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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35866/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/03/2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 marzo 2022 la Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la riparazione della detenzione subita dal 15 luglio 2009 al 15 giugno 2010, in quanto indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed infine assolto per non avere commesso il fatto dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 4 luglio 2016 (irrevocabile il 17 novembre 2016) in esito a giudizio abbreviato e a precedente duplice annullamento della sentenza di condanna da parte di questa Corte di Cassazione.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, ripercorsa la vicenda processuale che lo aveva interessato, si è doluto della violazione di legge e del vizio motivazionale del provvedimento censurato, osservando che la Corte territoriale - che si era mossa nel ragionamento assumendo che l'assoluzione del Pagano dall'accusa di essere imprenditore colluso ovvero concorrente esterno non postulava ex se lo status di vittima della consorteria - aveva disatteso l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto fissato da questa Corte di Cassazione, tanto sull'impossibilità di valutare elementi indiziari già neutralizzati dal giudizio assolutorio quanto sulla necessità di inquadrare le condotte di imprenditore venuto in contatto con ambienti mafiosi alla stregua dell'imprenditore colluso ovvero dell'imprenditore vittima; quanto ancora in relazione alla valutazione data in sede assolutoria ad elementi fattuali che davano conto delle costrizioni di cui lo stesso ricorrente era stato vittima.

In particolare, l'ordinanza impugnata aveva nuovamente inteso valutare negativamente fatti già neutralizzati in sede di cognizione, partendo dall'erronea premessa secondo cui l'assoluzione dalla collusione non significava essere vittima della camorra.

In tal senso erano stati ritenuti volontariamente opera del Pagano, e pertanto integranti colpa grave ostativa, i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della propria attività imprenditoriale, gli incontri col latitante [OSCURATO:PERSONA] e le accortezze dalle quali tali incontri erano stati circondati.

Al contrario, era stata infine esclusa la prova della partecipazione del Pagano al clan dei casalesi, sia come imprenditore colluso che come concorrente esterno, laddove se il Giudice dell'assoluzione si era posto il dubbio sul ruolo di colluso o di vittima del ricorrente, ed aveva infine assolto l'imputato, ciò significava che l'imprenditore era stato ritenuto vittima.

Altrimenti avrebbe dovuto essere spiegata la configurabilità in tali casi di una colpa grave, mentre il Giudice della riparazione si era limitato a muovere dal fatto che non fosse stata accertata la natura di vittima del Pagano, e che quindi non si potesse dire che le condotte fossero state imposte.

Mentre, in difetto della prova di collusione ovvero di concorso esterno, avrebbe dovuto spiegare le ragioni dei versamenti ai malavitosi, fatta esclusione della mera beneficienza.

Venuta meno la premessa circa l'impossibilità di definire il ricorrente vittima di camorra, veniva meno ogni profilo di colpa circa la condotta del ricorrente.

2.2. Col secondo motivo, quanto al dedotto vizio motivazionale, l'ordinanza impugnata - secondo il ricorrente - non avrebbe tenuto conto di altre e difformi risultanze in atti, tali da escludere la sussistenza della colpa grave, in ragione dei pregressi rapporti personali e familiari con [OSCURATO:PERSONA] ovvero in conseguenza della lettera minatoria ricevuta, laddove le vere imposizioni - anche nelle modalità di contatto personale - erano opera di [OSCURATO:PERSONA], col quale non vi era la medesima consuetudine personale che invece sussisteva con [OSCURATO:PERSONA].

L'avvenuto riconoscimento della costrizione a carico del Pagano impediva di riconoscere i medesimi fatti come produttivi di colpa grave a carico del medesimo.

2.3. Col terzo motivo, relativamente alla colpa processuale siccome in tesi individuata, la scelta iniziale del Pagano di non avere subito denunciato il boss [OSCURATO:PERSONA] derivava dalla scelta di proteggere sé e i propri familiari dalle ritorsioni del boss, ed infatti per vedere riconosciuta la propria condizione di vittima di estorsione egli era stato infine costretto alla denuncia contro tale soggetto.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione - è infondato.

4.1. La Quarta Sezione di questa Corte di Cassazione, in sede di annullamento della precedente sentenza (rectius ordinanza) dell'8 maggio 2019, in forza della quale la Corte di Appello di Napoli aveva disatteso l'originaria richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'odierno ricorrente, aveva ricordato anzitutto che "il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziarlo su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808)".

4.1.1. Ripercorsi altresì i principi in tema di colpa grave ostativa e di connivenza, è stato osservato che "plurime sono le circostanze fattuali accertate dal giudice della cognizione, che infine ha assolto l'imputato, che non sono state considerate né in sé né nelle loro possibili implicazioni sotto il profilo in esame", ossia della richiesta di riparazione, in esito altresì alla verifica del contenuto della sentenza definitiva di assoluzione risalente al 2016.

Tutto ciò in relazione alla personalità del ricorrente, sconosciuto agli inquirenti in epoca anteriore alle indagini, all'indicazione dei fatti giustificativi del rigetto della richiesta di riparazione, alle ragioni del provvedimento di assoluzione.

4.1.2. Al riguardo, è stato altresì evidenziato che "i giudici di merito hanno ritenuto che «gli estremi processuali non consentono di evidenziare se e in quale misura il predetto imputato si sia relazionato con la compagine associativa e finanche con il cugino [OSCURATO:PERSONA], ovvero se abbia offerto un volontario contributo alla sua latitanza o piuttosto abbia subito il rapporto; se abbia progettato una convenienza economica dal legame parentale utilizzandolo come schermo e parafulmine rispetto al sistema estorsivo del territorio casertano, offendo una percentuale sui profitti del proprio lavoro al [OSCURATO:PERSONA], o se invece l'intervento immobiliare in Orta di Atella abbia subito l'interferenza camorristica e sia stato oggetto di una pretesa estorsiva, così come evidentemente è avvenuto nel progetto imprenditoriale di Camposanto, in cui Pagano sostanzialmente risulta essere stato estromesso e sostituito da un uomo del clan, vicino a [OSCURATO:PERSONA] [...] manca assolutamente la prova che nelle singole occasionali attività realizzate dal Pagano, est rinsecantesi nella costituzione della società P&C o anche nella ospitalità offerta al cugino (avendo registrato il processo unicamente rapporti del Pagano con propri parenti seppure affiliati), sia stato fornito un effettivo contributo causale alla vita associativa».

In tal senso, secondo la Sezione, esisteva "tutta una serie di elementi fattuali, accertati dal giudice della cognizione, ipoteticamente significativi, con i quali, come denunziato efficacemente nel ricorso, la Corte di merito, che risulta piuttosto assertiva nell'argomentare, non si confronta affatto".

4.1.3. In particolare, quanto agli elementi di fatto, "emerge la dimostrazione che la lettera di minaccia diretta a [OSCURATO:PERSONA] provenga proprio da [OSCURATO:PERSONA], lasciando emergere una estorsione per l'importo complessivo di 200.000,00 euro di cui era vittima proprio l'odierno ricorrente da parte, appunto, di [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione delle villette di Orta di Atella (p. 18), che la richiesta di denaro di Pagano a [OSCURATO:PERSONA] non può essere in alcun modo essere qualificata come pretesa illecita (pp. 18-19), che con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 dicembre 2014, passata in giudicato, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'accusa di avere partecipato al clan dei casalesi, essendosi invece ritenuto espressamente che lo stesso fosse stato vittima nella vicenda di concussione da parte di pubblici funzionari (pp. 19-20), che è decisamente da escludersi un contributo dello stesso al clan camorristico in termini di "concorso esterno".Oltre a ciò, non doveva trascurarsi che "già nella parte precedente della motivazione assolutoria la Corte di appello aveva manifestato perplessità circa la spontaneità con cui Pagano non portava con sé il cellulare allorché si recava ad incontrare il latitante (p. 8), aveva indicato in 20.000,00 euro la somma di denaro perduta dal ricorrente allorché era stato estromesso dalla camorra dall'affare relativo al lotto in Camposanto (p. 9), aveva dato atto sia della intervenuta assoluzione del ricorrente da parte del G.u.p. del Tribunale di Bologna nel processo relativo al ferimento di [OSCURATO:PERSONA] (p. 10) sia che nel processo conclusosi a [OSCURATO:PERSONA] il 23 dicembre 2014 «alcun elemento consentiva di attribuire all'odierno imputato la spendita dei nominativi dei parenti camorristi nel contesto territoriale in cui lavorava»'.

4.1.4. In definitiva, pertanto, andava ribadita "l'affermazione di principio secondo cui deve considerarsi "imprenditore-vittima", e non già correo, colui che ceda all'imposizione mafiosa (versando tangenti alla cosca o piegandosi a prestazioni di altro tipo) e subisca il relativo danno ingiusto limitandosi a perseguire, eventualmente, un'intesa con il sodalizio criminale al solo fine di tentare di limitare tale danno".

Sì che, in sede di nuovo giudizio, doveva essere valutata "la possibile rilevanza della condotta extraprocessuale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'agire del clan camorristico collocandola correttamente e decodificandola logicamente nel complessivo quadro istruttorio emerso, pervenendo ad autonoma decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Samataro, Rv. 203636)".

Tutto ciò con salvezza di eventuale quantificazione percentuale del concorrente apporto del ricorrente nell'errore nel quale era incorsa l'autorità giudiziaria.

4.1.5. Ciò complessivamente ricordato, l'ordinanza impugnata ha invero dato conto, quanto alle circostanze di fatto siccome con certezza emerse, che era stata negata dal ricorrente - anche con separata memoria difensiva risalente al 2009 - la qualità di socio occulto del cugino [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della società P&C Immobiliare (qualità invece comunque riconosciuta giudizialmente, in rapporto peraltro al solo Diana), mentre al contempo non risultavano negati i prudenti e circospetti contatti intrattenuti dal Pagano con camorristi durante la latitanza di questi ultimi (laddove lo stesso contegno tenuto nel corso di telefonate intercettate non lasciava trasparire alcuna condizione del ricorrente come vittima della criminalità organizzata).

Al riguardo andava appunto ricordato che il Giudice della cognizione aveva così concluso, in sede di definitiva assoluzione dell'imputato, osservando che il dubbio e la possibilità che l'imputato stesso fosse vittima non consentivano di raggiungere la certezza probatoria di una sua collusione con la consorteria criminale, cui era oggettivamente legato da vincoli di parentela.In sostanza - e per quanto possa occorrere - va altresì ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453).

4.1.6. Ad avviso della Corte si presenta sostanzialmente condivisibile il pensiero sviluppato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, laddove ha ritenuto "che la Corte territoriale abbia correttamente adempiuto valorizzando elementi di fatto, giudizialmente accertati, che hanno contribuito all'apparenza di un consapevole coinvolgimento del Pagano con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso dei casalesi con i quali non solo era in affari ma aveva intrattenuto rapporti durante la latitanza, versando somme di denaro e offrendo pareri su attività criminose.

Tali scelte, ha congruamente evidenziato la Corte di merito, non potevano apparire come neutre, giacché mancavano del tutto elementi dai quali ricavare la qualità di imprenditore vittima invece che di imprenditore colluso.

Del resto, all'emergere di diversi elementi di valutazione, innescati dalla versione dei fatti resa dal Pagano nel giugno 2010, la custodia cautelare fu revocata".

Vero è, infatti, che quantomeno i rapporti opachi con [OSCURATO:PERSONA], quanto alla presenza occulta di quest'ultimo in una società del ricorrente (presenza che il ricorrente ha sempre negato), e la peculiare frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con modalità oggettivamente fin troppo circospette, rappresentano accertamenti in fatto che di per sé - e soprattutto in relazione ai pregressi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] - non hanno mai trovato efficace smentita o differente lettura.

Al riguardo, è stato anzi ricordato che, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là ogni ragionevole dubbio (è stato così ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione dì avvantaggiarlo - contraria alle regole di diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera inipresa)(Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246).

Tant'è che il Giudice dell'assoluzione aveva infine osservato, come è stato già ricordato, che sussistevano elementi a discarico tali da incrinare la certezza della condotta penalmente rilevante, sia nelle forme dell'intraneità dell'imputato alla compagine associativa ovvero in quelle del concorrente esterno nell'associazione.

Tutto ciò, in relazione alla lettera minatoria che effettivamente sarebbe stata inoltrata all'odierno ricorrente dal cugino [OSCURATO:PERSONA], alla natura lecita della richiesta di denaro fatta da Pagano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, capovolgendo l'impostazione iniziale, ne aveva sottolineato il ruolo di vittima degli amministratori locali, sancendo così un'istituzionale incompatibilità di detto ruolo con quello di affiliato di clan predominante nel medesimo territorio.

In definitiva, attesa la complessiva insufficienza probatoria, la Corte napoletana ebbe infine a provvedere nei sensi già ricordati sub 4.1.2..

4.1.7. D'altronde non può negarsi che la pur legittima - condotta processuale dell'odierno ricorrente sia radicalmente mutata nel corso della detenzione cautelare (cfr. pag. 5 del ricorso), anzitutto non richiedendo il riesame dell'ordinanza cautelare genetica e successivamente inutilmente appellando, anche in sede di legittimità, il rigetto di revoca della misura (peraltro neppure producendo in detta sede la lettera minatoria di [OSCURATO:PERSONA], che detta revoca avrebbe dovuto giustificare), infine chiedendo di essere interrogato sì da essere, all'esito del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi riguardi, rimesso in libertà.

Quantunque l'esito finale del giudizio di cognizione sia stato, in ogni caso, quello già ricordato, con i correlati termini dubitativi.

4.1.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non illogicamente l'ordinanza impugnata ha dato conto del quadro fattuale siccome esistente al momento dell'emissione della misura cautelare, quest'ultima neppure oggetto all'epoca di richiesta di riesame, altresì evidenziando le condotte ostative che, in definitiva, non sono mai state adeguatamente smentite o vittoriosamente contrastate, neppure in esito alla pronuncia assolutoria, in tal modo contribuendo all'errore giudiziario.

5. In conseguenza dei rilievi che precedono, il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/03/2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022 la Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la riparazione della detenzione subita dal 15 luglio 2009 al 15 giugno 2010, in quanto indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed infine assolto per non avere commesso il fatto dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 4 luglio 2016 (irrevocabile il 17 novembre 2016) in esito a giudizio abbreviato e a precedente duplice annullamento della sentenza di condanna da parte di questa Corte di Cassazione. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, ripercorsa la vicenda processuale che lo aveva interessato, si è doluto della violazione di legge e del vizio motivazionale del provvedimento censurato, osservando che la Corte territoriale - che si era mossa nel ragionamento assumendo che l'assoluzione del Pagano dall'accusa di essere imprenditore colluso ovvero concorrente esterno non postulava ex se lo status di vittima della consorteria - aveva disatteso l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto fissato da questa Corte di Cassazione, tanto sull'impossibilità di valutare elementi indiziari già neutralizzati dal giudizio assolutorio quanto sulla necessità di inquadrare le condotte di imprenditore venuto in contatto con ambienti mafiosi alla stregua dell'imprenditore colluso ovvero dell'imprenditore vittima; quanto ancora in relazione alla valutazione data in sede assolutoria ad elementi fattuali che davano conto delle costrizioni di cui lo stesso ricorrente era stato vittima. In particolare, l'ordinanza impugnata aveva nuovamente inteso valutare negativamente fatti già neutralizzati in sede di cognizione, partendo dall'erronea premessa secondo cui l'assoluzione dalla collusione non significava essere vittima della camorra. In tal senso erano stati ritenuti volontariamente opera del Pagano, e pertanto integranti colpa grave ostativa, i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della propria attività imprenditoriale, gli incontri col latitante [OSCURATO:PERSONA] e le accortezze dalle quali tali incontri erano stati circondati. Al contrario, era stata infine esclusa la prova della partecipazione del Pagano al clan dei casalesi, sia come imprenditore colluso che come concorrente esterno, laddove se il Giudice dell'assoluzione si era posto il dubbio sul ruolo di colluso o di vittima del ricorrente, ed aveva infine assolto l'imputato, ciò significava che l'imprenditore era stato ritenuto vittima. Altrimenti avrebbe dovuto essere spiegata la configurabilità in tali casi di una colpa grave, mentre il Giudice della riparazione si era limitato a muovere dal fatto che non fosse stata accertata la natura di vittima del Pagano, e che quindi non si potesse dire che le condotte fossero state imposte. Mentre, in difetto della prova di collusione ovvero di concorso esterno, avrebbe dovuto spiegare le ragioni dei versamenti ai malavitosi, fatta esclusione della mera beneficienza. Venuta meno la premessa circa l'impossibilità di definire il ricorrente vittima di camorra, veniva meno ogni profilo di colpa circa la condotta del ricorrente. 2.2. Col secondo motivo, quanto al dedotto vizio motivazionale, l'ordinanza impugnata - secondo il ricorrente - non avrebbe tenuto conto di altre e difformi risultanze in atti, tali da escludere la sussistenza della colpa grave, in ragione dei pregressi rapporti personali e familiari con [OSCURATO:PERSONA] ovvero in conseguenza della lettera minatoria ricevuta, laddove le vere imposizioni - anche nelle modalità di contatto personale - erano opera di [OSCURATO:PERSONA], col quale non vi era la medesima consuetudine personale che invece sussisteva con [OSCURATO:PERSONA]. L'avvenuto riconoscimento della costrizione a carico del Pagano impediva di riconoscere i medesimi fatti come produttivi di colpa grave a carico del medesimo. 2.3. Col terzo motivo, relativamente alla colpa processuale siccome in tesi individuata, la scelta iniziale del Pagano di non avere subito denunciato il boss [OSCURATO:PERSONA] derivava dalla scelta di proteggere sé e i propri familiari dalle ritorsioni del boss, ed infatti per vedere riconosciuta la propria condizione di vittima di estorsione egli era stato infine costretto alla denuncia contro tale soggetto. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione - è infondato. 4.1. La Quarta Sezione di questa Corte di Cassazione, in sede di annullamento della precedente sentenza (rectius ordinanza) dell'8 maggio 2019, in forza della quale la Corte di Appello di Napoli aveva disatteso l'originaria richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'odierno ricorrente, aveva ricordato anzitutto che "il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziarlo su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808)". 4.1.1. Ripercorsi altresì i principi in tema di colpa grave ostativa e di connivenza, è stato osservato che "plurime sono le circostanze fattuali accertate dal giudice della cognizione, che infine ha assolto l'imputato, che non sono state considerate né in sé né nelle loro possibili implicazioni sotto il profilo in esame", ossia della richiesta di riparazione, in esito altresì alla verifica del contenuto della sentenza definitiva di assoluzione risalente al 2016. Tutto ciò in relazione alla personalità del ricorrente, sconosciuto agli inquirenti in epoca anteriore alle indagini, all'indicazione dei fatti giustificativi del rigetto della richiesta di riparazione, alle ragioni del provvedimento di assoluzione. 4.1.2. Al riguardo, è stato altresì evidenziato che "i giudici di merito hanno ritenuto che «gli estremi processuali non consentono di evidenziare se e in quale misura il predetto imputato si sia relazionato con la compagine associativa e finanche con il cugino [OSCURATO:PERSONA], ovvero se abbia offerto un volontario contributo alla sua latitanza o piuttosto abbia subito il rapporto; se abbia progettato una convenienza economica dal legame parentale utilizzandolo come schermo e parafulmine rispetto al sistema estorsivo del territorio casertano, offendo una percentuale sui profitti del proprio lavoro al [OSCURATO:PERSONA], o se invece l'intervento immobiliare in Orta di Atella abbia subito l'interferenza camorristica e sia stato oggetto di una pretesa estorsiva, così come evidentemente è avvenuto nel progetto imprenditoriale di Camposanto, in cui Pagano sostanzialmente risulta essere stato estromesso e sostituito da un uomo del clan, vicino a [OSCURATO:PERSONA] [...] manca assolutamente la prova che nelle singole occasionali attività realizzate dal Pagano, est rinsecantesi nella costituzione della società P&C o anche nella ospitalità offerta al cugino (avendo registrato il processo unicamente rapporti del Pagano con propri parenti seppure affiliati), sia stato fornito un effettivo contributo causale alla vita associativa». In tal senso, secondo la Sezione, esisteva "tutta una serie di elementi fattuali, accertati dal giudice della cognizione, ipoteticamente significativi, con i quali, come denunziato efficacemente nel ricorso, la Corte di merito, che risulta piuttosto assertiva nell'argomentare, non si confronta affatto". 4.1.3. In particolare, quanto agli elementi di fatto, "emerge la dimostrazione che la lettera di minaccia diretta a [OSCURATO:PERSONA] provenga proprio da [OSCURATO:PERSONA], lasciando emergere una estorsione per l'importo complessivo di 200.000,00 euro di cui era vittima proprio l'odierno ricorrente da parte, appunto, di [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione delle villette di Orta di Atella (p. 18), che la richiesta di denaro di Pagano a [OSCURATO:PERSONA] non può essere in alcun modo essere qualificata come pretesa illecita (pp. 18-19), che con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 dicembre 2014, passata in giudicato, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'accusa di avere partecipato al clan dei casalesi, essendosi invece ritenuto espressamente che lo stesso fosse stato vittima nella vicenda di concussione da parte di pubblici funzionari (pp. 19-20), che è decisamente da escludersi un contributo dello stesso al clan camorristico in termini di "concorso esterno".Oltre a ciò, non doveva trascurarsi che "già nella parte precedente della motivazione assolutoria la Corte di appello aveva manifestato perplessità circa la spontaneità con cui Pagano non portava con sé il cellulare allorché si recava ad incontrare il latitante (p. 8), aveva indicato in 20.000,00 euro la somma di denaro perduta dal ricorrente allorché era stato estromesso dalla camorra dall'affare relativo al lotto in Camposanto (p. 9), aveva dato atto sia della intervenuta assoluzione del ricorrente da parte del G.u.p. del Tribunale di Bologna nel processo relativo al ferimento di [OSCURATO:PERSONA] (p. 10) sia che nel processo conclusosi a [OSCURATO:PERSONA] il 23 dicembre 2014 «alcun elemento consentiva di attribuire all'odierno imputato la spendita dei nominativi dei parenti camorristi nel contesto territoriale in cui lavorava»'. 4.1.4. In definitiva, pertanto, andava ribadita "l'affermazione di principio secondo cui deve considerarsi "imprenditore-vittima", e non già correo, colui che ceda all'imposizione mafiosa (versando tangenti alla cosca o piegandosi a prestazioni di altro tipo) e subisca il relativo danno ingiusto limitandosi a perseguire, eventualmente, un'intesa con il sodalizio criminale al solo fine di tentare di limitare tale danno". Sì che, in sede di nuovo giudizio, doveva essere valutata "la possibile rilevanza della condotta extraprocessuale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'agire del clan camorristico collocandola correttamente e decodificandola logicamente nel complessivo quadro istruttorio emerso, pervenendo ad autonoma decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Samataro, Rv. 203636)". Tutto ciò con salvezza di eventuale quantificazione percentuale del concorrente apporto del ricorrente nell'errore nel quale era incorsa l'autorità giudiziaria. 4.1.5. Ciò complessivamente ricordato, l'ordinanza impugnata ha invero dato conto, quanto alle circostanze di fatto siccome con certezza emerse, che era stata negata dal ricorrente - anche con separata memoria difensiva risalente al 2009 - la qualità di socio occulto del cugino [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della società P&C Immobiliare (qualità invece comunque riconosciuta giudizialmente, in rapporto peraltro al solo Diana), mentre al contempo non risultavano negati i prudenti e circospetti contatti intrattenuti dal Pagano con camorristi durante la latitanza di questi ultimi (laddove lo stesso contegno tenuto nel corso di telefonate intercettate non lasciava trasparire alcuna condizione del ricorrente come vittima della criminalità organizzata). Al riguardo andava appunto ricordato che il Giudice della cognizione aveva così concluso, in sede di definitiva assoluzione dell'imputato, osservando che il dubbio e la possibilità che l'imputato stesso fosse vittima non consentivano di raggiungere la certezza probatoria di una sua collusione con la consorteria criminale, cui era oggettivamente legato da vincoli di parentela.In sostanza - e per quanto possa occorrere - va altresì ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453). 4.1.6. Ad avviso della Corte si presenta sostanzialmente condivisibile il pensiero sviluppato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, laddove ha ritenuto "che la Corte territoriale abbia correttamente adempiuto valorizzando elementi di fatto, giudizialmente accertati, che hanno contribuito all'apparenza di un consapevole coinvolgimento del Pagano con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso dei casalesi con i quali non solo era in affari ma aveva intrattenuto rapporti durante la latitanza, versando somme di denaro e offrendo pareri su attività criminose. Tali scelte, ha congruamente evidenziato la Corte di merito, non potevano apparire come neutre, giacché mancavano del tutto elementi dai quali ricavare la qualità di imprenditore vittima invece che di imprenditore colluso. Del resto, all'emergere di diversi elementi di valutazione, innescati dalla versione dei fatti resa dal Pagano nel giugno 2010, la custodia cautelare fu revocata". Vero è, infatti, che quantomeno i rapporti opachi con [OSCURATO:PERSONA], quanto alla presenza occulta di quest'ultimo in una società del ricorrente (presenza che il ricorrente ha sempre negato), e la peculiare frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con modalità oggettivamente fin troppo circospette, rappresentano accertamenti in fatto che di per sé - e soprattutto in relazione ai pregressi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] - non hanno mai trovato efficace smentita o differente lettura. Al riguardo, è stato anzi ricordato che, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là ogni ragionevole dubbio (è stato così ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione dì avvantaggiarlo - contraria alle regole di diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera inipresa)(Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246). Tant'è che il Giudice dell'assoluzione aveva infine osservato, come è stato già ricordato, che sussistevano elementi a discarico tali da incrinare la certezza della condotta penalmente rilevante, sia nelle forme dell'intraneità dell'imputato alla compagine associativa ovvero in quelle del concorrente esterno nell'associazione. Tutto ciò, in relazione alla lettera minatoria che effettivamente sarebbe stata inoltrata all'odierno ricorrente dal cugino [OSCURATO:PERSONA], alla natura lecita della richiesta di denaro fatta da Pagano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, capovolgendo l'impostazione iniziale, ne aveva sottolineato il ruolo di vittima degli amministratori locali, sancendo così un'istituzionale incompatibilità di detto ruolo con quello di affiliato di clan predominante nel medesimo territorio. In definitiva, attesa la complessiva insufficienza probatoria, la Corte napoletana ebbe infine a provvedere nei sensi già ricordati sub 4.1.2.. 4.1.7. D'altronde non può negarsi che la pur legittima - condotta processuale dell'odierno ricorrente sia radicalmente mutata nel corso della detenzione cautelare (cfr. pag. 5 del ricorso), anzitutto non richiedendo il riesame dell'ordinanza cautelare genetica e successivamente inutilmente appellando, anche in sede di legittimità, il rigetto di revoca della misura (peraltro neppure producendo in detta sede la lettera minatoria di [OSCURATO:PERSONA], che detta revoca avrebbe dovuto giustificare), infine chiedendo di essere interrogato sì da essere, all'esito del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi riguardi, rimesso in libertà. Quantunque l'esito finale del giudizio di cognizione sia stato, in ogni caso, quello già ricordato, con i correlati termini dubitativi. 4.1.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non illogicamente l'ordinanza impugnata ha dato conto del quadro fattuale siccome esistente al momento dell'emissione della misura cautelare, quest'ultima neppure oggetto all'epoca di richiesta di riesame, altresì evidenziando le condotte ostative che, in definitiva, non sono mai state adeguatamente smentite o vittoriosamente contrastate, neppure in esito alla pronuncia assolutoria, in tal modo contribuendo all'errore giudiziario. 5. In conseguenza dei rilievi che precedono, il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorren
Sentenza Cassazione n. 35866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris