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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 1970

Cassazione n. 25551/2025

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ato la seguente ORDINANZA ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 14/12/1970 avverso la sentenza del 27/02/2025 del GIP del [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere AnnaMaria G loria M uscarella . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione aquattro reati di furtopluriaggravati.

Ilmotivo propost o ─ che lamenta difetto di correlazione tra le pena richiesta e concordata e la sent enza, in relazione alla pena pecuniaria irrogata ─ non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della entità della pena applicata, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01;Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Peraltro, nella specie, trattasi di errore materialeeventualmente emendabile ai sensi dell'art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), che ha tipizzato, come particolare causa di correzione, la rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo.

Pertanto, il ricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/05/2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 14/12/1970 avverso la sentenza del 27/02/2025 del GIP del [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere AnnaMaria G loria M uscarella . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione aquattro reati di furtopluriaggravati. Ilmotivo propost o ─ che lamenta difetto di correlazione tra le pena richiesta e concordata e la sent enza, in relazione alla pena pecuniaria irrogata ─ non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della entità della pena applicata, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01;Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Peraltro, nella specie, trattasi di errore materialeeventualmente emendabile ai sensi dell'art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), che ha tipizzato, come particolare causa di correzione, la rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo. Pertanto, il ricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2025 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 25551/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris