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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 25647/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/08/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha chiesto respingersi il ricorso del pubblico ministero.

Ritenuto in fatto Il pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del g.i.p. presso il Tribunale, che ha dichiarato non luogo a procedere ai sensi degl'artt. 129 e 459 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di una richiesta di decreto penale di condanna formulata dalla Procura della Repubblica per i delitti di cui agli artt.610 e 614 cod. pen., per insussistenza del fatto. 1.L'atto d'impugnazione si è fondato sull'unico motivo, attinente all'errata applicazione della legge processuale, in particolare degli artt. 129 e 459 cod. proc. pen., perchè il giudice ha prosciolto l'imputato non sulla base dell'evidenza della prova liberatoria, ma sulla scorta di un apprezzamento d'insufficienza dimostrativa degli atti di querela delle persone offese, non suffragati da ulteriori elementi investigativi.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione. 2.11 giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e non anche perchè la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, stesso codice, atteso che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova (sez.3, n.36240 del 26/11/2020, Sciarrabba, Rv. 280186).

Dalla motivazione della sentenza impugnata traspare, di tutta evidenza, che la pronuncia liberatoria si sia poggiata sull'assunto dell'insufficienza del quadro probatorio costituito dagli atti di querela delle persone offese dai reati, Pignata e Innocente, che non sarebbero corroborati dall'allegazione di dati di riscontro, costituiti da risultanze di indagini di polizia giudiziaria, contributi testimoniali o documentali; non è stato in alcun modo valutato, peraltro, il narrato delle querele e la idoneità di ciascuno a convalidarsi reciprocamente, tenuto conto della contestualità e sequenzialità dei comportamenti oggetto delle accuse elevate con la richiesta di decreto penale di condanna.

La sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio, con la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, 02/05/2024 Il consi Here estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/08/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha chiesto respingersi il ricorso del pubblico ministero. Ritenuto in fatto Il pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del g.i.p. presso il Tribunale, che ha dichiarato non luogo a procedere ai sensi degl'artt. 129 e 459 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di una richiesta di decreto penale di condanna formulata dalla Procura della Repubblica per i delitti di cui agli artt.610 e 614 cod. pen., per insussistenza del fatto. 1.L'atto d'impugnazione si è fondato sull'unico motivo, attinente all'errata applicazione della legge processuale, in particolare degli artt. 129 e 459 cod. proc. pen., perchè il giudice ha prosciolto l'imputato non sulla base dell'evidenza della prova liberatoria, ma sulla scorta di un apprezzamento d'insufficienza dimostrativa degli atti di querela delle persone offese, non suffragati da ulteriori elementi investigativi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione. 2.11 giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e non anche perchè la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, stesso codice, atteso che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova (sez.3, n.36240 del 26/11/2020, Sciarrabba, Rv. 280186). Dalla motivazione della sentenza impugnata traspare, di tutta evidenza, che la pronuncia liberatoria si sia poggiata sull'assunto dell'insufficienza del quadro probatorio costituito dagli atti di querela delle persone offese dai reati, Pignata e Innocente, che non sarebbero corroborati dall'allegazione di dati di riscontro, costituiti da risultanze di indagini di polizia giudiziaria, contributi testimoniali o documentali; non è stato in alcun modo valutato, peraltro, il narrato delle querele e la idoneità di ciascuno a convalidarsi reciprocamente, tenuto conto della contestualità e sequenzialità dei comportamenti oggetto delle accuse elevate con la richiesta di decreto penale di condanna. La sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio, con la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 02/05/2024 Il consi Here estens
Decreto Cassazione n. 25647/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris