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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 13945/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, tra l'altro in termini privi di concreta specificità e pertinenza censoria, un'asserita omessa motivazione a base della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, poiché l'onere di motivazione dei giudici di appello con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata di cui al capo a) risulta congruamente assolto (cfr. p. 6), anche a fronte del fatto che il ricorrente ha rinunciato a tutte le doglianze proposte con l'atto di appello, chiedendo semplicemente l'aumento della pena a titolo di continuazione con altra condanna e così aderendo esplicitamente - pur senza la formalizzazione di un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. - alle richieste del Procuratore generale (cfr. p. 5 e verbale di udienza del 22 ottobre 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, tra l'altro in termini privi di concreta specificità e pertinenza censoria, un'asserita omessa motivazione a base della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, poiché l'onere di motivazione dei giudici di appello con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata di cui al capo a) risulta congruamente assolto (cfr. p. 6), anche a fronte del fatto che il ricorrente ha rinunciato a tutte le doglianze proposte con l'atto di appello, chiedendo semplicemente l'aumento della pena a titolo di continuazione con altra condanna e così aderendo esplicitamente - pur senza la formalizzazione di un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. - alle richieste del Procuratore generale (cfr. p. 5 e verbale di udienza del 22 ottobre 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marz
Sentenza Cassazione n. 13945/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris