Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:494
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]287/05
D. P. W. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Bestuur van het [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van Beroep)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Artt. 12 CE, 17 CE, 18 CE e 39 CE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis nonché allegato II bis — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Art. 7, n. 1 — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Prestazione olandese per giovani disabili — Carattere non esportabile»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 29 marzo 2007
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007
Massime della sentenza
1.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni speciali a carattere non contributivo
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis nonché allegato II bis)
2.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Vantaggi sociali
(Art. 39 CE; regolamenti del Consiglio n. 1612/68, art. 7, e n. 1408/71, artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis nonché allegato II bis)
1. Una prestazione corrisposta sulla base della legge olandese in materia di prestazioni di assistenza ai giovani disabili colpiti
da incapacità lavorativa (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), menzionata nell’allegato II bis del regolamento
n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1223/98,
deve essere considerata come una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento
n. 1408/71, di modo che deve essere applicata solo la norma di coordinamento dell’art. 10 bis di tale regolamento e che il
versamento di tale prestazione può essere validamente riservato alle persone che risiedono nel territorio dello Stato membro
che la eroga. La circostanza che l’interessato ricevesse in precedenza una prestazione per giovani disabili esportabile non
incide sull’applicazione delle disposizioni di cui trattasi.
(v. punto 38, dispositivo 1)
2. Gli artt. 39 CE e 7 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità,
devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che attua gli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del
regolamento n. 1408/71 nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1223/98,
e prevede che una prestazione speciale a carattere non contributivo prevista all’allegato II bis di tale ultimo regolamento
può essere concessa solo alle persone residenti nel territorio nazionale. Tuttavia, l’applicazione di tale normativa non deve
comportare una lesione dei diritti di una persona derivanti dalla libera circolazione dei lavoratori che vada oltre quanto
necessario ai fini della realizzazione del legittimo obiettivo previsto dalla normativa nazionale. È compito del giudice nazionale,
che deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile in modo compatibile con il diritto comunitario, tener conto,
in particolare, del fatto che il lavoratore di cui trattasi ha mantenuto il complesso dei suoi legami economici e sociali
nello Stato membro di origine.
(v. punti 56, 58, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
11 settembre 2007 (
*
)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Artt. 12 CE, 17 CE, 18 CE e 39 CE – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis, e allegato II bis – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Art. 7, n. 1 – Prestazioni speciali a carattere non contributivo – Prestazione olandese per giovani disabili – Carattere non esportabile»
Nel procedimento C‑287/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
van Beroep ([OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza 15 luglio 2005, pervenuta in cancelleria il 18 luglio 2005, nella causa tra
D.P.W. [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] van Bestuur van het [OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris e E. Juhász,
presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus e J.‑C. Bonichot (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 novembre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. M.J. Klinkert, advocaat;
– per il [OSCURATO:PERSONA] van Bestuur van het [OSCURATO:PERSONA], dal sig. F.W.M. Keunen, Senior jurist;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. White e dal sig. Z. Bryanston-Cross, in qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Anderson,
QC;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e P. van Nuffel, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio
14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro famigliari
che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre
1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 4 giugno 1998, n. 1223 (GU L 168,
pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e la portata degli artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 7, n. 1, del regolamento
(CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità
(GU L 257, pag. 2).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] van Bestuur van het [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di amministrazione dell’istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori; in prosieguo:
l’«UWV»). Il ricorrente nella causa principale contesta il rifiuto di quest’ultimo di concedergli la prestazione ai sensi
della legge 24 aprile 1997 in materia di prestazioni di assistenza ai giovani disabili colpiti da incapacità lavorativa (Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Stb. 1997, n. 177; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), rifiuto fondato sul rilievo
che il ricorrente non è residente nei [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 2 del regolamento n. 1408/71 definisce la sfera di applicazione ratione personae del regolamento medesimo e dispone,
al n. 1, quanto segue:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (…), nonché ai loro familiari e ai loro
superstiti».
4 Secondo la formulazione dell’art. 4 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione ratione materiae»:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
(…).
2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da
un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano
destinate:
a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad
h) del paragrafo 1, oppure
b) unicamente a garantire la tutela specifica dei minorati.
(…)
4. Il presente regolamento non si applica (…) all’assistenza sociale (…)».
5 Per quanto attiene alle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71,
l’art. 10 bis, n. 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:
«Nonostante le disposizioni dell’articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile,
beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente
nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni
siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza ed a suo carico».
6 All’allegato II bis, lett. Q, del regolamento n. 1408/71, le prestazioni che sono concesse nei [OSCURATO:PERSONA] sulla base della
[OSCURATO:PERSONA] sono qualificate come prestazioni speciali a carattere non contributivo.
7 L’art. 7 del regolamento n. 1612/68, adottato per l’applicazione delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione
dei lavoratori dispone quanto segue:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria
cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di
lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
(…)».
La normativa nazionale
8 La legge generale sull’assicurazione contro l’incapacità lavorativa (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), del 18
febbraio 1966 (Stb. 1966, n. 84; in prosieguo la «WAO»), assicura i lavoratori dipendenti contro i rischi di perdite della
retribuzione dovute ad incapacità lavorativa. Tale assicurazione è finanziata dai contributi dovuti dai datori di lavoro sulle
retribuzioni versate ai loro dipendenti. Per poter beneficiare di una prestazione in base alla WAO occorre essere assicurati
al momento in cui sorge l’incapacità lavorativa.
9 Fino al 1998, la legge generale sull’incapacità lavorativa ([OSCURATO:PERSONA]), dell’11 dicembre 1975 (Stb. 1975,
n. 674; in prosieguo: l’«AAW»), prevedeva un’assicurazione generale obbligatoria per tutta la popolazione contro le conseguenze
economiche derivanti da un’incapacità lavorativa di lunga durata.
10 L’AAW è stata sostituita, da un lato, dalla legge sull’assicurazione contro l’incapacità lavorativa dei lavoratori autonomi
(Wet arbeidsongeschiktheids- verzekering zelfstandigen), del 24 aprile 1997 (Stb. 1997, n. 176), riguardante i lavoratori
autonomi, e, dall’altro, dalla [OSCURATO:PERSONA], diretta a proteggere i giovani disabili dalle conseguenze economiche di un’incapacità
lavorativa di lunga durata.
11 [OSCURATO:PERSONA] prevedeva il versamento di una prestazione di livello minimo ai giovani già affetti da un’incapacità lavorativa
totale o parziale di lunga durata prima del loro ingresso sul mercato del lavoro. Sono considerati come giovani disabili i
residenti già colpiti da un’incapacità lavorativa al momento del compimento del diciassettesimo anno di vita o vittime di
un’incapacità lavorativa successiva e che hanno seguito degli studi per almeno sei mesi nel corso dell’anno immediatamente
precedente il giorno in cui tale incapacità è insorta. L’indennità non può essere percepita prima del compimento del diciottesimo
anno di vita.
12 L’entità della prestazione concessa in base alla [OSCURATO:PERSONA] dipende dalla misura dell’incapacità lavorativa – in ordine alla quale
è stata determinata una soglia del 25% – e raggiunge il 70% della retribuzione minima legale in caso di incapacità lavorativa
totale. Il diritto a tale prestazione non è subordinato al pagamento di un premio o di contributi e neppure all’esistenza
o meno di risorse proprie. Tuttavia, la prestazione può essere ridotta quando il beneficiario percepisce redditi da lavoro
o quando si verifica un cumulo di tale prestazione con altre prestazioni collegate all’incapacità lavorativa.
13 La prestazione prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] è corrisposta dall’Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (Fondo per i giovani
disabili colpiti da incapacità lavorativa) ed è finanziata dall’Erario [art. 64, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA]].
14 Contrariamente all’AAW, che non prevedeva in proposito alcuna limitazione, la prestazione corrisposta sulla base della [OSCURATO:PERSONA]
non può essere versata se il beneficiario non risiede nei [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 17, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] prevede, infatti, che
«il diritto alla prestazione per incapacità lavorativa si estingue (…) il primo giorno del mese successivo a quello in cui
il giovane disabile ha stabilito la sua residenza al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]».
15 Tuttavia, è possibile derogare a tale norma quando l’estinzione del diritto alla prestazione determina una situazione di «grave
ingiustizia» (art. 17, n. 7, della [OSCURATO:PERSONA]).
16 Con decisione 29 aprile 2003, l’UWV ha precisato che esiste una «grave ingiustizia», allorché il giovane disabile abbia trasferito
la propria residenza al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA] per motivi imperativi e allorché vi sia ragione di ritenere che l’interruzione
del pagamento di questa prestazione lo danneggi in modo significativo. Sono considerati motivi imperativi, in particolare,
il fatto di seguire un trattamento medico di una certa durata, l’accettazione di un posto di lavoro che offra una possibilità
di reinserimento o la necessità di seguire le persone da cui il giovane disabile dipenda, nel caso in cui esse siano costrette
a lasciare i [OSCURATO:PERSONA].
La causa principale e le questioni pregiudiziali
17 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è nato il 26 settembre 1975 ed è cittadino olandese. Egli soffre di un lieve handicap psichico. Il 26 settembre
1993 gli è stata concessa un’indennità ai sensi dell’AAW, trasformata il 1° gennaio 1998 in una prestazione sulla base della
[OSCURATO:PERSONA]. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è tuttora considerato come affetto da incapacità lavorativa dall’80% al 100% poiché sul mercato libero
del lavoro non vi sono sufficienti posti di lavoro che, da un punto di vista obbiettivo, siano adatti alle sue competenze
e alle sue capacità.
18 A decorrere dal 1° febbraio 1994, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività lavorativa, in un posto di lavoro adeguato, nel servizio
delle retribuzioni del [OSCURATO:PERSONA] a Maastricht ([OSCURATO:PERSONA]). Egli ha percepito una retribuzione per tale attività,
continuando altresì a percepire la prestazione sulla base della [OSCURATO:PERSONA], ridotta in considerazione della sua retribuzione.
Egli non ha svolto alcuna attività lavorativa al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA].
19 Il 1° giugno 1999, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è trasferito in Belgio pur continuando a lavorare nei [OSCURATO:PERSONA]. Con decisione 28
giugno 1999, l’UWV ha deciso, in tale occasione, di porre fine alla prestazione versata al sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla base della [OSCURATO:PERSONA]
a decorrere dal 1° luglio 1999, applicando in tal modo l’art. 17, n. 1, initio e lett. c), di tale legge, che prevede la cessazione
della prestazione a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui il giovane disabile abbia stabilito
la sua residenza al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA].
20 Con decisione 17 settembre 1999, l’UWV ha dichiarato infondato il reclamo proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione 28
giugno 1999.
21 Con sentenza 16 marzo 2001, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato infondato il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la
decisione 17 settembre 1999. Contro questa sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van Beroep.
22 Ritenendo che per la soluzione della controversia sia necessario interpretare il diritto comunitario, il [OSCURATO:PERSONA] van
Beroep ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un’indennità versata sulla base della [OSCURATO:PERSONA], menzionata nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, debba essere
considerata quale prestazione speciale, a carattere non contributivo, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71,
di modo che ad un soggetto quale l’appellante nella causa principale debba essere applicata esclusivamente la norma di coordinamento
contenuta nell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71. Se, ai fini della soluzione di tale questione, rilevi il fatto che
l’interessato abbia ricevuto originariamente un’indennità [in base all’]AAW (di natura contributiva) per giovani disabili,
la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, è stata trasformata di pieno diritto in un’indennità a titolo della [OSCURATO:PERSONA].
2) Se, in caso di soluzione affermativa della prima questione, un lavoratore possa far valere l’art. 39 CE, così come attuato
dall’art. 7 del regolamento n. 1612/68, nei confronti di uno Stato membro di cui sia cittadino, qualora abbia lavorato esclusivamente
in questo stesso Stato membro, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro.
3) Se, in caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione, l’art. 39 CE, così come attuato dall’art. 7, n. 2
del regolamento n. 1612/68, debba essere inteso nel senso che con esso sia sempre compatibile una disposizione legislativa
che subordini la concessione o il mantenimento di una prestazione alla residenza dell’interessato nel territorio dello Stato
membro la cui normativa si applichi, qualora il detto regime preveda una prestazione speciale, a carattere non contributivo,
ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 e sia menzionato nell’allegato II bis del regolamento medesimo.
4) Se, in caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione e in caso di soluzione negativa della terza questione,
il diritto comunitario debba essere interpretato (v., in particolare, gli artt. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 e 39 CE,
nonché gli artt. 12 CE e 18 CE) nel senso che la natura della [OSCURATO:PERSONA] rappresenti una giustificazione sufficiente per opporre
il requisito della residenza ad un cittadino dell’Unione che svolga un’attività lavorativa a tempo pieno nei [OSCURATO:PERSONA] e
relativamente ad essa sia assoggettato esclusivamente alla legge dei [OSCURATO:PERSONA]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
23 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’indennità versata sulla base della [OSCURATO:PERSONA] costituisca
una prestazione speciale a carattere non contributivo soggetta al combinato disposto degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del
regolamento n. 1408/71, da cui risulterebbe che il suo versamento potrebbe essere validamente subordinato al requisito della
residenza. Essa si interroga altresì sull’opportunità di prendere in considerazione la precedente situazione del ricorrente
nella causa principale.
Osservazioni presentate alla Corte
24 Il ricorrente nella causa principale sostiene, anzitutto, che possono essere considerate come prestazioni speciali a carattere
non contributivo solo le prestazioni non comprese nelle legislazioni di cui all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
25 In secondo luogo, egli afferma che una prestazione concessa sulla base di una necessità costituirebbe una prestazione speciale.
Egli sostiene quindi che la prestazione prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] è destinata a compensare una riduzione di reddito dovuta al
verificarsi di uno dei rischi di cui all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
26 Il ricorrente nella causa principale aggiunge che tale prestazione è stata sostituita ad un’altra prestazione, versata sulla
base dell’AAW, che poteva essere esportata. Da ciò egli deduce di essere legittimato ad avvalersi delle disposizioni transitorie
contenute nell’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, che modifica il regolamento n. 1408/71
(GU L 136, pag. 1) e, in tal modo, di aver diritto a esportare la prestazione.
27 Il convenuto nella causa principale ritiene che la prestazione prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisca una prestazione speciale,
poiché essa interviene a compensare non una perdita di reddito (nel qual caso si tratterebbe di una prestazione previdenziale),
ma una presunzione di perdita di reddito, non essendo i giovani disabili equiparati a lavoratori.
28 Il governo olandese ritiene che tale prestazione costituisca una prestazione di compensazione destinata alle persone che non
soddisfano i requisiti assicurativi richiesti per ottenere una prestazione di invalidità normale.
29 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ritiene che la prestazione prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisca una prestazione mista che
rientra sia nella previdenza sociale sia nell’assistenza sociale.
30 Così, tale prestazione costituirebbe una prestazione speciale poiché, pur intervenendo nella stessa eventualità, essa riguarderebbe
persone che, non avendo precedenti esperienze lavorative, non sono mai state assicurate sulla base della WAO o della legge
sull’assicurazione contro l’incapacità lavorativa dei lavoratori autonomi, del 24 aprile 1997, e non avrebbero, peraltro,
in nessun caso potuto esserlo.
31 Infine, il convenuto nella causa principale, il governo olandese e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono irrilevante la circostanza che,
prima dell’attribuzione della prestazione sulla base della [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse beneficiario di una prestazione analoga
fondata su un’altra normativa.
32 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, affinché la prestazione prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] possa essere qualificata come prestazione
speciale a carattere non contributivo, essa deve soddisfare i requisiti sostanziali che la rendono contemporaneamente una
prestazione speciale e una prestazione a carattere non contributivo, pur essendo iscritta sull’elenco di cui all’allegato
II bis del regolamento n. 1408/71.
33 Per quanto riguarda il carattere non contributivo della prestazione, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prestazione
prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] possieda tale carattere, essendo finanziata con fondi pubblici.
34 Per quanto riguarda la seconda parte della questione, il governo del [OSCURATO:PERSONA] considera irrilevante che il ricorrente nella
causa principale abbia ricevuto inizialmente una prestazione contemporaneamente diversa e simile, in quanto tale situazione
non modifica la sostanza della questione sottoposta dal giudice del rinvio.
Risposta della Corte
– Sulla prima parte della questione
35 Nella sentenza 6 luglio 2006, causa C‑154/05, Kersbergen-Lap et Dams-Schipper ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6249), la Corte ha dichiarato
che una prestazione erogata a norma della [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerata come una prestazione speciale a carattere non contributivo,
ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71.
– Sulla seconda parte della questione
36 Nella citata sentenza Kersbergen-Lap e Dams-Schipper (punto 43), la Corte ha dichiarato che una persona che si trovi nella
situazione del ricorrente nella causa principale non può rivendicare alcun diritto alla conservazione dei benefici acquisiti
in base all’AAW precedentemente all’adozione della [OSCURATO:PERSONA]. Le conseguenze giuridiche (il carattere esportabile o meno della
prestazione erogata in base alla [OSCURATO:PERSONA]) determinate dal trasferimento della residenza al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA] devono,
di conseguenza, essere esaminate alla luce delle regole applicabili al momento di questo nuovo trasferimento, vale a dire
alla luce delle nuove disposizioni.
37 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente nella causa principale fondato sull’art. 2 del regolamento n. 1247/92,
se le persone che, anteriormente al 1° giugno 1992, data di entrata in vigore di tale regolamento, godevano della prestazione
in base all’AAW o soddisfacevano i requisiti per la concessione della medesima, secondo il detto art. 2, possono continuare
ad avvalersi del principio della revoca delle clausole di residenza di cui all’art. 10 del regolamento n. 1408/71, la posizione
delle persone che, come il ricorrente nella causa principale, sono venute in possesso di tali requisiti solo dopo la data
summenzionata è, per contro, disciplinata dall’art. 10 bis di quest’ultimo regolamento (v., in tal senso, sentenza 11 giugno
1998, causa C‑297/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3467, punto 39).
38 Alla luce di questi elementi, la questione sollevata dal giudice del rinvio va quindi risolta nel senso che una prestazione
come quella corrisposta sulla base della [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerata come una prestazione speciale a carattere non contributivo,
ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, di modo che alle persone nella situazione del ricorrente nella
causa principale deve essere applicata solo la norma di coordinamento dell’art. 10 bis di tale regolamento e che il versamento
di tale prestazione può essere validamente riservato alle persone che risiedono sul territorio dello Stato membro che la eroga.
La circostanza che l’interessato ricevesse in precedenza una prestazione per giovani disabili esportabile non incide sull’applicazione
delle disposizioni di cui trattasi.
Sulla seconda e terza questione
39 Con la seconda e terza questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il ricorrente nella causa principale possa avvalersi
dell’art. 39 CE come attuato dall’art. 7 del regolamento n. 1612/68 e, in tal caso, se tali disposizioni ostino, nella situazione
del ricorrente, a che il versamento della prestazione erogata sulla base della [OSCURATO:PERSONA] sia interrotto, avendo egli lasciato
i [OSCURATO:PERSONA].
Osservazioni presentate alla Corte
40 Il ricorrente nella causa principale sostiene di dover essere considerato come un lavoratore che ha esercitato il suo diritto
alla libera circolazione sancito nel diritto comunitario. In particolare, egli si richiama alla causa Terhoeve (sentenza 26 gennaio
1999, causa C‑18/95, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑345), in cui la Corte ha dichiarato che qualsiasi cittadino comunitario che eserciti il
suo diritto alla libera circolazione dei lavoratori e svolga un’attività lavorativa in un altro Stato membro rientra nel campo
di applicazione del regolamento n. 1612/68, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua cittadinanza. Il ricorrente
sottolinea parimenti che, nella sentenza Meints (sentenza 27 novembre 1997, causa C‑57/96, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6689), la Corte ha
dichiarato che il regolamento n. 1612/68 non consente di far subordinare la concessione di un vantaggio sociale alla condizione
che il beneficiario risieda nel territorio dello Stato membro che deve erogargli la prestazione.
41 Il convenuto nella causa principale ammette che una persona possa altresì avvalersi dell’art. 39 CE nei confronti di uno Stato
membro di cui sia cittadino, purché abbia usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori (v., in particolare,
sentenza Terhoeve, cit., punti 27 e 28). Tuttavia, essa afferma che l’esercizio di tali diritti deve coincidere con il trasferimento
in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi o di continuare ad esercitarvi un’attività economica o, quantomeno, risultare
collegata con un’attività lavorativa, futura o meno.
42 Orbene, ciò non ricorrerebbe nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA]. È pur vero che egli ha lasciato il suo Stato di origine, ma esclusivamente
per risiedere in un altro Stato membro e non per esercitarvi un’attività lavorativa. Non avendo mai lavorato al di fuori dei
[OSCURATO:PERSONA], egli non ha mai esercitato i suoi diritti alla libera circolazione. Secondo il convenuto nella causa principale,
occorre trasporre, nel contesto dell’art. 39 CE, il ragionamento seguito dalla Corte, in materia di libertà di stabilimento,
nella sentenza 26 gennaio 1993, causa C‑112/91, Werner ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑429). In tale sentenza la Corte ha dichiarato che il
semplice fatto di risiedere senza stabilirsi in uno Stato membro non costituiva un elemento di estraneità sufficiente per
poter invocare l’art. 43 CE.
43 Il governo olandese e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, gli stessi argomenti del convenuto nella causa principale.
44 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che la soluzione accolta nella citata sentenza Terhoeve non è applicabile nella
causa principale. Il detto governo afferma che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato come un lavoratore che abbia esercitato
il suo diritto alla libera circolazione e si richiama, in particolare, oltre alla soluzione esposta nella causa conclusa dalla
citata sentenza Werner, ai paragrafi 93-97 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Hoever e Zachow (sentenza
10 ottobre 1996, cause riunite C‑245/94 e C‑312/94, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4895). Secondo l’avvocato generale, il regolamento n. 1612/68
si applica esclusivamente ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro, pur lavorando in un altro Stato membro. Pertanto,
in considerazione della situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe possibile considerarlo come un lavoratore che abbia esercitato
il suo diritto alla libera circolazione e che possa quindi avvalersi delle disposizioni del regolamento n. 1612/68.
Risposta della Corte
45 Nella causa principale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] lavorava dal 1° febbraio 1994 in un centro di bricolage nei [OSCURATO:PERSONA]. Il 1°giugno
1999 il sig. [OSCURATO:PERSONA] si trasferiva in Belgio, pur continuando a lavorare nei [OSCURATO:PERSONA], in un primo tempo, nello stesso
centro, in cui percepiva una retribuzione inferiore alla retribuzione minima legale. Tale retribuzione era integrata dall’indennità
erogata in base alla [OSCURATO:PERSONA]. Avendo l’UWV disposto, con decisione 28 giugno 1999, la sospensione delle dette prestazioni a
partire dal 1° luglio 1999 ed avendogli il datore di lavoro negato una richiesta di aumento, egli si licenziava. Tuttavia,
dal 5 luglio 1999, il sig. [OSCURATO:PERSONA] lavorava in un altro centro di bricolage in cui percepiva la retribuzione minima legale.
Nel 2001 il sig. [OSCURATO:PERSONA] si stabiliva nuovamente nei [OSCURATO:PERSONA].
46 La situazione di cui alla causa principale è quindi quella di una persona che, pur continuando a svolgere un’attività di lavoro
dipendente nel suo Stato di origine, ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, e successivamente ha svolto
un’altra attività di lavoro dipendente nel suo Stato d’origine. La circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi stabilito
in Belgio, abbia continuato a lavorare nei [OSCURATO:PERSONA] e abbia successivamente lavorato alle dipendenze di un altro datore
di lavoro in questo stesso Stato gli attribuisce la qualifica di lavoratore migrante e lo fa ricadere per tutto il periodo
considerato nella causa principale, vale a dire dal mese di giugno 1999 all’anno 2001, nel campo di applicazione del diritto
comunitario, e in particolare nel campo di applicazione di quelle disposizioni del medesimo che riguardano la libertà di circolazione
dei lavoratori (sentenze 21 febbraio 2006, causa C‑152/03, Ritter-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1711, punti 31 e 32, e 18 luglio 2007,
causa C‑212/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6303, punto 17).
47 Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1612/68, un lavoratore migrante beneficia di tutti i vantaggi sociali che sono attribuiti
ai lavoratori nazionali. Secondo costante giurisprudenza, la nozione di «lavoratore» di cui a tale disposizione riguarda i
lavoratori frontalieri che possono avvalersene allo stesso titolo di qualsiasi altro lavoratore previsto in tale disposizione
(v., in tal senso, sentenze Meints, cit., punto 50; 8 giugno 1999, causa C‑333/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3289, punto 21, e
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 24).
48 Per quanto riguarda la nozione di «vantaggio sociale» cui si riferisce l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, essa riguarda
tutti i vantaggi che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in
relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza abituale nel
territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare
la loro mobilità all’interno della Comunità (sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 973, punto 20, e 12
maggio 1998, causa C‑85/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2691, punto 25).
49 L’indennità erogata in base alla [OSCURATO:PERSONA] costituisce un vantaggio attribuito ai lavoratori che, a causa di una malattia o di
un’infermità, non sono in grado di ottenere dal loro lavoro una retribuzione pari a quella che otterrebbe una persona in buona
salute con pari livello di studi e di esperienza. Come ha dichiarato il giudice nazionale, l’indennità di cui trattasi costituisce,
quindi, un vantaggio sociale ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
50 Orbene, la Corte ha affermato che uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell’art. 7,
n. 2, del regolamento n. 1612/68, alla condizione che i beneficiari del vantaggio abbiano la loro residenza sul territorio
nazionale di tale Stato (v. citate sentenze Meints, punto 51, e [OSCURATO:PERSONA], punto 21).
51 È pur vero che l’indennità corrisposta sulla base della [OSCURATO:PERSONA] fa parte delle prestazioni speciali a carattere non contributivo
previste dal combinato disposto degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento n. 1408/71, di cui possono legittimamente
beneficiare le persone che risiedono nel territorio dello Stato membro la cui normativa preveda tale indennità e che l’art. 42,
n. 2, del regolamento n. 1612/68 stabilisce che esso «non infirma le disposizioni adottate conformemente all’articolo 51 del
trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE)», come quelle contenute in un regolamento di coordinamento del tipo
del regolamento n. 1408/71.
52 Tuttavia, come la Corte ha costantemente affermato, le disposizioni del regolamento n. 1408/71, adottate per l’attuazione
dell’art. 42 CE, vanno interpretate alla luce dell’obiettivo di tale articolo, che è quello di contribuire all’istituzione
della più completa possibile libertà di circolazione dei lavoratori (sentenza 8 marzo 2001, causa C‑215/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1901,
punto 20).
53 A tal riguardo l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 costituisce l’espressione particolare, nel campo specifico della
concessione di vantaggi sociali, della regola della parità di trattamento sancita all’art. 39, n. 2, CE e deve essere interpretato
come tale ultima disposizione (v. sentenza 23 febbraio 2006, causa C‑205/04, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, non pubblicata nella Raccolta,
punto 15).
54 Ne consegue che il requisito della residenza ai fini del godimento del beneficio dell’indennità sulla base della [OSCURATO:PERSONA] può
essere opposto ad una persona nella situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] solo se esso è obiettivamente giustificato e proporzionato
all’obiettivo perseguito.
55 Orbene, come la Corte ha rilevato al punto 33 della citata sentenza Kersbergen-Lap e Dams‑Schipper, l’indennità erogata in
base alla [OSCURATO:PERSONA] è strettamente connessa al contesto socio-economico dello Stato membro interessato, in quanto dipende dalla
retribuzione minima e dal livello di vita nei [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, tale indennità fa parte delle prestazioni speciali a carattere
non contributivo previste dal combinato disposto degli art. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento n. 1408/71, di cui le persone
cui si applica il detto regolamento beneficiano esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui risiedono e in base
alla normativa di tale Stato. Ne discende che il requisito della residenza previsto dalla normativa nazionale è di per sé
obiettivamente giustificato.
56 Occorre però anche che l’applicazione di tale requisito non implichi una violazione dei diritti che una persona nella situazione
del sig. [OSCURATO:PERSONA] tragga dalla libera circolazione dei lavoratori che vada oltre quanto necessario ai fini della realizzazione
del legittimo obiettivo perseguito dalla normativa nazionale.
57 In tale prospettiva, occorre rilevare che la normativa nazionale, come è stato indicato al punto 15 della presente sentenza,
prevede espressamente che si possa derogare al presupposto della residenza qualora esso determini una «grave ingiustizia».
Secondo una giurisprudenza ben consolidata, i giudici nazionali devono interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile,
in un senso che sia compatibile con i principi di diritto comunitario (sentenze 13 novembre 1990, causa C‑106/89, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4135, punto 8, e 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8835, punto 113).
Il giudice nazionale deve quindi accertarsi che, nelle circostanze della causa di cui trattasi, la necessità del requisito
della residenza sul territorio nazionale non determini una simile ingiustizia in considerazione del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA]
ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione dei lavoratori e ha mantenuto i suoi legami economici e sociali nei
[OSCURATO:PERSONA].
58 Alla luce di quanto precede occorre quindi risolvere la questione sollevata dal giudice del rinvio dichiarando che gli artt. 39 CE
e 7 del regolamento n. 1612/68 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale di attuazione
degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento n. 1408/71 che prevede che una prestazione speciale a carattere non contributivo
prevista all’allegato II bis di tale ultimo regolamento può essere concessa solo alle persone residenti nel territorio nazionale.
Tuttavia, l’applicazione di tale normativa non deve comportare una lesione dei diritti di una persona che si trovi in una
situazione come quella del ricorrente nella causa principale che vada oltre quanto necessario ai fini della realizzazione
del legittimo obiettivo previsto dalla normativa nazionale. È compito del giudice nazionale, che deve interpretare il diritto
nazionale, per quanto possibile, in modo compatibile con il diritto comunitario, tener conto, in particolare, del fatto che
il lavoratore di cui trattasi ha mantenuto il complesso dei suoi legami economici e sociali nello Stato membro di origine.
Sulla quarta questione
59 Con tale questione il giudice del rinvio chiede se le norme relative, in particolare, alla cittadinanza europea siano idonee
a rimettere in discussione la norma secondo cui una prestazione speciale a carattere non contributivo, come quella prevista
dalla [OSCURATO:PERSONA], non è esportabile.
60 Come è stato rilevato nel contesto della risposta alle questioni precedenti, un cittadino di uno Stato membro nella situazione
del sig. [OSCURATO:PERSONA] rientra nel campo di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori.
61 Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’art. 18 CE, il quale enuncia in chiave generale il diritto, per ogni cittadino
dell’Unione, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, trova specifica riconferma nell’art. 39 CE
per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori (v. sentenze 26 novembre 2002, causa C‑100/01, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10981, punto 26, e 26 aprile 2007, causa C‑392/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3505, punto 66).
62 Pertanto, poiché la causa principale ricade in quest’ultima disposizione, non è necessario pronunciarsi sull’interpretazione
dell’art. 18 CE (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 26, e [OSCURATO:PERSONA], punto 80) e non occorre quindi risolvere la quarta
questione.
Sulle spese
63 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
Una prestazione come quella corrisposta sulla base della legge 24 aprile 1997 in materia di prestazioni di assistenza ai giovani
disabili colpiti da incapacità lavorativa (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) deve essere considerata
come una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio
14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro famigliari
che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre
1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 4 giugno 1998, n. 1223, di modo che alle persone nella
situazione del ricorrente nella causa principale deve essere applicata solo la norma di coordinamento dell’art. 10 bis di
tale regolamento e che il versamento di tale prestazione può essere validamente riservato alle persone che risiedono nel territorio
dello Stato membro che la eroga. La circostanza che l’interessato ricevesse in precedenza una prestazione per giovani disabili
esportabile non incide sull’applicazione delle disposizioni di cui trattasi.
2)
Gli artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che attua gli artt. 4,
n. 2 bis, e 10 bis del regolamento n. 1408/71 nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato
dal regolamento n. 1223/98, e prevede che una prestazione speciale a carattere non contributivo prevista all’allegato II bis
di tale ultimo regolamento può essere concessa solo alle persone residenti nel territorio nazionale. Tuttavia, l’applicazione
di tale normativa non deve comportare una lesione dei diritti di una persona che si trovi in una situazione come quella del
ricorrente nella causa principale che vada oltre quanto necessario ai fini della realizzazione del legittimo obiettivo previsto
dalla normativa nazionale. È compito del giudice nazionale, che deve interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile,
in modo compatibile con il diritto comunitario, tener conto in particolare del fatto che il lavoratore di cui trattasi ha
mantenuto il complesso dei suoi legami economici e sociali nello Stato membro di origine.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.