CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 00251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdata-a3P9‘fs.e-at e iti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato la pena in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo. 4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Torino, intervenuta 5 aprile 2022, è stata depositata il 3 maggio 2022, in tempo utile rispetto ai trenta giorni indicati in dispositivo; dal 4 maggio 2022 decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., a loro volta scaduti il 20 giugno 2022. Detta circostanza, alla luce del proposto ricorso depositato presso il 23 giugno 2022, giorno feriale, determina la tardività dell'impugnazione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il