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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22575/2026

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calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara divoler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] del Fallimento GW [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore protempore-intimato-1 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 33849/2018Numero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 22575/2026Data pubblicazione 01/07/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5712/2018,depositata il 13/9/2018udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5712/2018,depositata il 13/9/2018, dichiarava improcedibile l’appello propostodalla società CONIT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dellaImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] (poi GW [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), avverso lasentenza del tribunale del 2/2/2016 che aveva dichiaratoinammissibili talune domande proposte dalla CONIT ed avevarigettato le altre.In particolare, la Corte territoriale evidenziava che la domandaoriginaria della CONIT nei confronti della GW Trading era dirisoluzione del contratto di compravendita stipulato il 18/12/2009con la convenuta, avente ad oggetto un complesso immobiliare inRoma, con la previsione dell’obbligo a carico dell’acquirente e delgarante (ARTEDIL) di subentrare nei contratti di mutuo e di tenereindenne la venditrice del pagamento delle rate nelle more maturate.A causa dell’inadempimento degli acquirenti, la CONIT avevachiesto, oltre alla risoluzione del contratto, anche la condanna dellaconvenuta alla restituzione degli immobili non ancora rivenduti aterzi, e al pagamento delle somme ottenute dalla vendita di alcuneunità a terzi, nonché al pagamento delle penali previste in contrattoe al risarcimento degli ulteriori danni subiti.Nel corso del giudizio d’appello era intervenuto il fallimento dellaGW [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Pertanto, la Corte distrettuale aderiva alla tesi per cui ladomanda di cui all’art. 72, comma 5, l.f., era proprio quella dirisoluzione, in quanto tra la richiesta di risoluzione e quella di2 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 33849/2018Numero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 22575/2026Data pubblicazione 01/07/2026risarcimento del danno conseguente esisteva un evidenteconnessione, con conseguente trasferimento di entrambe ledomande in sede fallimentare, in quanto legate da un vincolo diconnessione e dipendenza tale da rendere indispensabile una lorotrattazione unitaria dinanzi al giudice delegato al fallimento.Nella specie, peraltro, l’azione di risoluzione proposta dallaCONIT, unitamente alle conseguenti domanda restitutoria erisarcitoria, era stata ribadita, con l’impugnazione, anche neiconfronti della curatela del fallimento, con la conseguenza che lastessa non poteva più proseguire al di fuori del fallimento.Aggiungeva la Corte territoriale che la società appellante nonaveva precisato di proseguire l’azione nei confronti della società inbonis, per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primogrado (di rigetto della domanda), e per evitare che gli effetti di quellapronuncia diventassero operativi dopo la chiusura del fallimento.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCONIT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando anche memoria.3.

È rimasto intimato il Fallimento, nonostante la rituale notifica.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe errato, nel decidere la controversia,nella circostanza dirimente che, ormai, sulla domanda di risoluzionedel contratto, ivi comprese le richieste di restituzione e dirisarcimento del danno, si era ormai pronunciato il tribunale di Romacon sentenza n. 2020/2016, depositata il 2/2/2016.Troverebbe, dunque, applicazione la giurisprudenza di legittimitàper cui la via attractiva di cui all’art. 52 l.f. non si estende all’ipotesi3 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 33849/2018Numero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 22575/2026Data pubblicazione 01/07/2026in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamentealla sentenza di primo grado, che abbia rigettato (anche solo inparte) la domanda proposta dal creditore, trovando in tal casoapplicazione l’art. 95, terzo comma, l.f. (testo applicabile prima deld.lgs. n. 5 del 2006), sicché il rigetto della istanza di insinuazione alpassivo richiede necessariamente l’impugnazione della sentenza.Tale disposizione, dettata per l’ipotesi di accoglimento della domandadel creditore, deve essere interpretata estensivamente, dovendosievitare che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione difallimento diventi irretrattabile per effetto della mancataimpugnazione.2.

Il motivo è fondato.2.1.

La Corte d’appello, in effetti, ha erroneamente dichiaratoimprocedibile l’appello proposto dalla CONIT (ritenendo che ledomande dovevano essere trasferite dinanzi al giudice delegato delfallimento), a seguito del rigetto della domanda di risoluzionepresentata dalla stessa nei confronti di GW [OSCURATO:PERSONA], non avendotenuto conto che la sentenza del tribunale di Roma è statapronunciata il 2/2/2016, quindi prima della dichiarazione difallimento della società convenuta, avvenuta nel corso del giudiziod’appello (cfr. sentenza di appello «nel corso del giudizio è stataprodotta la sentenza di fallimento della GW [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ilgiudizio è stato conseguentemente interrotto e successivamenteriassunto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la quale non si è costituita»).3.

Sul punto è intervenuta la sentenza di questa Corte, a sezioniunite, per la quale la domanda di risoluzione del contratto perinadempimento che costituisca premessa di domande di restituzioneo risarcimento del danno nei confronti della massa, e che siaproposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, overiguardanti beni soggetti al regime pubblicitario, diventa4 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 33849/2018Numero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 22575/2026Data pubblicazione 01/07/2026improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondoil rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della leggefallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinariase diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione alconcorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passatain giudicato (Cass., Sez.U., 18/3/2026, n. 6498; anche Cass., Sez.U.,n. 6481 del 2026).La Corte ha chiarito che il disposto degli articoli 52, comma 2, e72, comma 5, l.f., non consente di ritenere che la domanda dirisoluzione proposta prima del fallimento - cui siano associate ledomande accessorie, conseguente allo scioglimento del vincolo - aseguito della apertura della procedura concorsuale si possa«sdoppiare», proseguendo sia in sede ordinaria, per pervenire alladecisione con effetto di giudicato pieno, che in sede fallimentare, oveavrebbe luogo una ricognizione meramente incidentale.Le uniche deroghe al divieto di «sdoppiamento» si rinvengononel «caso della pronuncia di sentenza non passata in giudicato» (cheè quello che ci riguarda) e quello in cui «la domanda di risoluzionepuò avere ulteriore corso nella sede in cui è stata introdotta nellasola ipotesi in cui il contraente in bonis non intende avanzare pretesenei confronti della massa».4.

La Corte d’appello, dunque, a fronte della pronuncia dellasentenza di primo grado, prima della dichiarazione di fallimento dellaconvenuta, avrebbe dovuto consentire la prosecuzione del giudiziod’appello da parte dell’attrice CONIT nei confronti della curatela delfallimento GW [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.5.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M5 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 33849/2018Numero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 22575/2026Data pubblicazione 01/07/2026accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente6 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara divoler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] del Fallimento GW [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore protempore-intimato-1 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 33849/2018Numero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 22575/2026Data pubblicazione 01/07/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5712/2018,depositata il 13/9/2018udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5712/2018,depositata il 13/9/2018, dichiarava improcedibile l’appello propostodalla società CONIT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dellaImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] (poi GW [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), avverso lasentenza del tribunale del 2/2/2016 che aveva dichiaratoinammissibili talune domande proposte dalla CONIT ed avevarigettato le altre.In particolare, la Corte territoriale evidenziava che la domandaoriginaria della CONIT nei confronti della GW Trading era dirisoluzione del contratto di compravendita stipulato il 18/12/2009con la convenuta, avente ad oggetto un complesso immobiliare inRoma, con la previsione dell’obbligo a carico dell’acquirente e delgarante (ARTEDIL) di subentrare nei contratti di mutuo e di tenereindenne la venditrice del pagamento delle rate nelle more maturate.A causa dell’inadempimento degli acquirenti, la CONIT avevachiesto, oltre alla risoluzione del contratto, anche la condanna dellaconvenuta alla restituzione degli immobili non ancora rivenduti aterzi, e al pagamento delle somme ottenute dalla vendita di alcuneunità a terzi, nonché al pagamento delle penali previste in contrattoe al risarcimento degli ulteriori danni subiti.Nel corso del giudizio d’appello era intervenuto il fallimento dellaGW [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Pertanto, la Corte distrettuale aderiva alla tesi per cui ladomanda di cui all’art. 72, comma 5, l.f., era proprio quella dirisoluzione, in quanto tra la richiesta di risoluzione e quella di2 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 33849/2018Numero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 22575/2026Data pubblicazione 01/07/2026risarcimento del danno conseguente esisteva un evidenteconnessione, con conseguente trasferimento di entrambe ledomande in sede fallimentare, in quanto legate da un vincolo diconnessione e dipendenza tale da rendere indispensabile una lorotrattazione unitaria dinanzi al giudice delegato al fallimento.Nella specie, peraltro, l’azione di risoluzione proposta dallaCONIT, unitamente alle conseguenti domanda restitutoria erisarcitoria, era stata ribadita, con l’impugnazione, anche neiconfronti della curatela del fallimento, con la conseguenza che lastessa non poteva più proseguire al di fuori del fallimento.Aggiungeva la Corte territoriale che la società appellante nonaveva precisato di proseguire l’azione nei confronti della società inbonis, per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primogrado (di rigetto della domanda), e per evitare che gli effetti di quellapronuncia diventassero operativi dopo la chiusura del fallimento.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCONIT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando anche memoria.3. È rimasto intimato il Fallimento, nonostante la rituale notifica.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe errato, nel decidere la controversia,nella circostanza dirimente che, ormai, sulla domanda di risoluzionedel contratto, ivi comprese le richieste di restituzione e dirisarcimento del danno, si era ormai pronunciato il tribunale di Romacon sentenza n. 2020/2016, depositata il 2/2/2016.Troverebbe, dunque, applicazione la giurisprudenza di legittimitàper cui la via attractiva di cui all’art. 52 l.f. non si estende all’ipotesi3 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 33849/2018Numero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 22575/2026Data pubblicazione 01/07/2026in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamentealla sentenza di primo grado, che abbia rigettato (anche solo inparte) la domanda proposta dal creditore, trovando in tal casoapplicazione l’art. 95, terzo comma, l.f. (testo applicabile prima deld.lgs. n. 5 del 2006), sicché il rigetto della istanza di insinuazione alpassivo richiede necessariamente l’impugnazione della sentenza.Tale disposizione, dettata per l’ipotesi di accoglimento della domandadel creditore, deve essere interpretata estensivamente, dovendosievitare che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione difallimento diventi irretrattabile per effetto della mancataimpugnazione.2. Il motivo è fondato.2.1. La Corte d’appello, in effetti, ha erroneamente dichiaratoimprocedibile l’appello proposto dalla CONIT (ritenendo che ledomande dovevano essere trasferite dinanzi al giudice delegato delfallimento), a seguito del rigetto della domanda di risoluzionepresentata dalla stessa nei confronti di GW [OSCURATO:PERSONA], non avendotenuto conto che la sentenza del tribunale di Roma è statapronunciata il 2/2/2016, quindi prima della dichiarazione difallimento della società convenuta, avvenuta nel corso del giudiziod’appello (cfr. sentenza di appello «nel corso del giudizio è stataprodotta la sentenza di fallimento della GW [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ilgiudizio è stato conseguentemente interrotto e successivamenteriassunto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la quale non si è costituita»).3. Sul punto è intervenuta la sentenza di questa Corte, a sezioniunite, per la quale la domanda di risoluzione del contratto perinadempimento che costituisca premessa di domande di restituzioneo risarcimento del danno nei confronti della massa, e che siaproposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, overiguardanti beni soggetti al regime pubblicitario, diventa4 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 33849/2018Numero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 22575/2026Data pubblicazione 01/07/2026improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondoil rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della leggefallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinariase diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione alconcorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passatain giudicato (Cass., Sez.U., 18/3/2026, n. 6498; anche Cass., Sez.U.,n. 6481 del 2026).La Corte ha chiarito che il disposto degli articoli 52, comma 2, e72, comma 5, l.f., non consente di ritenere che la domanda dirisoluzione proposta prima del fallimento - cui siano associate ledomande accessorie, conseguente allo scioglimento del vincolo - aseguito della apertura della procedura concorsuale si possa«sdoppiare», proseguendo sia in sede ordinaria, per pervenire alladecisione con effetto di giudicato pieno, che in sede fallimentare, oveavrebbe luogo una ricognizione meramente incidentale.Le uniche deroghe al divieto di «sdoppiamento» si rinvengononel «caso della pronuncia di sentenza non passata in giudicato» (cheè quello che ci riguarda) e quello in cui «la domanda di risoluzionepuò avere ulteriore corso nella sede in cui è stata introdotta nellasola ipotesi in cui il contraente in bonis non intende avanzare pretesenei confronti della massa».4. La Corte d’appello, dunque, a fronte della pronuncia dellasentenza di primo grado, prima della dichiarazione di fallimento dellaconvenuta, avrebbe dovuto consentire la prosecuzione del giudiziod’appello da parte dell’attrice CONIT nei confronti della curatela delfallimento GW [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.5. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M5 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 33849/2018Numero sezionale 2462/2026Numero di raccolta generale 22575/2026Data pubblicazione 01/07/2026accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente6 RG n. 33849/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
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