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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 34318/2022

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ZA sul ricorso 4244/2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - 36k7-- avverso la sentenza n. 158/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 116/2015; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 17 agosto 2016, la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Perugia di accoglimento a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per il biennio 2009/2010, accoglieva la domanda dall'anno scolastico 2011/2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa 1/.., ritenuto fondata la pretesa della Calamandrei dilla diversa decorrenza, stante l'illegittimità, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. in I. n. 143/2004, del rifiuto dell'amministrazione di dar corso alla domanda di reinserimento nelle graduatorie predette tempestivamente presentata in occasione del previsto aggiornamento per il triennio 2011/2014, domanda viceversa tardivamente inviata per il biennio pregresso e correttamente non considerata; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Calamandrei, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis e comma 4, d.l. n. 97/2004, 1, comma 695,

I. n. 296/2006 e dei DD.MM. nn. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, da ritenersi viceversa tacitamente abrogato per incompatibilità dall'art. 1, comma 605,

I. n. 296/2006, con esclusione di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento in difetto di presentazione di apposita domanda che la disciplina transitoria prevedeva a pena di cancellazione definitiva; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605,

I. n. 296/2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, di. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente possa essere reinserito nella graduatoria da cui era stato provvisoriamente cancellato, con il punteggio maturato al momento della cancellazione" CO_CIJUkie,9-7 che il ricorso va, dunque, rigettato, senza gl5rjr,itu:pgrg'élle spese per non aver la Calamandrei, svolto difesa alcuna P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 4244/2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - 36k7-- avverso la sentenza n. 158/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 116/2015; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 17 agosto 2016, la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Perugia di accoglimento a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per il biennio 2009/2010, accoglieva la domanda dall'anno scolastico 2011/2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa 1/.., ritenuto fondata la pretesa della Calamandrei dilla diversa decorrenza, stante l'illegittimità, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. in I. n. 143/2004, del rifiuto dell'amministrazione di dar corso alla domanda di reinserimento nelle graduatorie predette tempestivamente presentata in occasione del previsto aggiornamento per il triennio 2011/2014, domanda viceversa tardivamente inviata per il biennio pregresso e correttamente non considerata; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Calamandrei, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis e comma 4, d.l. n. 97/2004, 1, comma 695, I. n. 296/2006 e dei DD.MM. nn. 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta perdurante operatività dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, da ritenersi viceversa tacitamente abrogato per incompatibilità dall'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006, con esclusione di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento in difetto di presentazione di apposita domanda che la disciplina transitoria prevedeva a pena di cancellazione definitiva; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, I. n. 296/2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, di. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente possa essere reinserito nella graduatoria da cui era stato provvisoriamente cancellato, con il punteggio maturato al momento della cancellazione" CO_CIJUkie,9-7 che il ricorso va, dunque, rigettato, senza gl5rjr,itu:pgrg'élle spese per non aver la Calamandrei, svolto difesa alcuna P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 2
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