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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10684/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata rilevando, nelle more, la maturata prescrizione;. udito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso, esclusa la prescrizione del reato, depositando nota spese; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma in funzione di appello, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso il provvedimento del Giudice di pace in sede con il quale, in data 30 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena pecuniaria di giustizia, per il reato di lesioni personali, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 37 d.

Igs. n. 274 del 2000, in relazione all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

Si evidenzia che il giudice di secondo grado, trattandosi di condanna alla pena della multa, aveva ritenuto che non vi fosse, nell'atto di impugnazione proposto dall'imputato, alcun accenno a doglianze avverso il capo della sentenza relativo alla condanna risarcitoria, né rispetto alle determinazioni civili.

Si denuncia, invece, inosservanza della legge penale posto che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato costantemente che si deve qualificare appello l'impugnazione dell'imputato contro la condanna che estende i suoi effetti alle statuizioni civili, a mente dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. (richiamando, tra gli altri, i precedenti di questa Corte, Sez. 5, n. 52578 del 2017, Sez. 2, n. 9897 del 2018) tenuto conto che la condanna risarcitoria è senz'altro diretta conseguenza dell'affermazione della penale responsabilità. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. requisitoria scritta, per l'udienza del 14 dicembre 2020 poi rinviata alla data odierna, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. 3.1.La parte civile ha chiesto la trattazione orale del procedimento, accordata, all'esito della quale le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato agli effetti civili e, agli effetti penali, deve essere rilevata la sopravvenuta estinzione del reato ascritto al ricorrente per intervenuta prescrizione.

1. Rileva il Collegio l'esistenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, secondo cui è ammissibile l'appello proposto dall'imputato — avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa — ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. 1gs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende naturalmente i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677; Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, Rossi, Rv. 267958; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, Rv. 266059; Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013, Rv. 259625).

Tale indirizzo è aderente al caso in esame, considerato che si tratta di appello avente ad oggetto, quanto al primo motivo, la sussistenza del fatto, alla stregua delle deposizioni testimoniali asseritamente trascurate, assunte nel corso del dibattimento oltre alle dichiarazioni di imputato e persona offesa, dunque incidendo la censura prospettata, eventualmente, anche sulle statuizioni risarcitorie.

Ciò, pur prescindendo dalla fondatezza o meno del rilievo difensivo, svolto con l'atto di appello del 19 febbraio 2019, 2.Si impone, pertanto, agli effetti penali, la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per sopravvenuta prescrizione.

Ed invero, solo un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 2.1.Sulla base delle svolte considerazioni il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, agli effetti penali, dovendosi rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.

Si tratta, invero, di delitto di cui all'art. 582 cod. pen. che, tenuto conto del tempus commissi delicti (10 maggio 2011) e in base al combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen., si prescrive in anni sette mesi sei essendo intervenute plurime cause interruttive del corso della prescrizione (tra cui l'emissione del decreto di citazione dinanzi al Giudice di pace e l'emissione della sentenza di primo grado, in data 30 ottobre 2017), nonché un periodo di sospensione del corso della prescrizione, pari a sessanta giorni per rinvio dell'udienza del 15 maggio 2014 al 26 novembre 2015, stante l'impedimento a comparire del difensore per motivi di salute (con compimento del corso della prescrizione alla data del 8 gennaio 2019). 2.2.Va, dunque, pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato ascritto all'odierno ricorrente, estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado (in data 8 gennaio 2019).3.11 ricorso agli effetti civili, conduce, all'annullamento del provvedimento con rinvio.

Si impone, invero, il rinvio al giudice civile competente per valore, in grado di appello (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228; Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, Singh, Rv. 282288) considerato che, per effetto della declaratoria di prescrizione, è venuta meno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale.

Invero, va ribadito che l'azione civile esercitata nel processo penale ha carattere accessorio e subordinato, sicché diventa prevalente l'interesse pubblico alla sollecita definizione del processo penale, nel quale non sono adottabili altri provvedimenti (ai fini penali) inibiti dalla declaratoria di estinzione del reato (cfr. Sez.

U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cit.).

Si è, invero, ritenuto da questa Corte nella sua più autorevole composizione, che la sostenuta lettura interpretativa dell'art.622 cod. proc. pen. è in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, posto che l'applicazione delle regole del processo penale non si giustifica quando residuino solo interessi civili (cfr.

Corte EDU, Sez. 1, 28 marzo 2020, Barletta e Farnetano c.

Italia).

Da questa emerge, infatti, che non è incompatibile con il canone convenzionale l'accertamento affidato alla duplice giurisdizione nazionale — civile e penale — che, per un verso, proclami l'assenza di responsabilità penale e, per l'altro, statuisca la condanna risarcitoria.

Con riferimento al caso della mancata valutazione della domanda della parte civile, per essersi il processo penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell'imputato, la Corte EDU non ha individuato violazione dei diritto di accesso ad un tribunale: violazione che, invece, viene ritenuta ravvisabile solo quando la vittima del reato non disponga di rimedi alternativi, concreti ed efficaci per far valere le sue pretese (Corte EDU, Sez.3, 26/06/2013, Associazione vittime del sistema S.C.

Ronnpetro S.A. e S.C.

Geonnin S.A c.

Romania)».

Garanzia assicurata, nel caso in esame, ove nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di rivolgersi al giudice civile. 3.1.A tale autorità, dunque, si rimette ogni determinazione, anche in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Spese al de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata rilevando, nelle more, la maturata prescrizione;. udito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso, esclusa la prescrizione del reato, depositando nota spese; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma in funzione di appello, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso il provvedimento del Giudice di pace in sede con il quale, in data 30 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena pecuniaria di giustizia, per il reato di lesioni personali, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000, in relazione all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. Si evidenzia che il giudice di secondo grado, trattandosi di condanna alla pena della multa, aveva ritenuto che non vi fosse, nell'atto di impugnazione proposto dall'imputato, alcun accenno a doglianze avverso il capo della sentenza relativo alla condanna risarcitoria, né rispetto alle determinazioni civili. Si denuncia, invece, inosservanza della legge penale posto che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato costantemente che si deve qualificare appello l'impugnazione dell'imputato contro la condanna che estende i suoi effetti alle statuizioni civili, a mente dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. (richiamando, tra gli altri, i precedenti di questa Corte, Sez. 5, n. 52578 del 2017, Sez. 2, n. 9897 del 2018) tenuto conto che la condanna risarcitoria è senz'altro diretta conseguenza dell'affermazione della penale responsabilità. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. requisitoria scritta, per l'udienza del 14 dicembre 2020 poi rinviata alla data odierna, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. 3.1.La parte civile ha chiesto la trattazione orale del procedimento, accordata, all'esito della quale le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato agli effetti civili e, agli effetti penali, deve essere rilevata la sopravvenuta estinzione del reato ascritto al ricorrente per intervenuta prescrizione. 1. Rileva il Collegio l'esistenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, secondo cui è ammissibile l'appello proposto dall'imputato — avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa — ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. 1gs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende naturalmente i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677; Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, Rossi, Rv. 267958; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, Rv. 266059; Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013, Rv. 259625). Tale indirizzo è aderente al caso in esame, considerato che si tratta di appello avente ad oggetto, quanto al primo motivo, la sussistenza del fatto, alla stregua delle deposizioni testimoniali asseritamente trascurate, assunte nel corso del dibattimento oltre alle dichiarazioni di imputato e persona offesa, dunque incidendo la censura prospettata, eventualmente, anche sulle statuizioni risarcitorie. Ciò, pur prescindendo dalla fondatezza o meno del rilievo difensivo, svolto con l'atto di appello del 19 febbraio 2019, 2.Si impone, pertanto, agli effetti penali, la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per sopravvenuta prescrizione. Ed invero, solo un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 2.1.Sulla base delle svolte considerazioni il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, agli effetti penali, dovendosi rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. Si tratta, invero, di delitto di cui all'art. 582 cod. pen. che, tenuto conto del tempus commissi delicti (10 maggio 2011) e in base al combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen., si prescrive in anni sette mesi sei essendo intervenute plurime cause interruttive del corso della prescrizione (tra cui l'emissione del decreto di citazione dinanzi al Giudice di pace e l'emissione della sentenza di primo grado, in data 30 ottobre 2017), nonché un periodo di sospensione del corso della prescrizione, pari a sessanta giorni per rinvio dell'udienza del 15 maggio 2014 al 26 novembre 2015, stante l'impedimento a comparire del difensore per motivi di salute (con compimento del corso della prescrizione alla data del 8 gennaio 2019). 2.2.Va, dunque, pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato ascritto all'odierno ricorrente, estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado (in data 8 gennaio 2019).3.11 ricorso agli effetti civili, conduce, all'annullamento del provvedimento con rinvio. Si impone, invero, il rinvio al giudice civile competente per valore, in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228; Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, Singh, Rv. 282288) considerato che, per effetto della declaratoria di prescrizione, è venuta meno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale. Invero, va ribadito che l'azione civile esercitata nel processo penale ha carattere accessorio e subordinato, sicché diventa prevalente l'interesse pubblico alla sollecita definizione del processo penale, nel quale non sono adottabili altri provvedimenti (ai fini penali) inibiti dalla declaratoria di estinzione del reato (cfr. Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cit.). Si è, invero, ritenuto da questa Corte nella sua più autorevole composizione, che la sostenuta lettura interpretativa dell'art.622 cod. proc. pen. è in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, posto che l'applicazione delle regole del processo penale non si giustifica quando residuino solo interessi civili (cfr. Corte EDU, Sez. 1, 28 marzo 2020, Barletta e Farnetano c. Italia). Da questa emerge, infatti, che non è incompatibile con il canone convenzionale l'accertamento affidato alla duplice giurisdizione nazionale — civile e penale — che, per un verso, proclami l'assenza di responsabilità penale e, per l'altro, statuisca la condanna risarcitoria. Con riferimento al caso della mancata valutazione della domanda della parte civile, per essersi il processo penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell'imputato, la Corte EDU non ha individuato violazione dei diritto di accesso ad un tribunale: violazione che, invece, viene ritenuta ravvisabile solo quando la vittima del reato non disponga di rimedi alternativi, concreti ed efficaci per far valere le sue pretese (Corte EDU, Sez.3, 26/06/2013, Associazione vittime del sistema S.C. Ronnpetro S.A. e S.C. Geonnin S.A c. Romania)». Garanzia assicurata, nel caso in esame, ove nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di rivolgersi al giudice civile. 3.1.A tale autorità, dunque, si rimette ogni determinazione, anche in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al de
Sentenza Cassazione n. 10684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris