CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 24191/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 6420/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 1001/4/2021 depositata il 21 luglio 2021. Visto l’atto depositato il 24 ottobre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/08/2025 La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a