CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 31838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5113/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 320 - D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in DOMODOSSOLA C.[OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1268/2016 depositata il 26/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] proprietaria di un bene immobile sito nelcomune di Domodossola, censito al foglio 73, mappale 44, 94 , 49 , 55, conveniva in giudizio,innanzi al Tribunale di Verbania, [OSCURATO:PERSONA], proprietario del confinante mappale 127, assumendo che quest’ultimo in occasione dei lavori di recupero e a mpliamento del proprio edificio aveva realizzato mediante un muro di contenimento di circa un metro, un dislivello artificiale sul terreno di sua proprietà così creando un illecita servitù di veduta a distanza inferiore a metri 1,5 sulla proprietà attorea. La società attrice precisava, inoltre , che nel mese di aprile 2012 il convenuto aveva posizionato a distanza di oltre un metro dal muro di contenimento una rete metallic a posticcia, sorretta da paletti in ferro e c hiedeva , pertant o , la condanna del convenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi o in subordine all’esecuzione di opere atte ad impedire l’esercizio dell’asserita servitù di veduta, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa. 2. Si costituiva in giudizio Annunziato E b rindati , chiedendo il rigetto della domanda. 3. Il Tribunale di Verbania rigettava le domande con condanna alle spese dell’attrice. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] all’appello. 6. La Corte d’Appello di Torinoaccoglieva l’appello e , per l’effetto, accertata l’illegittimità della servitù di veduta costituitada [OSCURATO:PERSONA]. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 Ebrindatiin assenza delle prescritte distanze legali, ai sensi dell’articolo 905 c.c., condannava quest’ultimo ad eliminarla mediante la realizzazione di opere idonee ad impedire la inspectio e la prospe ctio sul fondo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto delle distanze legali. La Corte d’Appello condannava [OSCURATO:PERSONA] anche al pagamento della somma risarcitoria equitativamente determinata in euro 500. La Corte d’Appello di Torino osservava che doveva considerarsi pacifica e non contestata in causa la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] edificato un muro di contenimento di circa un metro più alto di quello preesistente e aveva realizzato la sopraelevazione della propria quota di terreno, innalzandola di circa un metro rispetto alla proprietà confinante della Società M otel Europa. Altrettanto pacifica doveva ritenersi la circostanza chel’appellato non era mai stato titolare di alcuna servitù di veduta da esercitare a carico del fondo confinante,né questi aveva mai opposto l’esistenza di alcun titolo che gli attribuisse il relativo diritto, mentre risultava al contrario che la quota originari a del terreno prima delle opere di riempimento fosse inferiore di circa due metri rispetto alla quota di campagna della proprietà confinante della [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò premesso,secondo la Corte d’Appello di Torino sulla base degli elementi di fatto accertati e della situazione dei luoghi l’intervenuta sopraelevazione per oltre un metro della quota di terreno lungo tutto il confine con la proprietà della società appellante creava di per se stessa la contestata veduta diretta sul fondo limitrofo , trattandosi di una cosiddetta veduta-prospetto in cui l’artificiale e pacifica modificazione dello stato di luoghi, sia per ubicazione che per consistenza e struttura era destinata in modo stabile e permanente a rendere oggettivamente possibile sia l’inspicere che il prospicere in alienum. La costruzione era perta nto illegittima essendo stata Ric. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 realizzata in assenza del rispetto delle distanze previste dall’articolo 905 c.c. Infatti , la veduta creatasi in conseguenza dell’opera di sopraelevazione realizzata fino al confine con la proprietà della [OSCURATO:PERSONA] veniva e sercitata dal piano terreno della proprietà confinante in modo sicuroe agevole con una visuale panoramica a 360 gradi sul fondo vicino indipendentemente dalla presenza di un parapetto atteso che il dislivello con la proprietà confinante , davvero minimo , era di appena un metro e pertanto inidone o a dissuadere chiunque dall’avvicinamento al confine, privo di effettivo pericolo, ne conseguiva che l’attività di inspicere e prospic ere proprio per le caratteristiche morfologiche e strutturali del terrazzamento trovava ampia e incondizionata possibilità di esercizio, con evidente pregiudizio dell’esigenza di riservatezza alla cui tutela era preordinato l’articolo 905 c.c. Peraltro,il parapetto o il muretto era condizione per il sorgere della veduta solo qualora la medesima fosse esercitata da sporti, balconi, lastrici solari come dettato dal secondo comma dell’articolo 905 c.c., in cui la possibilità di affaccio era oggettivamente subordinata alla presenza di un qualsiasi manufatto di protezione che permettesse a chiunque in condizioni di normalità un agevole e sicuro inspicere e prospicere(Cass. n. 6576/2005). Nel caso in esame invece era evidente che l’esercizio abusivo della veduta in alienum, senza l’osservanza delle prescritte distanze, si realizzasse compiutamente dal semplice posizionamento sul terrazzamento in prossimità del confine, permettendo ad una persona di media costituzione fisica la comoda sosta e l’osservazione in modo normale ed in condizioni di assoluta sicurezza verso la proprietà sottostante, anche senza la presenza di un parapetto, come poteva desumersi inequivocabilmente dalle fotografie esibite dalle parti. Ric. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 Doveva accogliersi anche la seconda censura dell’appellante con laquale si contestava l’idoneità delle recinzioni metalliche ad impedire o comunque ostacolare l’esercizio della veduta la cui esistenza era stata negata nell’ambito della sentenza di primo grado. La posticcia recinzione in rete metallica posta alla distanza arretrata di 1 ,56 metri dal muro di contenimento e per tutta la lunghezza di esso non era per nulla idonea ad impedire in modo stabile e per man ente l’illegittima veduta, non costituendo, né per struttura né per consistenze , un arretramento effettivo e permanente della veduta. La realizzazione ad opera diAnnunziato Ebrindati di una recinzione confermava, invece , la consapevolezza del medesimo di aver realizzato un’abusiva servitù di veduta mediante la sopraelevazione del terreno in violazione delle prescritte distanze.Peraltro la recente apposizione della rete metallica sul muro di contenimento, realizzata nelle more del giudizio, confermava che l’opera di sopraelevazione aveva creato una servitù illegittima di veduta a favoredel fondo dominante, servitù resa comoda e sicura anche con la posa in opera di tale ultima rete che permetteva a chiunque di giungere finanche in prossimità del muro di contenimento e di esercitare in assoluta sicurezza l’illegittima visuale sul fondo del vicino. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi. 8. La società [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 9. All’udienza del 17 maggio 2022 il collegio ha rinviato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. 10. Fissato all’udienza pubblica del 5 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza Ric. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 11. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 900 e 905 c.c. per contrarietà ai principi giurisprudenziali in materia di affaccio, censurandosi la ratio decidendi della sentenza laddove ritiene costituitauna servitù di veduta soggetta alle distanze di cui all’articolo 905 c.c. anche in assenza di parapetto e di altre opere finalizzate a consentire la cosiddetta prospettazione in alienum. Secondo il ricorrente nella specie non sarebbe applicabile l’articolo 905 c.c. che prevede una distanza minima di 1,5 metri tra l’apertura della veduta e il fondo vicino, non essendo presente alcun parapetto sopra il terrazzamento da lui realizzato. La presenza di un parapetto sarebbe espressamente richiesta dal secondo comma dell’articolo 905 c.c. ai fini dell’applicabilità della norma, per quanto riguarda l’apertura di balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e strutture assimilate, caratterizzate da sopraelevazione rispetto al terreno del fondo vicino. L’opera di cui si discute è costituita da un terrazzamento in posizione sopraelevata, con relativo muro di contenimento, in relazione al quale è applicabile quanto prescritto dal secondo comma dell’art.905 c.c. essendo certamente assimilabile a balconi, s porti , terrazze e lastrici solari e non ad un’apertura operata nel corpo di fabbrica o nel muro dell’edificiocome contemplato dal primo comma dell’articolo 905 c.c. Il r icorrente richiama la dottrina e la giurisprudenza consolidata circa i presupposti per ritenere sussistente una veduta sul fondo contiguo ai sensi dell’articolo 900 c.c. e dunque soggetta alle regole di cui all’articolo 905 e 907 c.c. in tema di distanze ed evidenzia che la Ric. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 sussistenza del parapetto è considerata dalla giurisprudenza di legittimità un requisito necessario al fine di integrare un affaccio con le relative distanze ex articolo 905 c.c. Secondo il ricorrente, non può ritenersi realizzata una veduta per le caratteristiche morfologiche delle opere realizzate e del terreno , trattandosisemplicemente di una sopraelevazione artificiale con una reciproca possibilità diaffaccio. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 900 e 905c.c. laddove si è ritenuto costituita una servitù di veduta soggetta alle distanze di cui all’articolo 905 c.c. anche in presenza di una recinzione posta sopra il muro di confine e di un’altraarretrata a distanza di 1,56 metr i dal confine. Il ricorrente censura la ritenuta inidoneità delle recinzioni metalliche ad impedire o comunque ostacolare l’esercizio della veduta. La corte avrebbe errato nel valutare l’idoneità dell’opera in maniera del tutto svincolata dal contesto concreto d e lla funzione stessa cui quell’opera è preposta senza avere riguardo alla destinazione e alla natura del manufatto.Nella specie l’unica possibilità per l’osservatore di avvicinarsi al muro di confine sarebbe quella di sradicare la recinzione, estraendo i paletti di ferro dal terreno o in alternativa di recidere la rete metallica. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. La C orte d’ A ppello avrebbe omesso di motivare in merito all’eccezione di inammissibilità del nuovo mezzo di prova richiesto dalla parte appellanteall’udienza del 27 gennaio 2015. Tale inammissibilità era stata inoltre ribadita nella successiva comparsa conclusionale. La parte appellante non aveva allegato l’impossibilità oggettiva di produzione di talifotografie nel corso giudizio di primo grado. Il giudice Ric. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 del gravame avrebbe dovuto motivare esp ressamente l’ammissibilità dellaprova e le ragioni in ord ine all’impossibilità di produrla nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La sentenza sarebbe fondata anche su una prova inammissibile ex articolo 345 c.p.c. in quanto prodotta in secondo grado e non rispondente al reale stato dei luoghi . Secondo la C orte d’ A ppello sarebbe pacifica l’istallazione di una nuova rete metallica da parte dell’appellato sulla base delle fotografie esibite alla controparte. Tuttavia, la sussistenza , la natura e l’ altezza della nuova recinzione sono state oggetto di discussione e contestazione tra le parti in relazione alla possibilità di esercitare l’affaccio, come rilevabile dalle rispettive comparse conclusionali e relative repliche. La Corte avrebbe omesso di pronunciarsi su tali circostanzedi importanza fondamentale ai fini del giudizio, circostanze poten zialmente idonee a mutare significativamente gli elementi di giudizio,vale a dire: se la nuova rete installata fosse di altezza e struttura tale da consentire non solo la visione frontale ma anche un comodo affaccioe, dunque , se integra ss e una veduta sul fondo del vicino. Secondo il ricorrente, infatti, la recinzione avrebbe natura e consistenza tale da impedire qualsivoglia possibilità di sporgersi ed esercitare la veduta sul fondo confinante trattandosi di una rete avente altezza pari o superiore a cm 180. La Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare in merito all’adeguatezza di tale recinzione a fungere da parapetto non potendo una persona di altezza normale esercitare l’affaccio. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazion e e falsa applicazione degli articoli 900 e 905 c.c. stante l’inidoneità della seconda recinzione a consentire l’affaccio. Ric. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 La sentenza impugnata non avrebbe preso in esame la consistenza e l’altezza della seconda recinzione, pur ritenendola di altezza pari o superiore a metri 1 ,80. Secondo il giudice del gravam e , sia pure implicitamente, u na recinzione metallica infissa sul muro di contenimento avente una tale altezza sia rispetto al suolo calpestabile oltre ad un’ulteriore recinzione infissa nel terreno a distanza di 1,56 mt.dal confine non sarebbero di impedimento a chiunque in condizioni normali di esercitare comodamente l’affaccio, risulterebbe, dunque , evidente l’erronea interpretazione della Corte d'Appello. 6. Il collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente e congiuntamente il secondo,terzo, quarto e quinto motivo di ricorso che sono rispettivamente: fondati il secondo , quarto e quinto e inammissibile il terzo. L’accoglimento dei motivi secondo, quarto e quinto determina l’assorbimento del primo motivo. 6.1 In sintesi, le censure pongono due distinti ordini di problemi , uno processuale e uno sostanziale. 6.2 Quello processuale , sollevato con il terzo motivo , riguarda l’omessa pronuncia o motivazione circa l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall’allora appellante [OSCURATO:PERSONA] ed eccepita dal ricorrente all’udienza del 27 gennaio 2015. La censura posta con il terzo motivo di ricorso è in ammissibile, dovendosi dare continuità al seguente principio di diritto:non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando l’eccezione sollevata in appello, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art.112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della Ric. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Sez. 3- , Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772 -01). Nella specie, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità ma la documentazione fotografica prodotta attesta fatti successivi al giudizio di primo grado, ovvero l’installazione di un’ulteriore rete di recinzione sul muro a confine, sicché è del tutto evidente che si tratta di una prova ammissibile ex art. 345, comma 3, c.p.c. trattandosi di documenti probatori che l’appellante non poteva produrredinanzi al Tribunale e sui quali, come afferma lo stesso ricorrente, si è svolto ampio contraddittorio nel giudizio di appello. 6.3 Il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso pongono invece una questione sostanziale circa l’erronea applicazione dell’art. 905 c.c. da parte della Corte d’Appello e l’omesso esame di un fatto rappresentato dalla presenza di due reti e dall’altezza della seconda rete installatadal ricorrente al fine di adottare accorgimenti impeditivi dell’affaccio. 6.4 Come si è detto i suddettimotivi sono fondati. La Corte d'Appello, sulla base della rappresentazione de l fatto come descrittoin sentenza , ha fatto erronea applicazione dell’art. 905 c.c.ritenendo che il ricorrente abbia realizzato una veduta in violazione delle distanze ex art. 905, secondo comma, c.c. mediante il riempimento e la sopraelevazione del terreno posto a confine con quello della società controricorrente nonostante l’apposizione di due reti di recinzione. In particolare, la Corte d'Appello da un lato afferma che la rete posta dal ricorrente a 1,56 mt dal confine non può costituire un accorgimento sufficiente ad impedire il realizzarsi di una veduta e dall’altro afferma che la rete successivamente installata sul muro di Ric. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 confine non impedisce ma anzi agevola l’affaccio perché è possibile per chiunque giungere a ridosso del muro di confine. Infatti a pag. 7 della sentenza impugnata si legge che la recinzione in rete metallica posta alla distanza arretrata di 1,56 mt dal muro di contenimento e per tutta la lunghezza di esso non è idonea ad impedire in modo stabile e permanente l’illegittima veduta creata con il riempimento e sopraelevazione del terreno e sempre a pag. 7 si legge che la recinzione metallica posta sul medesimo muro di contenimento, realizzata nelle more del giudizio, permette di giungere in prossimità del muro ed esercitare in assoluta sicurezza l’illegittima visuale. Tale ultima affermazione, peraltro, sembrerebbe implica re che la prima rete di recinzione (quella posta a distanza di 1,56 mt. dal confine) sia stata rimossa. La Corte d’Appello, dunque, da un lato afferma che la rete posta ad 1,56 mt dal confine non è elemento idoneo ad impedire l’esercizio della veduta e dall’altro, in relazione alla seconda rete apposta successivamente, afferma che è possibile per chiunque giungere in prossimità del muro di contenimento ed esercitare l’affaccio. Una tale motivazione oltre ad essere del tutto contraddittoria non consente di comprendere se la prima rete sia stata rimossa o sia rimasta in situe perché in questo secondo caso, unitamente alla seconda rete apposta sul muro di confine per un’altezza di 1,80 mt., non sia no idone e ad impedire la veduta. Sulla base delle esposte considerazioni i motivi secondo, quarto e quinto devono ritenersi fondati e la sentenza deve essere cassata dovendo la Corte d'Appello, alla luce di una effettiva e precisa ricostruzione dell’attuale stato dei luoghi, che tenga con to della presenza di due reti di recinzione e,anche, dell’altezza della seconda rete di recinzione installata dal ricorrente, verificare se è possibile Ric. 2017n. 5113 sez. S2 -ud. 05/10/2022 sussumere la fattispecie concreta in quella prevista d all’art. 905, secondo comma, c.c. In proposito, infatti, deve ribadirsi che: « In tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione»(Sez. 5, Sentenza n. 23851 del 25/09/2019, Rv. 655150 -02). 6.4 L’accoglimento dei suddetti motivi di ricorso determina l’assorbimento del primo motivo, dovendo la Corte d'Appello verificare anche se la nuova rete possa fungere da parapetto o, invece,impedisca l’affaccio. 7. La Corte accoglie il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso dichiara inammissibile il terzo e assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso dichiara inammissibile il terzo e assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'