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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16160/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAr t u f udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 6, e 80, comma 2, d.

P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen.

Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., essendosill giudice limitato a recepire la prospettazione delle parti.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.

Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purché il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili sano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il C nsigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAr t u f udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 6, e 80, comma 2, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., essendosill giudice limitato a recepire la prospettazione delle parti. Considerato che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purché il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili sano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il C nsigliere estensore Il
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