Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14873/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8822/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 959/24/2015, depositata il 29.09.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe, la C o mmissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la sentenza della CTP di C uneo che Oggetto: Tributi aveva parzialmente accolto i l ricorso propost o dal la [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvis i di accertamento , per imposte dirette e IVA, in relazione agli anni 200 7 e 2008 , con i qual i l’Ufficio ri determinava il reddito d’impresa della società contribuente mediante il recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti e di componenti positivi di reddito non dichiarati; - i giudici di appello hanno osservato , per quanto ancora qui rileva e in sintesi, che la sentenza di primo grado andava riformata nella parte riguardante la determinazione dei ricavi per l'anno 2007,poiché "il comportamento tenuto dalla società contribuente risulta fiscalmente scorretto in ossequio al principio di competenza economica e alla non arbitrarietà della deducibilità fiscale dei costi”; - la contribuente impugnav a la sentenza con ricorso per cassazione, affidato adundici motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso, l a ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla giuridica inesistenza delle notifiche degli atti impoesattivi impugnati; - con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla infondatezza dei recuperi operati dall’Ufficio delle spese per alberghi e ristoranti, sostenuti dalla società per soggetti a cui la stessa aveva affidato lavori da cui erano derivati i redditi prodotti e tassati; - con il terzo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, 61 e 62 del d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4 e 156, comma 2 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione mancante o apparente in ordine all’accoglimento del motivo dell’appello principale in punto di ricavi per l’anno 2007; -con il quarto motivo, deduce la violazione de gli artt. 112 c od. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e in subordine la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 n. 4 e 156, comma 2 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia o mancanza di motivazione in ordine al motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla percentuale di guadagno; - con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla infondatezza della pretesa di escludere dai costi deducibili l’ammontare delle sanzioni pecuniarie per i lavori edilizi e per il rilascio dell’autorizzazione in sanitaria; -con il sesto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla pretesa del pagamento dell’aggio prima dell’effettivo svolgimento di attività esattiva; - con il settimo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla illegittimità dei rilievi dell’Ufficio circa gli interessi passivi capitalizzabili e gli interessi passivi indeducibili; - con l’ottavo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla deduzione degli interessi passivi in misura eccedente il 30% del ROL; - con il decimo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine ad alcuni errori di conteggio, commess i dall’Ufficio per mancato riconoscimento delle rimanenze di cantiere in Alassio, via Mazzini; - con l’undicesimo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine al mancato riconoscimento dei costi relativi alle spese per consulenze legali; - va preliminarmente rilevato che il difensore della contribuente ha chiesto, con memoria del 29.01.2025, di dichiarare l’estinzione del giudizio, avendo la contribuente prima rateizzato parte dell’importo ancora dovuto sulla base degli atti impugnati e poi aderito in data 9.05.2018, per il saldo, pari ad euro 8.242,30, alla definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 172 del 2017, provvedendo tempestivamente al pagamento integrale in unica soluzione, come da documentazione allegata alla memoria; - ciò premesso, la sentenza impugnata e il ricorso per cassazione hanno per oggetto gli avvisi di accertamento n.

T7S030400628/2012 e n.

T7S030400635/2012; - dalla documentazione prodotta (comunicazione dell’ADER con l’importo da pagare per la definizione agevolata, avente ad oggetto “cartella/avviso” n. 63713009469862008000 e n. 63714010872805006000, nonché ricevuta di pagamento dell’importo di euro 8.242,30) non si evince il collegamento dell’istanza di definizione agevolata con gli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio; - l’atto depositato in giudizio non contiene, peraltro, una rinuncia al ricorso della parte, ovvero del suo difensore «munito di mandato speciale a tale effetto» (art. 390 cod. proc. civ.); - alla luce di quanto premesso, è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulla istanza di definizione agevolata presentata, con riguardo, in particolare, al collegamento della predetta istanza congli avvisiimpugnati nel presente giudizio, assegnando a tal fine termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8822/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 959/24/2015, depositata il 29.09.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe, la C o mmissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la sentenza della CTP di C uneo che Oggetto: Tributi aveva parzialmente accolto i l ricorso propost o dal la [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvis i di accertamento , per imposte dirette e IVA, in relazione agli anni 200 7 e 2008 , con i qual i l’Ufficio ri determinava il reddito d’impresa della società contribuente mediante il recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti e di componenti positivi di reddito non dichiarati; - i giudici di appello hanno osservato , per quanto ancora qui rileva e in sintesi, che la sentenza di primo grado andava riformata nella parte riguardante la determinazione dei ricavi per l'anno 2007,poiché "il comportamento tenuto dalla società contribuente risulta fiscalmente scorretto in ossequio al principio di competenza economica e alla non arbitrarietà della deducibilità fiscale dei costi”; - la contribuente impugnav a la sentenza con ricorso per cassazione, affidato adundici motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso, l a ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla giuridica inesistenza delle notifiche degli atti impoesattivi impugnati; - con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla infondatezza dei recuperi operati dall’Ufficio delle spese per alberghi e ristoranti, sostenuti dalla società per soggetti a cui la stessa aveva affidato lavori da cui erano derivati i redditi prodotti e tassati; - con il terzo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, 61 e 62 del d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4 e 156, comma 2 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione mancante o apparente in ordine all’accoglimento del motivo dell’appello principale in punto di ricavi per l’anno 2007; -con il quarto motivo, deduce la violazione de gli artt. 112 c od. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e in subordine la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 n. 4 e 156, comma 2 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia o mancanza di motivazione in ordine al motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla percentuale di guadagno; - con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla infondatezza della pretesa di escludere dai costi deducibili l’ammontare delle sanzioni pecuniarie per i lavori edilizi e per il rilascio dell’autorizzazione in sanitaria; -con il sesto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla pretesa del pagamento dell’aggio prima dell’effettivo svolgimento di attività esattiva; - con il settimo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla illegittimità dei rilievi dell’Ufficio circa gli interessi passivi capitalizzabili e gli interessi passivi indeducibili; - con l’ottavo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine alla deduzione degli interessi passivi in misura eccedente il 30% del ROL; - con il decimo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine ad alcuni errori di conteggio, commess i dall’Ufficio per mancato riconoscimento delle rimanenze di cantiere in Alassio, via Mazzini; - con l’undicesimo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale proposto dalla contribuente in ordine al mancato riconoscimento dei costi relativi alle spese per consulenze legali; - va preliminarmente rilevato che il difensore della contribuente ha chiesto, con memoria del 29.01.2025, di dichiarare l’estinzione del giudizio, avendo la contribuente prima rateizzato parte dell’importo ancora dovuto sulla base degli atti impugnati e poi aderito in data 9.05.2018, per il saldo, pari ad euro 8.242,30, alla definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 172 del 2017, provvedendo tempestivamente al pagamento integrale in unica soluzione, come da documentazione allegata alla memoria; - ciò premesso, la sentenza impugnata e il ricorso per cassazione hanno per oggetto gli avvisi di accertamento n. T7S030400628/2012 e n. T7S030400635/2012; - dalla documentazione prodotta (comunicazione dell’ADER con l’importo da pagare per la definizione agevolata, avente ad oggetto “cartella/avviso” n. 63713009469862008000 e n. 63714010872805006000, nonché ricevuta di pagamento dell’importo di euro 8.242,30) non si evince il collegamento dell’istanza di definizione agevolata con gli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio; - l’atto depositato in giudizio non contiene, peraltro, una rinuncia al ricorso della parte, ovvero del suo difensore «munito di mandato speciale a tale effetto» (art. 390 cod. proc. civ.); - alla luce di quanto premesso, è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulla istanza di definizione agevolata presentata, con riguardo, in particolare, al collegamento della predetta istanza congli avvisiimpugnati nel presente giudizio, assegnando a tal fine termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza pe
Sentenza Cassazione n. 14873/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris