CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte d'appello di Lecce sez. dist. di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce sez. dist. di Taranto ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa. In tal senso rileva come il fatto che anche l'imputato nella colluttazione con la persona offesa abbia riportato delle lesioni riscontra la versione offerta dall'imputato e dalla quale emerge come egli sia stato costretto a difendersi a seguito dell'incursione operata dal Savino nella sua proprietà. Non di meno la Corte non avrebbe tenuto conto della differenza di età tra i due contendenti e del fatto che lo Spronati non si recò immediatamente al pronto soccorso per farsi refertare le lesioni riportate in virtù degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione cui era sottoposto, nonché perché sprovvisto di un mezzo di trasporto. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito alla denegata concessione della sospensione condizionale della pena, cui non osterebbero i risalenti precedenti da cui l'imputato risulta gravato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge in merito al denegato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, ma in realtà ciò che il ricorrente prospetta sono meri vizi di motivazione invero non esplicitamente denunziati. Anche a prescindere da tale profilo, il motivo risulta comunque inammissibile poiché non si confronta in alcun modo con le ampie e specifiche argomentazioni con le quali la Corte ha giustificato la propria valutazione sull'attendibilità della persona offesa e della sua versione dei fatti, secondo cui fu lo Spronati ad aggredire il Savino con una catena, non disconoscendo di aver poi reagito all'evidente fine di contenerne l'azione. Non solo il ricorrente nemmeno considera, anche solo per censurarne la valenza, le dichiarazioni del teste Antonicelli, pure valorizzate dai giudici del merito a risc:ontro della persona offesa. In definitiva ciò che viene prospettata è una alternativa versione dei fatti, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato e del tutto avulsa dalle risultanze processuali esposte in sentenza e non confutate, all'evidente fine di sollecitare questa Corte ad una inammissibile rivalutazione del merito della decisione impugnata. Peraltro il ricorso in maniera del tutto assertiva contesta le ragioni per cui il giudice dell'appello ha escluso la configurabilità dell'esimente, ossia l'insussistenza di un effettivo pericolo per l'incolumità dell'imputato, che nemmeno la difesa è riuscita ad evidenziare, sostanzialmente glissando sul punto e facendo generico riferimento alla controversia economica che contrapponeva lo Spronati al Savino. Ed in tal senso inconferente risulta il generico riferimenti operato alla differenza di età tra i d protagonisti della vicenda, peraltro scarsamente significativa, posto che lo Spronati non è certo soggetto anziano. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Anzitutto non risull:a che il beneficio sia stato richiesto con i motivi d'appello, se non attraverso un generico riferimento alla concessione dei "benefici di legge" o sollecitato nelle conclusioni scritte del conseguente giudizio, talchè il difetto di motivazione sulla sua concessione non è deducibile in questa sede. Non di meno va evidenziato come dal certificato penale dell'imputato risulti che i suoi precedenti sarebbero comunque ostativi alla concessione del beneficio in quanto lo Spronati ha riportato in passato condanne a pene detentive in misura ampiamente superiore ai due anni di reclusione, rimanendo dunque irrilevante che mai gli sia stata concessa la sospensione condizionale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della