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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 38206/2021

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eguente c u ORDINANZA sul ricorso 27666-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] U- ONA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-13131 NAIMO; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 10775/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/06/2020; Ric. 2020 n. 27666 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con ricorso per revocazione, la sentenza 5 giugno 2020 n. 10775 di questa S.C., che aveva rigettato il SUO ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1055/2014, la quale a propria volta aveva disatteso, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, l'azione proposta dallo stesso Palurnbo per ottenere la declaratoria di illegittimità della delibera di risoluzione unilaterale del rapporto di preposizione del medesimo quale Direttore Generale dell'[OSCURATO:PERSONA];

2. l'unico motivo di revocazione riguarda il passaggio motivazionale con cui la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura con la quale si faceva constare il proscioglimento del Palumbo dai reati per i quali aveva subito misura cautelare;

3. secondo il ricorrente, la S.C. avrebbe erroneamente detto di non essere stata posta nelle condizioni di valutare l'esistenza del fatto, ovverosia del predetto proscioglimento e si adduce che il documento era sempre stato presente nel fascicolo di parte di primo grado come documento "0";

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

6. il ricorrente ha depositato memoria; Ric. 2020 n. 27666 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo del ricorso per cassazione conteneva, per come è riepilogato nella sentenza impugnata, peraltro coerentemente con quanto affermato nel ricorso per revocazione, censure di violazione di legge e in particolare, per quanto qui interessa, degli artt. 115 e 416 c.p.c., nei riguardi della sentenza di appello e ciò con riferimento al fatto che il Palumbo era stato prosciolto da ogni imputazione già prima della proposizione del giudizio, adducendosi che il corrispondente fatto era stato riportato a pag. 4 del ricorso introduttivo;

2. la S.C., nel decidere, dopo aver ritenuto che la censura avrebbe dovuto essere «veicolata in termini di vizio della motivazione e.N. - articolo 360 n. 5 cod. proc. civ.» ne ritiene comunque l'inammissibilità muovendo su un duplice piano;

3. da un primo punto di vista, la Suprema Corte afferma che il motivo, seppure così riqualificato, non sarebbe comunque ammissibile, in quanto «il ricorrente, pur assumendo che il fatto sarebbe stato allegato nel ricorso introduttivo del giudi_zio, non ne trascrive il contenuto — nella parte rilevante — néprecisa se esso lo. sse stato documentato in causa, né indica la formula de/prosciog/imento», in ragione di ciò concludendo nel senso che la S.C. non era così posta nelle condizioni di verificare la esistenza di quel fatto, né se esso fosse oggetto di discussione tra le parti, né la sua decisività rispetto all' "allarme sociale" su cui aveva argomentato il giudice del merito;

4. da altro punto vista, la S.C. afferma che non sarebbe rilevante la eventuale mancanza di contestazione da parte della Regione in quanto la condotta di non contestazione era «comunque anche essa dedotta ,genericamente» ed in quanto «la condotta di non contestnione Ric. 2020 n. 27666 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -3- rispetto ai so/ i ‘fatti storici che cadono nella sfera di disponibilità e conoscerka di contropade, circostanza che nella specie non risulta»;

5. il motivo di ricorso per revocazione Si incentra sull'affermazione della S.C. di non essere stata posta nelle condizioni di verificare la esistenza del fatto, in relazione quindi alla ratio decidendi sopra riepilogata al punto 3, assumendo che «la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Roma del 13 maggio 2009 n. 1034/2009 era stata depositata in primo grado come doc. 0, sicché il "fatto" esisteva e la sua "verità" era positivamente stabilita in quanto era provato documenta/mente»;

6. il motivo è chiaramente finalizzato a rilevare un asserito errore di fatto, ai sensi del combinato disposto degli artt 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.;

7. la prospettazione del ricorso per revocazione non è tuttavia coerente rispetto alla ratio decidendi, in quanto la S.C. non ha negato l'esistenza del fatto, né l'eventuale avvenuta produzione del documento nei gradi di merito, ma ha detto — diversamente — che essa non era «posta nelle condkioni di verificare la esisten.za de/fatto» (che è cosa in sé diversa dal negarne l'esistenza) e ciò perché il ricorrente, pur assumendo l'allegazione di quel proscioglimento nel ricorso introduttivo «non ne trascrive il contenuto», almeno della parte «rilevante» del provvedimento asseritamente invocato, «né precisa se esso fosse stato documentato in causa né indica la lo' rmula de/proscioglimento»;

8. i rilievi della S.C. riguardano dunque le modalità di formulazione del motivo di ricorso per cassazione, non a caso ritenuto, su tale base e nel contesto del medesimo periodo, inidoneo a superare «il vaglio di ammissibilità»; 9 ciò secondo una cadenza argomentativa che fa riferimento alle regole di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c. ed ai principi di specificità e di autonomia del ricorso per cassazione ad esse sottostanti, Ric. 2020 n. 27666 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -4- notoriamente riportate ad un canone di c.d. autosufficienza" del ricorso per cassazione (tra le moltissime, C. 28184/2020; (2. 5478/2018; C. 15592/2007);

10. l'affermazione, di cui consiste il motivo di revocazione, secondo cui il fatto — ovverosia il proscioglimento - sarebbe stato allegato e documentato ab ongine, non interseca quindi il fondamento della motivazione, in quanto il fatto che la S.C. pone a fondamento della decisione è un altro e consiste nella mancanza nel ricorso per cassazione della trascrizione del provvedimento di proscioglimento e nella mancanza, sempre nel ricorso per cassazione, della precisazione della sua avvenuta documentazione in causa;

11. il motivo di revocazione, su tali mancanze del ricorso per cassazione assunte dalla S.C. a fondamento della decisione, nulla dice e dunque l'esistenza effettiva di quella produzione in primo grado, su cui insiste il ricorrente per revocazione, è priva di rilievo;

12. le Sezioni Unite di questa Corte hanno del resto recentemente affermato che «fimpugna.‘zione per revocnione delle sentenze della Corte di cassa ione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esisten.za di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla senten.za e l'altra dagli atti e documenti di causa» (C., S.U., 31032/2019) ipotesi che non ricorre nel caso di specie, in quanto — lo si ribadisce — il ricorrente per revocazione non afferma che la S.C. abbia errato in fatto nel sostenere che il documento su cui egli fa leva non fosse stato trascritto nel ricorso per cassazione, né nel rilevare che ivi non fosse stata affermata la sua produzione, ma — il che costituisce con tutta evidenza cosa ben diversa — che egli aveva prodotto e menzionato quel documento fin dal primo grado e che da ciò deriverebbe l'errore percettivo commesso; Ric. 2020 n. 27666 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -5-

13. analoga ratio sorregge del resto altre decisioni già assunte da questa S.C., tra cui v.

C. 4567/2018 e 11408/2000, ove si è ritenuto — in entrambi i casi - non ammissibile il ricorso per revocazione formulato contro sentenza che aveva disatteso il ricorso facendo applicazione del principio di c.d. autosufficienza, in quanto formulato senza addurre che la mancata trascrizione di certi elementi ritenuti dalla S.C. necessari per valutare il motivo vi fosse in realtà stata, ma incentrando la critica sul profilo di diritto attinente alla necessità di quella trascrizione;

14. costituisce poi profilo di diritto e non di fatto l'affermazione, contenuta nella memoria finale, secondo cui la trascrizione della sentenza penale «non era assolutamente necessaria, poiché questa sentena non era mai stata contestata dalla controparte», in quanto il rilievo attiene ad un giudizio giuridico — sulla necessità di quella trascrizione — che la S.C., ha espressamente svolto e non può essere oggetto di revocazione per errore di fatto;

15. analogamente inammissibile è la deduzione per cui l'apprezzamento della S.C., di cui alla sentenza impugnata, in riferimento all'impossibilità di valorizzare l'asserita "non contestazione" dell'avvenuto proscioglimento sarebbe — si legge nella memoria finale - «del tutto irrilevante»;

16. infatti, la S.C. ha ritenuto che il verificarsi della non contestazione" fosse stato dedotto «genericamente» e che non risultava che quel proscioglimento fosse fatto storico ricadente nella disponibilità e conoscenza della controparte, con riferimento evidentemente alla situazione esistente al momento della sua deduzione e non fosse quindi suscettibile di dare corso al fenomeno della "non contestazione" in quanto ritenuta, nella sentenza qui impugnata, propria appunto solo dei «là tti storici che Ric. 2020 n. 27666 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -6- cadono nella sfera di disponibilità e conoscen.za di controparte, circostana che nella „Tecie non risulta»;

17. si tratta di palesi valutazioni e giudizi, di fatto e diritto, attraverso i quali la S.C. ha ritenuto che non potesse essere valorizzato l'asserita sussistenza di una "non contestazione", come tali pacificamente del tutto inidonei ad integrare il vizio revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.: v.

C., S.U., 8984/2018, ove si legge il principio per cui «in estrema sintesi la combincqione dell'art. 391-bis e dell'art. 393 n. 4) cod. proc. civ. non prevede come causa di revocaione della senten_za cassaRione l'errore di diritto sostan_ziale o processuale e l'errore di oiudi-io o di paluta.zione»;

18. il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile e le spese del giudizio di revocazione restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte che liquida in curo 5.000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 ed accessori di legge. 2\i sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma Ric. 2020 n. 27666 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -7- 1-bis, dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente c u ORDINANZA sul ricorso 27666-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] U- ONA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-13131 NAIMO; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 10775/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/06/2020; Ric. 2020 n. 27666 sez. ML - ud. 13-07-2021 -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con ricorso per revocazione, la sentenza 5 giugno 2020 n. 10775 di questa S.C., che aveva rigettato il SUO ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1055/2014, la quale a propria volta aveva disatteso, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, l'azione proposta dallo stesso Palurnbo per ottenere la declaratoria di illegittimità della delibera di risoluzione unilaterale del rapporto di preposizione del medesimo quale Direttore Generale dell'[OSCURATO:PERSONA]; 2. l'unico motivo di revocazione riguarda il passaggio motivazionale con cui la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura con la quale si faceva constare il proscioglimento del Palumbo dai reati per i quali aveva subito misura cautelare; 3. secondo il ricorrente, la S.C. avrebbe erroneamente detto di non essere stata posta nelle condizioni di valutare l'esistenza del fatto, ovverosia del predetto proscioglimento e si adduce che il documento era sempre stato presente nel fascicolo di parte di primo grado come documento "0"; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 6. il ricorrente ha depositato memoria; Ric. 2020 n. 27666 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo del ricorso per cassazione conteneva, per come è riepilogato nella sentenza impugnata, peraltro coerentemente con quanto affermato nel ricorso per revocazione, censure di violazione di legge e in particolare, per quanto qui interessa, degli artt. 115 e 416 c.p.c., nei riguardi della sentenza di appello e ciò con riferimento al fatto che il Palumbo era stato prosciolto da ogni imputazione già prima della proposizione del giudizio, adducendosi che il corrispondente fatto era stato riportato a pag. 4 del ricorso introduttivo; 2. la S.C., nel decidere, dopo aver ritenuto che la censura avrebbe dovuto essere «veicolata in termini di vizio della motivazione e.N. - articolo 360 n. 5 cod. proc. civ.» ne ritiene comunque l'inammissibilità muovendo su un duplice piano; 3. da un primo punto di vista, la Suprema Corte afferma che il motivo, seppure così riqualificato, non sarebbe comunque ammissibile, in quanto «il ricorrente, pur assumendo che il fatto sarebbe stato allegato nel ricorso introduttivo del giudi_zio, non ne trascrive il contenuto — nella parte rilevante — néprecisa se esso lo. sse stato documentato in causa, né indica la formula de/prosciog/imento», in ragione di ciò concludendo nel senso che la S.C. non era così posta nelle condizioni di verificare la esistenza di quel fatto, né se esso fosse oggetto di discussione tra le parti, né la sua decisività rispetto all' "allarme sociale" su cui aveva argomentato il giudice del merito; 4. da altro punto vista, la S.C. afferma che non sarebbe rilevante la eventuale mancanza di contestazione da parte della Regione in quanto la condotta di non contestazione era «comunque anche essa dedotta ,genericamente» ed in quanto «la condotta di non contestnione Ric. 2020 n. 27666 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- rispetto ai so/ i ‘fatti storici che cadono nella sfera di disponibilità e conoscerka di contropade, circostanza che nella specie non risulta»; 5. il motivo di ricorso per revocazione Si incentra sull'affermazione della S.C. di non essere stata posta nelle condizioni di verificare la esistenza del fatto, in relazione quindi alla ratio decidendi sopra riepilogata al punto 3, assumendo che «la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Roma del 13 maggio 2009 n. 1034/2009 era stata depositata in primo grado come doc. 0, sicché il "fatto" esisteva e la sua "verità" era positivamente stabilita in quanto era provato documenta/mente»; 6. il motivo è chiaramente finalizzato a rilevare un asserito errore di fatto, ai sensi del combinato disposto degli artt 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.; 7. la prospettazione del ricorso per revocazione non è tuttavia coerente rispetto alla ratio decidendi, in quanto la S.C. non ha negato l'esistenza del fatto, né l'eventuale avvenuta produzione del documento nei gradi di merito, ma ha detto — diversamente — che essa non era «posta nelle condkioni di verificare la esisten.za de/fatto» (che è cosa in sé diversa dal negarne l'esistenza) e ciò perché il ricorrente, pur assumendo l'allegazione di quel proscioglimento nel ricorso introduttivo «non ne trascrive il contenuto», almeno della parte «rilevante» del provvedimento asseritamente invocato, «né precisa se esso fosse stato documentato in causa né indica la lo' rmula de/proscioglimento»; 8. i rilievi della S.C. riguardano dunque le modalità di formulazione del motivo di ricorso per cassazione, non a caso ritenuto, su tale base e nel contesto del medesimo periodo, inidoneo a superare «il vaglio di ammissibilità»; 9 ciò secondo una cadenza argomentativa che fa riferimento alle regole di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c. ed ai principi di specificità e di autonomia del ricorso per cassazione ad esse sottostanti, Ric. 2020 n. 27666 sez. ML - ud. 13-07-2021 -4- notoriamente riportate ad un canone di c.d. autosufficienza" del ricorso per cassazione (tra le moltissime, C. 28184/2020; (2. 5478/2018; C. 15592/2007); 10. l'affermazione, di cui consiste il motivo di revocazione, secondo cui il fatto — ovverosia il proscioglimento - sarebbe stato allegato e documentato ab ongine, non interseca quindi il fondamento della motivazione, in quanto il fatto che la S.C. pone a fondamento della decisione è un altro e consiste nella mancanza nel ricorso per cassazione della trascrizione del provvedimento di proscioglimento e nella mancanza, sempre nel ricorso per cassazione, della precisazione della sua avvenuta documentazione in causa; 11. il motivo di revocazione, su tali mancanze del ricorso per cassazione assunte dalla S.C. a fondamento della decisione, nulla dice e dunque l'esistenza effettiva di quella produzione in primo grado, su cui insiste il ricorrente per revocazione, è priva di rilievo; 12. le Sezioni Unite di questa Corte hanno del resto recentemente affermato che «fimpugna.‘zione per revocnione delle sentenze della Corte di cassa ione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esisten.za di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla senten.za e l'altra dagli atti e documenti di causa» (C., S.U., 31032/2019) ipotesi che non ricorre nel caso di specie, in quanto — lo si ribadisce — il ricorrente per revocazione non afferma che la S.C. abbia errato in fatto nel sostenere che il documento su cui egli fa leva non fosse stato trascritto nel ricorso per cassazione, né nel rilevare che ivi non fosse stata affermata la sua produzione, ma — il che costituisce con tutta evidenza cosa ben diversa — che egli aveva prodotto e menzionato quel documento fin dal primo grado e che da ciò deriverebbe l'errore percettivo commesso; Ric. 2020 n. 27666 sez. ML - ud. 13-07-2021 -5- 13. analoga ratio sorregge del resto altre decisioni già assunte da questa S.C., tra cui v. C. 4567/2018 e 11408/2000, ove si è ritenuto — in entrambi i casi - non ammissibile il ricorso per revocazione formulato contro sentenza che aveva disatteso il ricorso facendo applicazione del principio di c.d. autosufficienza, in quanto formulato senza addurre che la mancata trascrizione di certi elementi ritenuti dalla S.C. necessari per valutare il motivo vi fosse in realtà stata, ma incentrando la critica sul profilo di diritto attinente alla necessità di quella trascrizione; 14. costituisce poi profilo di diritto e non di fatto l'affermazione, contenuta nella memoria finale, secondo cui la trascrizione della sentenza penale «non era assolutamente necessaria, poiché questa sentena non era mai stata contestata dalla controparte», in quanto il rilievo attiene ad un giudizio giuridico — sulla necessità di quella trascrizione — che la S.C., ha espressamente svolto e non può essere oggetto di revocazione per errore di fatto; 15. analogamente inammissibile è la deduzione per cui l'apprezzamento della S.C., di cui alla sentenza impugnata, in riferimento all'impossibilità di valorizzare l'asserita "non contestazione" dell'avvenuto proscioglimento sarebbe — si legge nella memoria finale - «del tutto irrilevante»; 16. infatti, la S.C. ha ritenuto che il verificarsi della non contestazione" fosse stato dedotto «genericamente» e che non risultava che quel proscioglimento fosse fatto storico ricadente nella disponibilità e conoscenza della controparte, con riferimento evidentemente alla situazione esistente al momento della sua deduzione e non fosse quindi suscettibile di dare corso al fenomeno della "non contestazione" in quanto ritenuta, nella sentenza qui impugnata, propria appunto solo dei «là tti storici che Ric. 2020 n. 27666 sez. ML - ud. 13-07-2021 -6- cadono nella sfera di disponibilità e conoscen.za di controparte, circostana che nella „Tecie non risulta»; 17. si tratta di palesi valutazioni e giudizi, di fatto e diritto, attraverso i quali la S.C. ha ritenuto che non potesse essere valorizzato l'asserita sussistenza di una "non contestazione", come tali pacificamente del tutto inidonei ad integrare il vizio revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.: v. C., S.U., 8984/2018, ove si legge il principio per cui «in estrema sintesi la combincqione dell'art. 391-bis e dell'art. 393 n. 4) cod. proc. civ. non prevede come causa di revocaione della senten_za cassaRione l'errore di diritto sostan_ziale o processuale e l'errore di oiudi-io o di paluta.zione»; 18. il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile e le spese del giudizio di revocazione restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte che liquida in curo 5.000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 ed accessori di legge. 2\i sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma Ric. 2020 n. 27666 sez. ML - ud. 13-07-2021 -7- 1-bis, dello stesso a
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