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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2287/2007

ECLI:EU:C:2007:222
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 19 aprile 2007 – Spagna / Consiglio (Causa C‑134/04) «Pesca – Regolamento (CE) n. 2287/2003, diretto a disciplinare le quote di cattura fra Stati membri – Atto di adesione della Spagna – Fine del periodo transitorio – Esigenza di stabilità relativa – Principio di non discriminazione – Nuove possibilità di pesca»

1. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto (Atto di adesione del 1985; regolamento del Consiglio n. 2287/2003) (v. punti 35-38)

2. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità – Spagna – Pesca (Atto di adesione del 1985, artt. 154-166; regolamento del Consiglio n. 2287/2003) (v. punti 44-45)

3. Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Regime di contingenti di pesca (v. punto 46) [OSCURATO:PERSONA] parziale del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 344, pag. 1), nei limiti in cui le nuove possibilità di pesca per il Mare del Nord e il Baltico non sono attribuite tenendo conto degli interessi della Spagna, e ciò malgrado la fine del regime transitorio – Discriminazione – Applicazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 19 aprile 2007 – Spagna / Consiglio (Causa C‑134/04) «Pesca – Regolamento (CE) n. 2287/2003, diretto a disciplinare le quote di cattura fra Stati membri – Atto di adesione della Spagna – Fine del periodo transitorio – Esigenza di stabilità relativa – Principio di non discriminazione – Nuove possibilità di pesca» 1. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto (Atto di adesione del 1985; regolamento del Consiglio n. 2287/2003) (v. punti 35-38) 2. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità – Spagna – Pesca (Atto di adesione del 1985, artt. 154-166; regolamento del Consiglio n. 2287/2003) (v. punti 44-45) 3. Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Regime di contingenti di pesca (v. punto 46) [OSCURATO:PERSONA] parziale del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 344, pag. 1), nei limiti in cui le nuove possibilità di pesca per il Mare del Nord e il Baltico non sono attribuite tenendo conto degli interessi della Spagna, e ciò malgrado la fine del regime transitorio – Discriminazione – Applicazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59) Dispositivo 1)         Il ricorso è respinto. 2)         [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese. 3)         [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
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