CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 1987
Cassazione n. 39725/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1987 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25 ottobre 2022, la Corte d'appello di Roma ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 10 aprile al 23 ottobre 2018. La misura era stata disposta dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti reati: - artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.,P.R. 9 ottobre 1990 n.309, per aver concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'illecita detenzione di gr. 26,00 di cocaina (capo K dell'ordinanza, capo I della sentenza); - artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, per aver concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'illecita detenzione di gr. 314,19 di hashish (capo O dell'ordinanza, capo L della sentenza). Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 gennaio 2020 (irrevocabile il 3 luglio 2020), ha assolto Bellini da entrambe le imputazioni a lui ascritte: quanto alla prima, «perché il fatto non sussiste»; quanto alla seconda «per non aver commesso il fatto». 2. Dall'ordinanza impugnata e dall'atto di ricorso emerge che il quadro indiziario sulla base del quale Bellini è stato sottoposto alla misura cautelare era costituito quasi esclusivamente dall'esito di intercettazioni telefoniche. Si trattava, dunque, di "droga parlata" e, con riferimento a Bellini e al coimputato Montagna, il Tribunale ha ritenuto non fossero stati raggiunti elementi cli prova sufficienti a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione a terzi. Secondo la Corte territoriale, i giudici della cognizione non hanno escluso che le conversazioni intercettate avessero ad oggetto anche sostanza stupefacente (in specie hashish) del quale Bellini ha ammesso di essere stato un consumatore, insieme a Montagna. L'ordinanza impugnata sottolinea inoltre che, il 2 agosto 2017, Bellini fu pedinato mentre "scortava" le auto di Grandi e Montagna presso il fruttivendolo gestito da Ballarini ove Grandi e Montagna ritirarono una busta di plastica che fu poi consegnata a tale [OSCURATO:PERSONA]. Anche se, in questa occasione, la busta non fu sequestrata, secondo la Corte di appello tale comportamento è indice di frequentazioni ambigue idonee a far ritenere sussistente una condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo. Secondo l'ordinanza impugnata, tale ambiguità di frequentazioni è resa evidente dal contenuto di una conversazione intercorsa tra Bellini e la fidanzata, [OSCURATO:PERSONA] (prog. 133 - RIT. 4160/17). In questa conversazione, infatti, la Esposito contestò al compagno di «fare gli impicci del fumo», di non essere «un santo», ma «uno che fa gli impicci» e lo avvisò che con un tale comportamento correva il rischio di essere arrestato: «magari domani vengono e ti si bevono [...] ti vengono le guardie a casa». In sintesi, la Corte di appello ha ritenuto che l'ambiguità del contegno tenuto dall'imputato e il linguaggio criptico da lui utilizzato in conversazioni che riguardavano anche stupefacenti integrasse colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, Bellini ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che, nel ritenere la condotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello avrebbe ignorato che, fin da subito, Bellini si adoperò per chiarire la propria posizione e la propria estraneità ai fatti. In particolare, Bellini spiegò che vi era stato un fraintendimento nell'interpretazione delle conversazioni intercettate. Chiarì che lui e Montagna mettevano soldi in comune per acquistare hashish, ma si trattava di acquisti per uso personale. Sostenne, con riferimento all'imputazione di cui al capo K dell'ordinanza (capo I della sentenza), che il contenuto delle intercettazioni era stato frainteso, atteso che la sostanza di cui si parlava in quelle conversazioni non era cocaina, ma hashish. Secondo la difesa, poiché non fu certo Bellini a causare il fraintendimento nell'interpretazione delle conversazioni intercettate, è manifestamente illogico aver ritenuto che egli abbia dato causa con un comportamento gravemente colposo alla privazione della libertà personale. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria in data 1° agosto 2023 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatciria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e i successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale riferisce: - che Bellini fu sottoposto alla misura cautelare perché le intercettazioni disposte nel corso delle indagini, non sempre chiare per il linguaggio utilizzato, erano tali da indurre gli inquirenti a pensare a traffici di natura illecita; - che, in alcuni casi, il riferimento a sostanze stupefacenti è stato ammesso dallo stesso Bellini; - che nello stesso senso depone il servizio di osservazione pedinamento e controllo nel corso del quale Bellini fu visto scortare Montagna e Grandi nella consegna di una busta; - che il carattere ambiguo di questo comportamento non viene meno solo perché il contenuto di quella busta è rimasto ignoto;- che l'ambiguità delle relazioni intrattenute da Bellini è confermata da quanto la fidanzata gli disse, ammonendolo sul fatto che non doveva «fare gli impicci del fumo» e rischiava controlli da parte delle forze dell'ordine («magari domani vengono e ti si bevono [...] ti vengono le guardie a casa»). In sintesi, la Corte territoriale: sostiene che Bellini era in contatto con persone dedite al traffico di stupefacenti e nelle conversazioni intercettate, utilizzando talvolta un linguaggio criptico, faceva riferimento a tali sostanze; ritiene tali condotte gravemente colpose e perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo. 5. Giungendo a tali conclusioni l'ordinanza impugnata si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo i quali costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi "criptiche", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita (Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini ed altri, Rv. 245794; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954). Alla stessa stregua sono state valutate le frequentazioni ambigue con persone dedite a traffici illeciti, se idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità. Si tratta di conclusioni pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una presc:rizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, realizzi - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 28:3886, pag. 23 e 24 della motivazione e giurisprudenza ivi citata). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico