CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 43816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOpl.ate-erwiscratle-traft i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e i motivi di ricorso; rilevato che la sentenza è stata emessa il 27.1.2022 e depositata nel termine di quindici giorni 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato che il termine per l'impugnazione è scaduto il 9.3.2022; rilevato che i ricorsi sono stati presentati il 14.3.2022, dunque dopo la scadenza del termine per impugnare; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila pér ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.