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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14627/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 30208 / 20 2 2 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege da ll’Avv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E IVA 2012 r.g. n. 30208/2022a.c.19 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata, nel giudizio di appello , presso il viale Marchese di Villabianca n. 299; -intimata- Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA], n.4960/2022, depositata in data 27 / 5 /20 2 2 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 19 marzo 2025; Fatti di causa In seguito ad una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, emerse che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esercitavano di fatto un’attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto.

L’Agenzia delle Entrate emise, pertanto, un avviso di accertamento, avverso il quale insorse dinanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] (anche “la contribuente”).

La C.T.P. accolse il ricorso.

La C.T.R. territoriale, su appello dell’Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, in un solo motivo, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente è rimasta intimata.

Ragioni della decisione r.g. n. 30208/2022a.c.19 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, 41, 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto provato l’esistenza di una società di fatto tra i fratelli Accardi per la gestione dell’azienda intestata alla madre.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

L’unico motivo proposto, anche se denuncia una violazione di norme di legge, è, in realtà, interamente versato in fatto e devolve a questa Corte una nuova valutazione del merito della controversia , in particolare circa l’esistenza della società di fatto.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente esime il collegio dal regolare le spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 30208 / 20 2 2 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege da ll’Avv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E IVA 2012 r.g. n. 30208/2022a.c.19 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata, nel giudizio di appello , presso il viale Marchese di Villabianca n. 299; -intimata- Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA], n.4960/2022, depositata in data 27 / 5 /20 2 2 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 19 marzo 2025; Fatti di causa In seguito ad una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, emerse che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esercitavano di fatto un’attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto. L’Agenzia delle Entrate emise, pertanto, un avviso di accertamento, avverso il quale insorse dinanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] (anche “la contribuente”). La C.T.P. accolse il ricorso. La C.T.R. territoriale, su appello dell’Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, in un solo motivo, l’Agenzia delle Entrate. La contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione r.g. n. 30208/2022a.c.19 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, 41, 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto provato l’esistenza di una società di fatto tra i fratelli Accardi per la gestione dell’azienda intestata alla madre. 1.1. Il ricorso è inammissibile. L’unico motivo proposto, anche se denuncia una violazione di norme di legge, è, in realtà, interamente versato in fatto e devolve a questa Corte una nuova valutazione del merito della controversia , in particolare circa l’esistenza della società di fatto. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente esime il collegio dal regolare le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.