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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25721/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di uso di atto falso, così riqualificate entrambe le imputazioni formulate ai capi A) e B) ai sensi degli artt. 497-bis e 648 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità - è indeducibile perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha dato analiticamente conto della radicale genericità degli assunti difensivi, essi stessi sviluppati tramite argomentazioni astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di uso di atto falso, così riqualificate entrambe le imputazioni formulate ai capi A) e B) ai sensi degli artt. 497-bis e 648 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità - è indeducibile perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha dato analiticamente conto della radicale genericità degli assunti difensivi, essi stessi sviluppati tramite argomentazioni astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25721/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris