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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 agosto 2025

Cassazione n. 40804/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] eaclup...e..m2ZRIZZa

1. Il Tribunale del riesame di Salerno, adito ex art. 310 cod. pro. pen., con ordinanza del 19.08.2025, confermava il provvedimento della Corte di Appello di Salerno che aveva revocato l'ordinanza del Tribunale del riesame del 21.7.2025, con la quale erano stati concessi all'imputata gli arresti domiciliari in [OSCURATO:PERSONA] (CS), presso l'abitazione presa in locazione da tale [OSCURATO:PERSONA], per inidoneità del domicilio, disponendo la permanenza in carcere dell'imputata.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Salerno, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo con il quale deduce violazione dell'art. 606, lettere b) e c) del cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 e 284 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame confonde l'idoneità dell'alloggio ai fini di ospitare un soggetto agli arresti donniciliari con l'abitabilità dello stesso.

La difesa sottolinea come la classificazione catastale ed eventuali profili di irregolarità edilizia non possono valere ad incidere sull'idoneità dell'abitazione ad accogliere l'indagata e che, come attestato con la documentazione prodotta sia con l'originaria istanza de libertate presentata alla Corte di Appello che con l'impugnazione cautelare proposta dinanzi al Tribunale del riesame, successivamente al 3.4.2025, si è provveduto all'allaccio e alla regolarizzazione delle forniture di acqua potabile e di energia elettrica.

La difesa sottolinea che l'illegittimità edilizia e urbanistica del manufatto individuato per l'esecuzione della detenzione domiciliare non costituisce di per sé condizione ostativa per la concessione della misura, sussistendo unicamente il divieto di esecuzione presso un immobile occupato abusivamente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Occorre premettere che il legislatore ha escluso che la misura cautelare degli arresti domiciliari possa essere applicata nei confronti di un soggetto che dimora in un immobile occupato abusivamente (art. 284 co. 1 ter cod. proc. pen.) ma, fermo tale divieto, ha affidato poi al giudice della fase cautelare la valutazione in merito alla idoneità del domicilio.

Al riguardo va evidenziato che non è decisiva per escludere l'applicabilità della misura degli arresti domiciliari l'irregolarità edilizia e urbanistica dell'immobile indicato quale luogo per l'esecuzione della misura cautelare, ma in ogni caso va vagliato l'idoneità del domicilio che, a prescindere dalla c.d. licenza di abitabilità, deve avere i requisiti minimi per essere adibito ad alloggio.

2. La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

Infatti, il Tribunale del riesame sottolinea in primo luogo che il provvedimento che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], aveva subordinato l'esecuzione del provvedimento alla idoneità abitativa dell'alloggio preso in locazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione del provvedimento di rigetto prescinde dalla regolarità urbanistica dell'immobile.

Infatti, il Tribunale scrive: «Orbene, indipendentemente dai profili inerenti la regolarità urbanistica dell'immobile, quale conseguenza dell'apposizione degli impianti idrici ed elettrici (che ben potrebbero essere istallati anche presso strutture non destinate ad abitazioni, del tipo garage o depositi), ciò che è certo è che nel caso di specie manca ogni prova che si tratti di un immobile effettivamente dotato della cd. licenza di abitabilità, o comunque dei requisiti minimi richiesti dalla legge per essere destinato ad alloggio per le persone».

3. La difesa sostiene che non si comprende a quali requisiti minimi faccia riferimento il giudice dell'appello cautelare, in quanto nessun elemento istruttorio è stato acquisito in ordine alla superficie, all'altezza dei locali e alle condizioni igienico- sanitarie e né il Tribunale è a conoscenza della data di costruzione della struttura al fine di verificare se può trovare applicazione il D.M. 5 luglio 1975.Ebbene, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'appello cautelare, al pari di quello del riesame, è privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi all'imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale (Sez. 3 n. 13521 del 14.01.2025; Sez. 6, n. 46036 del 26/10/2023, Rv. 285475 - 01; Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perriciolo, Rv. 267993 - 01; Sez. 3, n. 21633 del 27/04/2011, Rv. 250016 - 01).

Dunque, era onere della difesa allegare documentazione idonea a dimostrare che l'immobile indicato per l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari, anche se formalmente privo di destinazione residenziale, avesse i requisiti minimi per essere destinato ad alloggio abitativo.

La difesa si è invece limitata a documentare di aver provveduto all'allaccio e alla regolarizzazione delle forniture di acqua potabile e di energia elettrica.

Inoltre, nello stesso ricorso si fa riferimento ad un sopralluogo effettuato, in data 25 giugno 2025, dalla polizia locale che aveva verificato che l'immobile non era abitabile.

Qualora il difensore avesse la documentazione necessaria a dimostrare che l'immobile indicato per l'esecuzione della misura degli arresti domiciliare è idoneo ad essere destinato ad alloggio per le persone può presentare una nuova istanza o, in caso contrario, può indicare un altro domicilio idoneo.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

5. Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà dell'interessato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in cui la stessa è ristretta affinché provveda a quanto prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] eaclup...e..m2ZRIZZa 1. Il Tribunale del riesame di Salerno, adito ex art. 310 cod. pro. pen., con ordinanza del 19.08.2025, confermava il provvedimento della Corte di Appello di Salerno che aveva revocato l'ordinanza del Tribunale del riesame del 21.7.2025, con la quale erano stati concessi all'imputata gli arresti domiciliari in [OSCURATO:PERSONA] (CS), presso l'abitazione presa in locazione da tale [OSCURATO:PERSONA], per inidoneità del domicilio, disponendo la permanenza in carcere dell'imputata. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Salerno, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo con il quale deduce violazione dell'art. 606, lettere b) e c) del cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 e 284 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame confonde l'idoneità dell'alloggio ai fini di ospitare un soggetto agli arresti donniciliari con l'abitabilità dello stesso. La difesa sottolinea come la classificazione catastale ed eventuali profili di irregolarità edilizia non possono valere ad incidere sull'idoneità dell'abitazione ad accogliere l'indagata e che, come attestato con la documentazione prodotta sia con l'originaria istanza de libertate presentata alla Corte di Appello che con l'impugnazione cautelare proposta dinanzi al Tribunale del riesame, successivamente al 3.4.2025, si è provveduto all'allaccio e alla regolarizzazione delle forniture di acqua potabile e di energia elettrica. La difesa sottolinea che l'illegittimità edilizia e urbanistica del manufatto individuato per l'esecuzione della detenzione domiciliare non costituisce di per sé condizione ostativa per la concessione della misura, sussistendo unicamente il divieto di esecuzione presso un immobile occupato abusivamente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Occorre premettere che il legislatore ha escluso che la misura cautelare degli arresti domiciliari possa essere applicata nei confronti di un soggetto che dimora in un immobile occupato abusivamente (art. 284 co. 1 ter cod. proc. pen.) ma, fermo tale divieto, ha affidato poi al giudice della fase cautelare la valutazione in merito alla idoneità del domicilio. Al riguardo va evidenziato che non è decisiva per escludere l'applicabilità della misura degli arresti domiciliari l'irregolarità edilizia e urbanistica dell'immobile indicato quale luogo per l'esecuzione della misura cautelare, ma in ogni caso va vagliato l'idoneità del domicilio che, a prescindere dalla c.d. licenza di abitabilità, deve avere i requisiti minimi per essere adibito ad alloggio. 2. La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Infatti, il Tribunale del riesame sottolinea in primo luogo che il provvedimento che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], aveva subordinato l'esecuzione del provvedimento alla idoneità abitativa dell'alloggio preso in locazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione del provvedimento di rigetto prescinde dalla regolarità urbanistica dell'immobile. Infatti, il Tribunale scrive: «Orbene, indipendentemente dai profili inerenti la regolarità urbanistica dell'immobile, quale conseguenza dell'apposizione degli impianti idrici ed elettrici (che ben potrebbero essere istallati anche presso strutture non destinate ad abitazioni, del tipo garage o depositi), ciò che è certo è che nel caso di specie manca ogni prova che si tratti di un immobile effettivamente dotato della cd. licenza di abitabilità, o comunque dei requisiti minimi richiesti dalla legge per essere destinato ad alloggio per le persone». 3. La difesa sostiene che non si comprende a quali requisiti minimi faccia riferimento il giudice dell'appello cautelare, in quanto nessun elemento istruttorio è stato acquisito in ordine alla superficie, all'altezza dei locali e alle condizioni igienico- sanitarie e né il Tribunale è a conoscenza della data di costruzione della struttura al fine di verificare se può trovare applicazione il D.M. 5 luglio 1975.Ebbene, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'appello cautelare, al pari di quello del riesame, è privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi all'imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale (Sez. 3 n. 13521 del 14.01.2025; Sez. 6, n. 46036 del 26/10/2023, Rv. 285475 - 01; Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perriciolo, Rv. 267993 - 01; Sez. 3, n. 21633 del 27/04/2011, Rv. 250016 - 01). Dunque, era onere della difesa allegare documentazione idonea a dimostrare che l'immobile indicato per l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari, anche se formalmente privo di destinazione residenziale, avesse i requisiti minimi per essere destinato ad alloggio abitativo. La difesa si è invece limitata a documentare di aver provveduto all'allaccio e alla regolarizzazione delle forniture di acqua potabile e di energia elettrica. Inoltre, nello stesso ricorso si fa riferimento ad un sopralluogo effettuato, in data 25 giugno 2025, dalla polizia locale che aveva verificato che l'immobile non era abitabile. Qualora il difensore avesse la documentazione necessaria a dimostrare che l'immobile indicato per l'esecuzione della misura degli arresti domiciliare è idoneo ad essere destinato ad alloggio per le persone può presentare una nuova istanza o, in caso contrario, può indicare un altro domicilio idoneo. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 5. Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà dell'interessato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in cui la stessa è ristretta affinché provveda a quanto prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen
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