CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento e dell'elemento soggettivo del reato in termini di una rivalutazione storica del fatto, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), specie dovendosi tener conto, nel presente caso, del fatto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), anche ricostruendo, sulla base delle testimonianze assunte, la dinamica dei fatti, facendo quindi applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla scelta di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo al pagamento di una somma a titolo di provvisionale, è indeducibile in questa sede in quanto meramente reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo il giudice di merito ritenuto la misura necessaria proprio in ragione delle modalità esecutive dell'azione, giudicate particolarmente aggressive, nonché della futilità dei motivi alla base della stessa, motivazione questa esente da vizi logici ma con cui l'imputato non si confronta. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della