessa parte ricorrente a rilevare che la definizione della lite “delegittima” l’avviso di addebito impugnato (pagina 5 del ricorso per cassazione, punto A) e a confermare che il punto nodale del contendere è proprio quello enucleato dalla Corte di merito. Anche il secondo e il terzo mezzo confermano che, nella prospettiva del ricorrente, è proprio l’insussistenza della definitività dell’accertamento il nucleo delle questioni controverse. 2.4.– Il ricorrente neppure mostra di cimentarsi con la giurisprudenza costante di questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683), che ha delimitato l’unità minima di decisione suscettibile di assurgere all’autorità di giudicato. -7 - Il giudicato– ha puntualizzato questa Corte – non si forma su ogni affermazione della sentenza impugnata, ma solo su quelle statuizioni che a un fatto, qualificato da una norma, riconnettano un determinato effetto giuridico. È la stessa parte ricorrente, nel dar conto di quelle che configura come distinte e autonome rationes decidendi(pagine 5 e 6 del ricorso per cassazione, punto B), a dimostrare che si tratta di argomenti di mero rincalzo, finalizzati a puntellare quello che rappresenta il caposaldo della decisione di primo grado. 2.5.– La paventata violazione dell’art. 434 cod. proc. civ., in conseguenza dell’omessa indicazione delle parti del provvedimento che s’intendono impugnare, non è sorrettada un supporto argomentativo adeguatoanche sotto un distinto, e non meno decisivo, profilo. Il motivo di ricorso non si attarda sul tenore delle argomentazioni spese dall’INPS nell’atto di gravame e, a tale riguardo, si rivela assertivo, sguarnito degli elementi necessari a corroborarela dedotta violazione della legge processuale. Su questo profilo, imprescindibile per dare contorni precisi al fatto processuale che si chiede di riesaminare, il motivo non offre ragguagli di sorta. La genericità delle censure non può che essere apprezzata alla luce di una considerazione complessiva dell’atto d’appello. Considerazione che il motivo di ricorso pretermette e che non correda con gl’indispensabili riferimenti testuali e argomentativi. 2.6.–Dai rilievi svolti consegue l’inammissibilità della censura, in quanto irrimediabilmente generica. 3.–Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo mezzo, in quanto inscindibilmente connessi. Essi sono infondati. 4.–Occorre ribadire, in questa sede, le conclusioni cui è giunta questa Corte, nell’interpretare l’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del -8 - 2011, nella sua interrelazione con l’accertamento della pretesa contributiva. L’accettazione del condono tributario obbedisce alla finalità di sfoltire il contenzioso e d esplica un’ e fficacia circoscritta al le controversie fiscal i . In difetto di un’espressa disposizione di legge, la definizione concordata del giudizio tributario non dispiega i suoi effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia ai fini extrafiscali (Cass., sez. lav., 20 maggio 2021, n. 952). Ne consegue cheil più elevato reddito , accertato dall ’ Agenzia delle entrate in sede di verifica, assume valore presuntivo , suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell’interessato(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541). Il consolidamento e la definitività dell’accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell’obbligato, e dunque dall’offerta di prove di segno contrario. In assenza di contestazione, i fatti, oggetto dell ’ accertamento, devono r eputarsi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull’obbligazione contributiva(Cass., sez. lav., 3 ottobre 2019, n. 24774). La giurisprudenza di questa Corte è dunque costante nel ribadire che, nell’ipotesi di definizione concordata della lite, l ’ atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul più cospicuoreddito accertato. 5.–A tali principi, che il ricorrente non induce a rimeditare con argomenti degni di nota, si è conformata la sentenza d’appello. La Corte territoriale ha vagliato, con analisi accurata, tutti gli elementi offerti dall’atto di accertamento e ha esposto con dovizia di dettagli le ragioni che avvalorano la correttezza delle stime poste a fondamento dell’avviso impugnato (pagine 5 e 6, punti 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. e 3.6.). -9 - Tutti gli elementi difatto sono stati scrutinati, per ognuno di essi la Corte di merito ha saggiato la forza persuasiva, idonea a sostanziare la portata presuntiva dell’accertamento che l’INPS ha invocato a sostegno delle pretese. Né la parte ricorrente ha indicato in manier a tempestiva e particolareggiata elementi di segno contrario, suscettibili d’infirmare l’accertamento in questione. 6.–Tale accertamento, che costituisce applicazione di parametri matematici, volti a verificare l’esistenza di redditi ulteriori, è dunque sufficiente a suffragare la pretesa contributiva, in quanto non è stato contraddetto da prove di sorta (in tal senso, fra le molte, Cass., sez. lav., 24 maggio 2021, n. 14194). Né giova alla parte ricorrente invocare, in sede di legittimità, la “nullità derivata” dell’avviso di addebito, che si raccorda a un atto impositivo sottoscritto da un dirigente privo dei necessari poteri, sulla base della sentenza n. 37 del 2015, pronunciata dal giudice delle leggi. Il tema non risulta trattato nella sentenza d’appello e il ricorrente non ha assolto l’onere di dimostrarne la rituale devoluzione e non ha indicato, neppure nel presente giudizio, gli elementi di fatto che dovrebbero avvalorare una questione che configura come rilevabile d’ufficio. Ad ogni modo, tale contestazione, d’indole meramente formale, non vale a scalfire la fondatezza della pretesa, che rappresenta l’oggetto del processo, nei termini correttamente indicati e valutati dalla sentenza impugnata. 7.–Il ricorso, nel suo complesso, dev’essere respinto. 8.–Il ricorrente dev’essere condannato al pagamento delle spese a favore della controparte (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo. 9.– L’integrale rigetto del r icorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un -10 - ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorre
Sentenza Cassazione n. 21308/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris