CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 36947/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto correggersi l'errore materiale. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Letta l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui viene richiesta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la correzione dell'errore materiale in cui sarebbe incorsa questa Corte, VII Sezione Pe- nale, nell'ordinanza n. 23139 del 29 maggio 2024 laddove, a pag. 2, viene indicato che [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dei "motivi della decisione", ha proposto ricorso «a mezzo del difensore di fiducia» mentre il sopraindicato legale fa presente di essere difensore di ufficio. Visto il provvedimento di fissazione del 18.6.2024 e lette le conclusioni scritte del PG riportate in epigrafe. Esaminati gli atti e ritenuto che trattasi effettivamente di mero errore materiale da correggersi con la procedura di cui agli artt. 127 e 625bis, comma 3, cod. proc. pen. in quanto, come risulta dalle stesse sentenze di merito, oltre che dagli atti di parte, l'Avv, [OSCURATO:PERSONA] è difensore di ufficio e non di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dispone la correzione dell'ordinanza n. 23139/24 nel procedimento n. 26679/2023 R.G a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, laddove, a pag. 2, è scritto erronea- mente "difensore di fiducia" si abbia scritto "difensore di ufficio". Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso il