CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 17704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15734/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA],142 presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende con l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2181/2017 depositata il24/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Catania dalla [OSCURATO:SOCIETA] con cui chiese fosse accertato il suo credito nei confronti del Condominio via F. Zangrì 3, per il mancato pagamento dei lavori di ristrutturazione effettuati in favore del condominio. [OSCURATO:PERSONA] via F. Zangrì si costituì per resistere alla domanda ed eccepì, per quel che ancora rileva in questa sede, la compensazione con un credito nei confronti dell’impresa costituito dalle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi delle opere. Il Tribunale di Catania accolse la domanda e condannò il condominio al pagamento dei lavori non previsti in contratto. La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da altri due condomini. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 16.11.2017, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, dichiarò inammissibile l’eccezione di compensazione tra il credito della ditta appaltatrice ed il contrapposto credito del condominio per i danni derivanti dall’esistenza di vizi, in quanto il Condominio non aveva svolto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni; l’eccezione di inesatto adempimento era stata tardivamente sollevata mentre rientrava nelle mere difese l’eccezione relativa alla mancata esecuzione di alcune delle opere appaltate. In relazione a tale difesa, però, la Corte di merito aderì alle conclusioni del CTU, che aveva accertato l'integrale esecuzione delle opere da parte dell'impresa appaltatrice. Per la cassazione della sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] sas è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1241 e ss. c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360, comma uno, n 5 c.p.c.; la Corte di merito avrebbe ritenuto tardivamente proposta l’eccezione di compensazione perché il Condominio si era costituito tardivamente mentre detta eccezione sarebbe stata ritualmente e tempestivamente proposta. La Corte territoriale sarebbe incorsa in un error in iudicando per aver statuito che il committente aveva eccepito in compensazione solo la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori mentre, invece, il credito opposto in compensazione riguarderebbe anche le opere non effettuate, in relazione alle quali la ditta appaltatrice avrebbe assunto l’impegno per iscritto in occasione dell'assemblea condominiale del 5 Marzo 2004. Il motivo è infondato. In materia dicompensazione dei crediti, n el caso in cui le reciproche pretese di debito e credito delle parti non abbiano origine dal medesimo rapporto negoziale e non entrino, come tali, a comporre il thema decidendum, il giudice non può porre d'ufficio incompensazione le due derivate voci, senza incorrere nel vizio di ultra-petizione. Il difetto del requisito di identità dei titoli, nella diversità dei relativi presupposti, è di ostacolo infatti alla operatività della cd.compensazione impropria che comporta invece, nella sinallagmaticità delle obbligazioni, a fonte unica, un mero accertamento contabile, cui il giudice può legittimamente procedere, senza che sia necessaria la proposizione di un'eccezionedi parte ovvero di una apposita domanda riconvenzionale ( Cass. 3.8.2004, n. 14808;Cass. 20.11.2019, n.30220). Sulla base di tale principio, questa Corte ha confermato la sentenza d’appello che, con riguardo ad un contratto di appalto, ha ritenuto di non poter considerare d'ufficio quale controcredito da porre in compensazione con il corrispettivo dell'appalto azionato dall'impresa, la pretesa risarcitoria della stazione appaltante per la voce "lavori da realizzare indanno", in ragione delle diversità delle rispettive cause (Cassazione civile sez. I, 18/10/2021, n.28568) A tale principi si è uniformata la Corte d’appello, avendo affermato che il condominio, pur deducendo l'inadempimento al contratto diappalto, non ha fatto valere in giudizio la pretesa risarcitoria per i vizi dell’opera sicchè il giudice non poteva applicare la compensazione, secondo il meccanismo contabile della cd.compensazione impropria, al corrispettivo d'appalto azionato dall'impresa. In relazione all’eccezione di inadempimento derivante dalla mancata esecuzione di alcune delle opere appaltate, che costituiva mera difesa, la Corte d’appello, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha accertato l'integrale esecuzione delle opere da parte dell'impresa appaltatrice. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 del c.p.c. con riferimento all'articolo 360, comma uno, n. 3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma 1, n.5 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nella regolamentazione delle spese di lite, che erano state poste a carico del ricorrente nonostante fosse stato accolto il motivo d’appello relativo all’errata applicazione, nei confronti del condominio, degli interessi previsti dal D. Lgs 231/2002. Il motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia di liquidazione dellespese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione dellasoccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione dellespese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazioneparziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale dellalite, il giudice deve individuare la parte parzialmentesoccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sullespese secondo il principio dellasoccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, n.17523). Nel caso di specie, la Corte d’appello, sullabase dell’esito complessivo del giudizio, ha ritenuto che il condomino fosse soccombente, condannandolo alle spese di lite. Il ricorso va pertanto rigettato. Non deve provvedersi alle spese del giudizio non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Se