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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 00309/2026

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 01/09/2025 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 15/07/2025 con la quale veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. (oltre a quella interdittiva di cui all'art. 290 cod. proc. pen., impugnata dalla difesa con atto di appello), in relazione al reato di associazione per delinquere e al reato-fine di turbata libertà degli incanti, di cui ai capi A) e D) dell'incolpazione provvisoria.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Si deduce che le affermazioni contenute nella gravata ordinanza si rivelano disinvolte e difficilmente condivisibili, sia in punto di gravità indiziaria, sia sotto il profilo della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari idonee al mantenimento della misura imposta, che, seppure non contenitiva, è comunque limitativa della libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe estraneo ai fatti contestati, come emergerebbe dalle stesse informative esaltate dal Tribunale, come osservato dalla difesa nelle proprie memorie, disattese dal Tribunale con motivazione meramente apparente e assertiva.

L'assenza di motivazione si tradurrebbe in un difetto della stessa anche sotto il profilo della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, ove si consideri che le ultime gare oggetto di contestazione relativamente all'unica ipotesi di turbativa di asta risalirebbero al 2023, e che il [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe da tempo avere cessato ogni forma di collaborazione con le società richiamate nell'incolpazione provvisoria, dedicandosi esclusivamente alla propria legittima attività imprenditoriale nel campo immobiliare.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato, nonché memoria il difensore del [OSCURATO:PERSONA], allegando l'ordinanza con la quale è stata revocata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. — ferma restando la misura interdittiva -, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso e chiedendo che fosse esclusa la condanna alle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. La difesa ha prodotto l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 13/10/2025, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. — ferma restando la misura interdittiva -.La revoca della misura cautelare coercitiva comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come segnalato dallo stesso ricorrente, con esclusione della condanna alle spese processuali o al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.

U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 16 dicembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 01/09/2025 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 15/07/2025 con la quale veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. (oltre a quella interdittiva di cui all'art. 290 cod. proc. pen., impugnata dalla difesa con atto di appello), in relazione al reato di associazione per delinquere e al reato-fine di turbata libertà degli incanti, di cui ai capi A) e D) dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si deduce che le affermazioni contenute nella gravata ordinanza si rivelano disinvolte e difficilmente condivisibili, sia in punto di gravità indiziaria, sia sotto il profilo della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari idonee al mantenimento della misura imposta, che, seppure non contenitiva, è comunque limitativa della libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe estraneo ai fatti contestati, come emergerebbe dalle stesse informative esaltate dal Tribunale, come osservato dalla difesa nelle proprie memorie, disattese dal Tribunale con motivazione meramente apparente e assertiva. L'assenza di motivazione si tradurrebbe in un difetto della stessa anche sotto il profilo della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, ove si consideri che le ultime gare oggetto di contestazione relativamente all'unica ipotesi di turbativa di asta risalirebbero al 2023, e che il [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe da tempo avere cessato ogni forma di collaborazione con le società richiamate nell'incolpazione provvisoria, dedicandosi esclusivamente alla propria legittima attività imprenditoriale nel campo immobiliare. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato, nonché memoria il difensore del [OSCURATO:PERSONA], allegando l'ordinanza con la quale è stata revocata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. — ferma restando la misura interdittiva -, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso e chiedendo che fosse esclusa la condanna alle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. La difesa ha prodotto l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 13/10/2025, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. — ferma restando la misura interdittiva -.La revoca della misura cautelare coercitiva comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come segnalato dallo stesso ricorrente, con esclusione della condanna alle spese processuali o al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 16 dicembre 2025
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