CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 07015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancanza e alla omessa deduzione di elementi di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consigliere/ 4ensore [OSCURATO:PERSONA] Cal4ìese [OSCURATO:PERSONA] uolo DEPOSP779 IN tim LLERiA 2 4171: 2022