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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28075/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in ordine ai reati di furto e tentato furto in abitazione aggravati; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A) e 8) - è inammissibile in quanto costituito da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, alla luce di un'attenta analisi del compendio probatorio, ha ritenuto provata l'idoneità causale e la non equivocità degli atti posti in essere al fine del conseguimento dell'obiettivo delittuoso, essendosi l'imputata introdotta negli uffici amministrativi di una ditta, ivi venendo sorpresa dal dipendente nell'atto di frugare nei cassetti, nonché la compiuta identificazione dell'imputata nella fattispecie consumata sub b), in ragione della contestualità tra l'ingresso della ricorrente nel luogo del fatto e la sottrazione della refurtiva; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e l'omesso riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del 27.11.2020, pronunciata dal Tribunale di Padova - è, altresì, inammissibile, in quanto costituito da doglianze inerenti al trattamento punitivo, del tutto assertive, nonché manifestamente infondate, asserendo un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, con cui la Corte territoriale ha evidenziato come le modalità della condotta, la premeditazione e la continuità temporale tra i fatti non permettono di giungere ad una valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche, mentre - sul punto del mancato riconoscimento della continuazione - la ricorrente non ha indicato alcun elemento concreto, tale da giustificare l'affermata contiguità temporale tra i fatti e la sussunzione degli stessi in un medesimo disegno criminoso;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in ordine ai reati di furto e tentato furto in abitazione aggravati; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A) e 8) - è inammissibile in quanto costituito da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, alla luce di un'attenta analisi del compendio probatorio, ha ritenuto provata l'idoneità causale e la non equivocità degli atti posti in essere al fine del conseguimento dell'obiettivo delittuoso, essendosi l'imputata introdotta negli uffici amministrativi di una ditta, ivi venendo sorpresa dal dipendente nell'atto di frugare nei cassetti, nonché la compiuta identificazione dell'imputata nella fattispecie consumata sub b), in ragione della contestualità tra l'ingresso della ricorrente nel luogo del fatto e la sottrazione della refurtiva; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e l'omesso riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del 27.11.2020, pronunciata dal Tribunale di Padova - è, altresì, inammissibile, in quanto costituito da doglianze inerenti al trattamento punitivo, del tutto assertive, nonché manifestamente infondate, asserendo un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, con cui la Corte territoriale ha evidenziato come le modalità della condotta, la premeditazione e la continuità temporale tra i fatti non permettono di giungere ad una valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche, mentre - sul punto del mancato riconoscimento della continuazione - la ricorrente non ha indicato alcun elemento concreto, tale da giustificare l'affermata contiguità temporale tra i fatti e la sussunzione degli stessi in un medesimo disegno criminoso;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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