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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 34422/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/03/2026 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 24 febbraio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 27 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per il trasporto illecito di un kg. di cocaina).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, con atto di ricorso, deduce con unico motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione, in relazione al pericolo di reiterazione del reato e della scelta della misura adottata, versandosi in un fatto occasionale riguardante sostanza stupefacente di proprietà dell'altro indagato [OSCURATO:PERSONA], che era il solo a incamerare la contropartita della cessione, rimandata a un momento successivo, a riprova della prosecuzione del rapporto tra detentore e acquirente.

Manca, inoltre, la valutazione prognostica in ordine alla ricorrenza di un'occasione prossima per compiere un nuovo reato, in relazione al contesto ambientale in cui possono svilupparsi le possibilità di azione dell'indagato.

3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La ordinanza ha desunto la attualità e concretezza del pericolo cautelare di reiterazione del reato dalla gravità delle condotte ascritte, quale consapevole accompagnatore del [OSCURATO:PERSONA] e retribuito trasportatore della sostanza stupefacente, di elevato quantitativo, senza aver prospettato alcuna valida alternativa — essendosi avvalso della facoltà di non rispondere.

Né poteva essere considerata la episodicità e la marginalità della condotta dell'indagato, trattandosi di fatti — gravi - non risalenti nel tempo (luglio 2024), sussistendo la necessità di separare il ricorrente dal contesto criminale di riferimento.

3. Ritiene questo Collegio che la censura difensiva avente ad oggetto il pericolo cautelare è sostanziale riproposizione delle questioni di fatto sollevate in 2sede di merito, alle quali il Tribunale ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici secondo il condivisibile orientamento per il quale, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262).

Quanto alla adeguatezza della misura non custodiale applicata, il ricorso è silente e, pertanto, del tutto generica è la nominale censura al riguardo.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/03/2026 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 24 febbraio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 27 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per il trasporto illecito di un kg. di cocaina). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, con atto di ricorso, deduce con unico motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione, in relazione al pericolo di reiterazione del reato e della scelta della misura adottata, versandosi in un fatto occasionale riguardante sostanza stupefacente di proprietà dell'altro indagato [OSCURATO:PERSONA], che era il solo a incamerare la contropartita della cessione, rimandata a un momento successivo, a riprova della prosecuzione del rapporto tra detentore e acquirente. Manca, inoltre, la valutazione prognostica in ordine alla ricorrenza di un'occasione prossima per compiere un nuovo reato, in relazione al contesto ambientale in cui possono svilupparsi le possibilità di azione dell'indagato. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La ordinanza ha desunto la attualità e concretezza del pericolo cautelare di reiterazione del reato dalla gravità delle condotte ascritte, quale consapevole accompagnatore del [OSCURATO:PERSONA] e retribuito trasportatore della sostanza stupefacente, di elevato quantitativo, senza aver prospettato alcuna valida alternativa — essendosi avvalso della facoltà di non rispondere. Né poteva essere considerata la episodicità e la marginalità della condotta dell'indagato, trattandosi di fatti — gravi - non risalenti nel tempo (luglio 2024), sussistendo la necessità di separare il ricorrente dal contesto criminale di riferimento. 3. Ritiene questo Collegio che la censura difensiva avente ad oggetto il pericolo cautelare è sostanziale riproposizione delle questioni di fatto sollevate in 2sede di merito, alle quali il Tribunale ha risposto, senza incorrere in vizi logici e giuridici secondo il condivisibile orientamento per il quale, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262). Quanto alla adeguatezza della misura non custodiale applicata, il ricorso è silente e, pertanto, del tutto generica è la nominale censura al riguardo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. P.Q.M
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