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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04435/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Viterbo che, in data 25/2/2021 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa, condannandola alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che in data 3 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] rimetteva la querela sporta in data 26/6/2016 con dichiarazione resa al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia e che il giorno seguente [OSCURATO:PERSONA] formalizzava la propria accettazione. - stante la ritualità del negozio abdicativo, deve emettersi sentenza d'annullamento senza rinvio, risultando il reato a giudizio estinto per intervenuta remissione di querela; in assenza di contrarie pattuizioni le spese, a norma dell'art. 340 cod.proc.pen., fanno carico alla querelata.

P.Q.N11.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Viterbo che, in data 25/2/2021 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa, condannandola alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che in data 3 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] rimetteva la querela sporta in data 26/6/2016 con dichiarazione resa al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Civitavecchia e che il giorno seguente [OSCURATO:PERSONA] formalizzava la propria accettazione. - stante la ritualità del negozio abdicativo, deve emettersi sentenza d'annullamento senza rinvio, risultando il reato a giudizio estinto per intervenuta remissione di querela; in assenza di contrarie pattuizioni le spese, a norma dell'art. 340 cod.proc.pen., fanno carico alla querelata. P.Q.N11. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04435/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris