CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2019
Cassazione n. 09288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14012/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 822/2019 pubblicatail 08/04/2019 N.R.G. 1256/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 23 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rel. Buffa -causa numero 14 –R.g. 14012/20 Con sentenza del 8/4/19 la corte d'appello di Bari, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha rigettato il ricorso della società in epigrafe per l'annullamento del verbale di accertamento di illecito e condannato la società a pagare somme di cui alla cartella esattoriale in atti per contributi e sanzioni. Proposte la causa di annullamento del verbale e quella di opposizione alla cartella separatamente e poi riunite, il giudice di primo grado aveva rilevato che l'Inps era contumace nella prima e non aveva adempiuto all’onere della prova del suo credito, mentre la cartella non poteva essere emessa stante l'impugnazione dell'accertamento. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che la produzione del verbale di accertamento nel solo secondo giudizio non aveva pregiudicato la difesa della controparte e che l'iscrizione al ruolo in violazione dell'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 46 del 1999 non escludeva la verifica dell'esistenza del credito; nel merito, riscontrava poi le violazioni accertate dagli ispettori e in particolare la fruizione di sgravi contributivi per versamento di retribuzioni inferiori a quelle contrattuali e perché la società era frutto di fusione di altre presso le quali avevano lavorato le maestranze di cui all'incremento occupazionale presupposto dallo sgravio fruito dalla società medesima. In particolare, riteneva la corte territoriale che l'onere della prova della genuinità della nuova impresa era a carico della società e non era stata nel caso fornita. Avverso tale sentenza ricorre la società per sei motivi, cui resiste l'INPS con controricorso. Con il primo motivo si deduce nullità ex art. 360 numero 4 e 39 c.p.c. per non aver dichiarato la litispendenza delle due cause. Il motivo non ha pregio in quanto la pendenza di cause innanzi allo stesso giudice può dar luogo solo alla riunione, mentre non vi era nel caso litispendenza in senso tecnico di cui al richiamato art. 39, ma soltanto una pregiudiziale sostanziale: non vi è dunque violazione della norma. Con il secondo motivo si deduce ex art. 360 n.4 la nullità della sentenza per violazione dell’art.416 c.p.c., per avere la corte territoriale violato la decadenza in cui era incorsa la parte e conseguente preclusione nel giudizio in ordine alla produzione del verbale di accertamento. Il motivo è privo di pregio per difetto di interesse una volta che le cause sono riunite perché comunque il giudice deve accertare il credito: se infatti in linea generale le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito (Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 05/10/2018 (Rv. 651137 - 02), l’annullamento della cartella per mancata tempestiva produzione del verbale di accertamento non impedisce la verifica del merito dell’esistenza del credito, atteso che, come affermato da questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17858 del 06/07/2018, Rv. 649867 –01; Sez. L, Sentenza n. 14149 del 06/08/2012, Rv. 623367 - 01), in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione ex articolo 24 comma 4 del decreto legislativo 46 del 1999 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che le somme alla base della cartella erano diverse da quelle di cui all’accertamento e che l'annullamento della cartella escludeva alcune voci di credito. Il motivo è fondato e deve essere accolto, non essendo evincibile dagli atti alcuna giustificazione della diversità di importi e delle maggiori somme pretese in relazione alla quale il creditore era onerato della prova. Invero, risulta dagli atti ed è pacifico che l’avviso di accertamento quantificava il credito dell’INPS in euro 896.775, mentre l’INPS procedeva all’iscrizione a ruolo di un credito di euro 962.206 e la cartella notificata portava credito di euro 1.006.849. La prova del quantum risulta dagli atti solo nella minor somma di cui al verbale di accertamento, restando a carico del creditore l’indicazione e prova di ulteriori somme allo stesso dovute. Con il quarto motivo si deduce ex art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c. violazione degli articoli 111, 132 e 118 att. c.p.c., per assenza totale di motivazione sulquantum delle somme. Con il quinto motivo si deduce ex art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c. vizio di motivazione quanto alle somme accertate come dovute in realtà. Con il sesto motivo si deduce ex art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione in relazione alle somme oggetto di domanda. I motivi quarto, quinto e sesto restano assorbiti. La sentenza impugnata per quanto detto deve essere cassata. La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e secondo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima Corte d'Appe